Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18726 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. I, 13/09/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 13/09/2011), n.18726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.R., P.G. (OMISSIS)

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 107, presso lo

studio dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO, rappresentati e difesi

dall’avvocato RAVIELE ELIO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA DELLA CIOCIARIA SPA ((OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Delegato legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio

dell’avvocato ALEANDRI STEFANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

QUADRIMI GIANPIERO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 575/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

23/12/08, depositata il 05/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che P.G. e R.R. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Roma del 5 febbraio 2009 con la quale è stata confermata la sentenza del tribunale di Cassino del 13 marzo 2004 con la quale sono state rigettate la domanda di accertamento del versamento della somma di L. 500.000.000 presso l’agenzia della Banca della Ciociaria di (OMISSIS) e le opposizioni a due decreti ingiuntivi emessi a richiesta della stessa banca, deducendo la violazione dell’art. 2967 c.c. e omessa e contraddittoria motivazione;

che la banca resiste con controricorso con il quale, tra l’altro, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso;

che è stata depositata e notificata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che i ricorrenti hanno presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che il motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto come richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., inserito con la L. n. 40 del 2006, art. 6 applicabile nella specie ratione temporis perche alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della cit. L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti antecedentemente (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è da ritenersi ancora applicabile (Cass. n. 7119/2010);

che il ricorso è inammissibile e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese con Euro 1700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per Tesarne preliminare dei ricorsi, sottosezione prima, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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