Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18727 del 27/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/07/2017, (ud. 15/05/2017, dep.27/07/2017),  n. 18727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20438-2015 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 51, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO VERNOLA (ST. CARDI), rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIO SPINELLI;

– ricorrente –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, in persona del Procuratore Speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MICCOLIS, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1134/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la curatela del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della corte d’appello di Bari in data 9-7-2014, che, rigettando l’appello principale e accogliendo invece l’appello incidentale di Intesa San Paolo s.p.a., ha ritenuto prescritta la proposta azione revocatoria fallimentare di rimesse, aventi natura solutoria, effettuate sul conto della fallita nell’anno anteriore al fallimento;

l’intimata ha replicato con controricorso;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo, che denunzia la nullità della sentenza per mancato rilievo dell’inammissibilità dell’appello incidentale, stante che con esso non era stata censurata la concorrente ratio della decisione di primo grado a sostegno dell’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, appare manifestamente fondato nel senso che segue;

il tribunale, a quanto risulta, aveva rigettato l’eccezione di prescrizione in ragione del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica per il notificante (alla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario) e per il destinatario;

invero il fallimento era stato dichiarato il 27-1-2003 e la citazione in revocatoria fallimentare era stata sì ricevuta dalla banca il 28-1-2008, ma spedita in notifica prima di tale data;

peraltro il tribunale aveva in ogni caso osservato che il termine quinquennale di prescrizione scadeva il 27-1-2008, giorno festivo, così da essere prorogato di diritto al giorno successivo non festivo anche a volersi seguire l’indirizzo interpretativo contrario all’estensione del principio anzidetto (di scissione) in caso di atti ricettizi finalizzati a evitare la prescrizione dell’azione;

la sentenza d’appello si è limitata a ritenere il buon fondamento dell’eccezione di prescrizione, dalla banca riproposta col gravame incidentale, perchè in materia di prescrizione la consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario non era idonea a interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere;

tuttavia la corte d’appello non ha considerato affatto la questione, viceversa posta dal giudice di primo grado come concorrente, circa la scadenza del termine in giorno festivo (il 27-1-2008 era domenica);

tale elemento inficia la decisione anche a prescindere dal profilo, non indagato e che invece si sarebbe dovuto verificare d’ufficio, della inammissibilità del gravame incidentale per mancata censura della concorrente ratio della sentenza di primo grado.

la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale; sicchè, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (Cass. Sez. U n. 24822-15);

l’arresto è stato determinato in relazione al regime della revocatoria ex art. 2903 c.c., dal quale la stessa revocatoria fallimentare, in relazione alle procedure concorsuali aperte a seguito di ricorsi proposti prima del 16-7-2006 (come quello in esame), mutuava il termine di prescrizione;

consegue che in nessun modo la corte d’appello avrebbe potuto dichiarare prescritta l’azione proposta dal fallimento;

il secondo motivo resta assorbito;

la sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Bari, diversa composizione, per nuovo esame e per la definizione delle restanti questioni consegnate al gravame;

il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Bari, diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2017

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