Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18726 del 19/08/2010
Cassazione civile sez. I, 19/08/2010, (ud. 13/07/2010, dep. 19/08/2010), n.18726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Y.H. elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso
dall’avvocato Alesci Vincenzo del Foro di Santa Maria Capua Vetere
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
UTG Prefetto di Napoli;
– intimato –
avverso il decreto n. 685 cron. del Giudice di Pace di Napoli
depositato il 3.07.2009;
udito nella Camera di consiglio del 13.7.2010 il Consigliere Dott.
Luigi MACIOCE.
Fatto
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Il Collegio che il relatore designato nella relazione dep. il 19.4.2010 ha formulato le trascritte osservazioni e proposte di definizione, nel senso:
CHE il cittadino del (OMISSIS) Y.H., espulso dal territorio nazionale con decreto del Prefetto di Napoli del 21.04.2009, emesso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. A del per introduzione clandestina al varco di (OMISSIS), impugno’ l’espulsione (deducendo violazione dell’art. 13, comma 7, mancata sottoscrizione del Prefetto espellente e mancata valutazione degli interessi dell’espellendo) ma il Giudice di Pace con decreto 3/7/2009 rigetto’ l’opposizione;
CHE il ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato il 3/7/2009 e’ soggetto alle norme del cod.proc.civ. con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 40 del 2006 (applicandosi la L. n. 69 del 2009, art. 47 alle impugnazioni avverso provvedimenti pubblicati dal 4 luglio 2009, come disposto da detta legge, art. 58, u.c.) e quindi e’ soggetto anche al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c.;
CHE il ricorso appare radicalmente inammissibile posto che esso risulta:
1. essere stato depositato presso la cancelleria del GdP ed iscritto a ruolo senza previa notifica dell’atto ai sensi delle disposizioni del codice di rito sul ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., (spettando alla cancelleria di procedere alla notificazione ex officio nella sola ipotesi di procedimento di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 14, nella specie non ricorrente);
2. difettare del requisito del quesito di diritto, imposto dall’art. 366 bis c.p.c. (ancora) applicabile a provvedimento depositato tra il 2.3.2006 ed il 3.7.20091;
CHE, ove si condivida il teste’ formulato rilievo, il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
A criterio del Collegio, preso atto della assenza di alcun rilievo critico del difensore dello Y. alle sopra trascritte considerazioni, la relazione deve essere pienamente condivisa e pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non e’ luogo a regolare le spese, in difetto di difese dell’intimato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2010