Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18726 del 23/09/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28002-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO NICCOLAI,
giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 750/8/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di FIRENZE del 3/4/2014, depositata il 07/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Stefano Di Meo difensore del resistente che si
riporta agli scritti del controricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di D.P.A., medico convenzionato, di silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso per IRAP anni 2005/2009, la CTR della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha confermato la decisione di prime cure di accoglimento del ricorso ritenendo che l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione, non essendo all’uopo rilevante la disponibilità di un dipendente con funzioni meramente esecutive.
Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate.
La parte contribuente ha resistito con controricorso.
L’unico motivo di ricorso proposto dall’Agenzia concernente la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 è manifestamente infondato.
Il contrasto formatosi sulla res controversa nella giurisprudenza è stato di recente composto dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 9451/2016, hanno ritenuto che “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”. Ora, la CTR ha espresso un convincimento assolutamente in linea con i principi sopra riportati.
Il ricorso va quindi rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tenuto conto dei recenti interventi resi dalle S.U. in materia.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016