Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18727 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 11/07/2019), n.18727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

C.A., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per delega in calce al

ricorso, dall’avv. Paolo Pruzzo che richiede l’invio delle

comunicazioni relative al processo all’indirizzo p.e.c.

paolo.pruzzo.ordineavvgenova.it;

– ricorrente –

nei confronti di:

L.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2018 della Corte di appello di Genova

emessa il 16.2.2018 e depositata il 19.3.2018 R.G. n. 961/2017;

sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.

Bisogni Giacinto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il sig. C.A. ha contratto matrimonio con la sig.ra L.O. a Dniepropetrovsk in Ucraina il 17 maggio 2005. Il 16 giugno 2006 è nata la figlia dei coniugi C. e L., Ca.An., a Wetzikon in Svizzera, luogo di residenza familiare. Il matrimonio è entrato in crisi, secondo il C., a causa del comportamento aggressivo della L. determinato dal suo alcolismo. C.A. ha pertanto proposto domanda di separazione con addebito davanti al Tribunale di Savona.

2. Si è costituita la sig.ra L.O. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello svizzero.

3. Il Tribunale di Savona, applicando il criterio, di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 32, della cittadinanza di una delle parti del giudizio di separazione, ha ritenuto la propria giurisdizione ma solo sulla pronuncia relativa allo status e alla dichiarazione di addebito, che ha escluso applicando, L. n. 219 del 1995 ex art. 31, la legge svizzera che non prevede tale dichiarazione. Ha ritenuto invece il proprio difetto di giurisdizione, in base alla Convenzione di Lugano (art. 5, comma 2, lett. b), sugli aspetti patrimoniali della separazione, per i quali è competente il giudice dello Stato della residenza effettiva della convenuta, e quanto all’affidamento e al mantenimento della minore, dopo aver rilevato che l’autorità tutoria svizzera ha privato entrambi i genitori della custodia parentale affidando la bambina a una famiglia affidataria, ha ritenuto il proprio difetto di giurisdizione in base al criterio della residenza abituale del minore.

4. Ricorre per cassazione il sig. C. con due motivi: a) violazione e falsa applicazione 706 c.p.c., comma 2, secondo cui la domanda di separazione si propone al Tribunale del luogo di residenza del coniuge convenuto; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 706 c.p.c., dell’art. 151 c.c., della L. n. 218 del 1995, art. 4, in base ai quali egli ritiene che, una volta affermata la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione (quand’anche per la nazionalità e non in base all’art. 706 c.p.c) il giudice italiano doveva ritenersi competente anche sulla domanda di addebito e di mantenimento.

5. Non svolge difese la sig.ra L..

Diritto

RITENUTO

Che:

6. La peculiarità fattuale della controversia, la complessità dell questioni oggetto della decisione e la assenza di precedenti specifici in tema di giurisdizione suggeriscono la trasmissione degli atti al Primo Presidente di questa Corte di appello perchè valuti l’eventuale attribuzione della controversia alle Sezioni Unite Civili.

PQM

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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