Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18728 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20558/2019 proposto da:

E.E., rappresentato e difeso dall’avvocato LARA PETRACCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO 2020 STATO, che lo rappresenta e difende

ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron 6938/2019 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 26/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda presentata da E.E., cittadino nigeriano di religione cristiana, con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Ancona il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o umanitaria.

1.1. Durante l’audizione in sede amministrativa, l’odierno ricorrente dichiarava di essere nato il (OMISSIS) e di essere giunto in Italia il 03.08.2017 per il timore di essere arrestato e di subire ritorsioni da parte dei familiari, per l’omicidio involontariamente cagionato, in data 20.04.2017, ai danni del padre. Nel circostanziare le ragioni fondanti il timore concreto di subire conseguenze pregiudizievoli, il ricorrente adduceva di essere venuto a conoscenza da un amico, in seguito all’accaduto, di una denuncia sporta nei suoi confronti da parte dei familiari del congiunto.

1.2. Con provvedimento notificato in data 06.10.2018, la Commissione Territoriale rigettava la domanda di protezione internazionale, ritenendo le dichiarazioni rese dal ricorrente inattendibili e ravvisando, altresì, l’assenza dei presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

1.3. Il Tribunale Ordinario di Ancona – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – con decreto notificato in data 28.05.2019, respingeva il ricorso teso ad ottenere l’annullamento del provvedimento adottato dall’organo amministrativo. Nel motivare la propria decisione di rigetto, il collegio ravvisava l’assenza di credibilità con specifico riguardo alla fondatezza del timore di rimpatrio per un’asserita denuncia sporta dai suoi familiari, di cui lo stesso sarebbe venuto a conoscenza per il tramite di un amico. Inoltre, il Tribunale di prime cure evidenziava, altresì, che dalle fonti consultate emergeva che i territori posti a sud della Nigeria non erano interessati da conflitto armato tale da comportare un grado di violenza generalizzato e permanente da costituire per i civili il concreto rischio della vita o dell’incolumità personale.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso E.E. sulla base di quattro motivi.

2.1. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità del decreto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per illogicità, contraddittorietà e apparenza della motivazione, per non aver la corte di merito adeguatamente illustrato il percorso logico-giuridico seguito nel pervenire alla decisione sottoposta al suo esame. In particolare, il Tribunale avrebbe ritenuto inattendibile la versione narrata da parte ricorrente, pur avendo quest’ultima riferito dell’incidente con dovizia di particolari. Inoltre, con specifico riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e a quella avente ad oggetto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il giudice di merito ne avrebbe motivato il rigetto in maniera contraddittoria, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento della tutela invocata, pur avendo riconosciuto che il Delta del Niger fosse ricco di risorse ma povero e tormentato dall’insicurezza.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Il Tribunale ha circostanziato la propria decisione di rigetto con argomentazioni dettagliate, motivando sia il profilo del difetto di credibilità del ricorrente sia quello avente ad oggetto l’assenza dei presupposti per la tutela invocata.

1.3. In particolare, con riguardo alla riscontrata assenza di credibilità ed attendibilità del ricorrente, l’organo di merito ha puntualmente ravvisato il carattere lacunoso del narrato dal richiedente la protezione internazionale.

1.4. In particolare, il giudice territoriale ha evidenziato il carattere confuso e contraddittorio della descrizione del motivo da cui trarrebbe origine il timore di rimpatrio, fondato, a dire di parte ricorrente, su un’asserita denuncia sporta dai suoi familiari, di cui lo stesso sarebbe venuto a conoscenza da un amico e cui non sarebbe seguita, per sua stessa ammissione, l’attivazione di alcun procedimento penale a suo carico.

1.5. Tale ricostruzione degli avvenimenti fondanti il timore di rimpatrio si pone in irriducibile contrasto con il principio consolidato in materia, secondo cui il ricorrente, in applicazione del dovere di allegazione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, è tenuto a produrre e dedurre in maniera esaustiva tutti gli elementi e i documenti necessari a motivare il rischio fondante la domanda di protezione internazionale, pena il rigetto della stessa (Cass., civ., Sez. 1, n. 3016/2019, Rv. 652422-01; Sez. 6-1, n. 27336/2018, Rv. 651146-01). Nel caso in esame, il giudice di merito ha correttamente valorizzato la limitata – se non assente attività di allegazione posta in essere da E.E. in relazione al rischio paventato; attività di allegazione unicamente fondata sulla base di ipotetiche ed eventuali situazioni cui lo stesso sarebbe esposto in caso di rimpatrio – ritorsioni private e/o reclusione – che, tuttavia, difettano dei caratteri della precisione, gravità e concordanza (Cass. civ., Sez. 1, n. 10177/2011, Rv. 618255-01; Cass., civ., Sez. 1, n. 18353/2006, cit.; Cass. civ., Sez. 1, n. 26278/2005, Rv. 585003-01).

1.6. Quanto, poi, alla censura secondo cui il Tribunale adito avrebbe motivato in maniera contraddittoria ed illogica il rigetto delle domande di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e di quella avente ad oggetto il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la stessa è, del pari, infondata.

1.7. Precisamente, con riguardo alla seconda delle due forme di tutela citate, il Tribunale Ordinario di Ancona ha fatto corretta applicazione dei presupposti cumulativi necessari ai fini del riconoscimento della forma di tutela in esame, rappresentati rispettivamente dall’integrazione sociale del ricorrente nel Paese di accoglienza e dalla sussistenza di seri motivi di carattere umanitario, valutata alla stregua di una comparazione, in termini di rispetto dei diritti umani inalienabili, tra il Paese d’origine del richiedente e quello di accoglienza.

1.8. Alla luce di tale comparazione, il Tribunale, pur valorizzando il percorso di integrazione sociale del ricorrente – testimoniato dal rapporto lavorativo in essere Italia – ha espresso un giudizio prognostico negativo di elevata vulnerabilità, ravvisando la possibilità per il Sig. E.E. di poter godere di una vita ugualmente dignitosa e rispettosa dei diritti umani in caso di rimpatrio.

1.9. Infine, per quel che concerne il rigetto della domanda di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), l’organo collegiale di merito, in conformità al dovere di cooperazione istruttoria sullo stesso incombente, ha ritenuto, mediante specifica allegazione di autorevoli fonti di informazione (cfr. pag. 2 e 3 decreto), che, sebbene siano effettivamente ravvisabili nei territori posti a sud della Nigeria situazioni di instabilità legate prevalentemente alla povertà della popolazione locale, non possa ritenersi in atto un conflitto armato idoneo a costituire un concreto rischio per la vita e l’incolumità individuale dei civili, al cui accertamento è subordinato il riconoscimento della forma di tutela citata.

1.10. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve, dunque, concludersi per l’infondatezza della censura di parte ricorrente, avendo l’organo giurisdizionale di merito adeguatamente motivato e giustificato le ragioni poste alla base della decisione di rigetto adottata.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere il giudice di merito pervenuto al giudizio di inattendibilità del ricorrente, senza, tuttavia, applicare gli indicatori di genuinità soggettiva ivi tipizzati, focalizzando la propria attenzione su discordanze e contraddizioni aventi ad oggetto aspetti secondari o isolati.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. La disposizione richiamata, al comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

2.3. Ebbene, tra i criteri menzionati, la disposizione de qua contempla espressamente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente – lett. c) – e quello dell’attendibilità del richiedente la protezione internazionale – lett. e).

2.4. L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27503).

2.5. Nell’applicare i summenzionati parametri, il Tribunale ha, pertanto, ritenuto implausibile ed inattendibile la versione sostenuta da parte ricorrente, con specifico riguardo al motivo da cui trarrebbe origine il timore di rimpatrio. In particolare, osserva il giudice di merito come l’elemento del rischio cui sarebbe esposto il E.E. in caso di rimpatrio nel proprio Paese d’origine sia dallo stesso riferito in maniera generica e lacunosa, essendo unicamente ancorato alla circostanza di un’ipotetica denuncia sporta dai suoi familiari nei suoi confronti (cfr. pag. 2 decreto).

2.6. Ciò detto, risulta, quindi, che, avendo il giudice di merito effettuato e motivato il controllo di logicità in conformità a quanto normativamente prescritto, le sue valutazioni non siano sindacabili in sede di legittimità sul piano della violazione di legge ma solo nei limiti del sindacato motivazionale consentito dall’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2.7. Il motivo è, pertanto, inammissibile in applicazione del seguente principio: “In materia di protezione internazionale, il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5” (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16 e 17 -D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 35 bis, per non aver il Giudice di merito adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, errando nel ritenere insussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda di protezione sussidiaria e umanitaria.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale inibisca l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

3.3. Tale principio rinviene le proprie radici nell’esigenza di approfondire, mediante l’espletamento di autonoma attività istruttoria da parte del Giudice di merito, le sole domande di protezione internazionale attendibili ed affidabili, testimonianti, appunto, una chiara ed inequivoca volontà del ricorrente di cooperare nell’accertamento dei fatti posti alla base della propria richiesta di tutela.

3.4. Giova, ad ogni modo, precisare che un simile approfondimento istruttorio, peraltro, è stato effettuato nel caso di specie con esito opposto all’assunto di parte ricorrente. Il Tribunale ha escluso, sulla base delle autorevoli fonti di informazione citate (cfr. pag. 2,3,4 e 5 decreto), che nella regione dell’Edo State fosse ravvisabile una “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE.

3.5. Con le citate pronunce, la Corte di Giustizia ha affermato che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lett. c) della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

3.6. Analoga attività istruttoria è stata, altresì, espletata con riguardo alla domanda volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il cui rigetto è stato motivato, sulla base delle fonti consultate, in ragione dell’insussistenza di una generale condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, stante l’esistenza, nel Paese di provenienza del ricorrente, di strumenti istituzionali aventi forma aggregativa e di protezione dei propri membri (cfr. pag. 8 decreto).

3.7. In ragione di quanto esposto, deve, dunque, ritenersi infondata la censura di parte ricorrente volta a denunciare l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria facente capo al Tribunale adito.

4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, art. 35, comma 3 e art. 36 – D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10 e 35 bis, art. 32 Cost. e art. 35 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea per aver il Giudice di merito negato la protezione umanitaria, senza compiere alcuna indagine specifica circa la sussistenza delle condizioni necessarie a tal fine.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. Come noto, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – applicabile ratione temporis, in conformità a quanto disposto da Cass., Sez. Un. 29459 del 13/11/2019, essendo stata la domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno proposta prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 – rappresenta una misura atipica e residuale, volta a tutelare situazioni che, seppur non integranti i presupposti per il riconoscimento delle forme tipiche di tutela, si caratterizzino ugualmente per la condizione di vulnerabilità in cui versa il richiedente la protezione internazionale.

4.3. L’accertamento della summenzionata condizione di vulnerabilità avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01) alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione.

4.4. Il giudice territoriale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha puntualmente valutato entrambe le condizioni menzionate, ritenendo che, sebbene il ricorrente avesse effettivamente intrapreso un percorso di integrazione sociale nel territorio italiano – come testimoniato dal contratto di lavoro prodotto -, lo stesso non avrebbe avuto diritto alla forma di tutela invocata, non potendo ravvisarsi nel Paese d’origine del richiedente una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

4.5. In particolare, con riguardo a tale ultima condizione, il Tribunale di Ancona ha espressamente riconosciuto, sulla base delle COI consultate ed allegate al testo del decreto, che il Paese di provenienza del richiedente fosse dotato di strumenti istituzionali aventi forma aggregativa ed una funzione di protezione dei propri membri (cfr. pag. 8 decreto), con ciò escludendo che sussistessero le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

5.1. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

5.3. La condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un’amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n. 22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002).

5.4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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