Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18726 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18726 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA

sul ricorso 18240/2014 proposto da:
Garavini Fausta, elettivamente domiciliata in Roma, Via Rodi n.32,
presso lo studio dell’avvocato Faraglia Emilia Rosa, rappresentata e
difesa dall’avvocato Auteri Paolo, giusta procuro in cdlCt dl rie0r50;
-ricorrente =
contro

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R.G.N. 18240/2014
Cons. est. Lauro Tricorni

Data pubblicazione: 13/07/2018

Adelphi Edizioni S.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Val d’Ala n.48,
presso lo studio dell’avvocato Dalle Mole Alessia, rappresentata e
difesa dagli avvocati Pestelli Francesco, Rositani Suckert Niccolo’,
giusta procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 2256/2013 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 30/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/02/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RILEVATO CHE:
In data 11/09/1962 Fausta Garavini aveva stipulato con Adelphi
Edizioni un contratto avente ad oggetto la traduzione dell’opera

“Essais” di Montaigne per la durata di anni venti a decorrere dalla sua
pubblicazione, avvenuta nel 1966 con un corrispettivo forfettario. Il
contratto era stato rinnovato nel 1989 per altri venti anni, con un
ulteriore compenso forfettario.
Nella primavera del 2007 Adelphi manifestò interesse a
continuare la pubblicazione della traduzione della prof. Garavini.
Tuttavia questa comunicò di avere accolto con favore la proposta di
collaborare con un collega straniero ad una edizione critica bilingue
dell’opera, sulla scorta del rinvenimento di una fonte inedita in lingua
francese del testo degli Essais e si oppose all’ulteriore diffusione da
parte di Adelphi della propria precedente traduzione.

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-controricorrente –

In data 16/05/2007 la professoressa concluse un nuovo contratto
di edizione per la traduzione dei “Saggi” di Montaigne con la casa
editrice UTET.
In data 28/05/2008 la traduttrice chiese ed ottenne, in via
cautelare nei confronti di Adelphi, l’inibitoria alla stampa della propria

Nel corso del giudizio di merito, successivamente instaurato, la
Garavini chiese la conferma dell’inibitoria e la condanna della Adelphi
al risarcimento dei danni derivanti dallo sfruttamento illecito della
propria opera. Adelphi si difese sostenendo che nel 1989 era stato
stipulato tra le parti un nuovo contratto per la durata di altri venti
anni e che la studiosa, avendo concluso in data 16/05/2007 un altro
contratto di edizione per la traduzione dei “Saggi” di Montaigne con la
casa editrice UTET, senza effettuare la prevista denuntiatio, aveva
violato la clausola di prelazione prevista all’art.7 del contratto di
edizione dell’11/09/1962, ed agì per il risarcimento del danno.
Il Tribunale di Milano accolse le contrapposte domande e dispose
la compensazione del risarcimento dovuto alla Garavini con il
risarcimento dovuto da quest’ultima ad Adelphi.
Tale decisione, appellata in via principale dalla Garavini ed in via
incidentale dalla Adelphi, venne confermata dalla Corte di appello di
Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del ricorso per
cassazione, con rigetto di entrambi gli appelli.
La Corte di appello ha affermato che il contratto originario si era
rinnovato fino al 31.12.2006 e, quindi, che le ristampe effettuate
dall’Adelphi nel corso del 2007 erano da ritenersi abusive, in quanto
realizzate senza il consenso dell’autrice della traduzione.

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precedente traduzione dei “Saggi”.

La Corte inoltre, per quanto interessa il presente giudizio, ritenuta
legittima e sussistente la clausola di prelazione, ne ha ravvisato la
violazione da parte della Garavini, per avere concluso il contratto con
la UTET senza preventiva denuntiatio a favore della Adelphi. Ha
escluso che l’opera di cui al contratto con la UTET potesse ritenersi

risa rcitorie.
Fausta Garavini ricorre per cassazione con cinque motivi,
sostenuti da memoria ex art.378 cod. proc. civ.; Adelphi replica con
controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai
sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Preliminarmente vanno esaminate due istanze proposte dalla
difesa della Garavini.
1.2. La prima concerne la richiesta di rinvio dell’adunanza
camerale, fissata ai sensi dell’art.380 bis 1, cod. proc. civ. – e, quindi
senza essere stata preceduta dal deposito della relazione prevista
dall’art.380 bis cod. proc. civ. -, perché, a detta della ricorrente, il
ricorso in esame non ricadeva sotto la vigenza dell’art.380 bis 1 cod.
civ., introdotto dalla legge n.197 del 25 ottobre 2016, ed entrato in
vigore dal 30/10/2016.
1.3. La seconda concerne la richiesta di rimessione della causa
alla pubblica udienza, dinanzi alla sezione semplice, non ricorrendo le
ipotesi previste dall’art.375, primo comma, nn.1 e 5, cod. proc. civ.
1.4. La prima richiesta va respinta perché l’art.380 bis 1 cod.
proc. civ. si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n.197/2016, nonché a quelli già
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diversa e, da ultimo, ha confermato la compensazione delle pretese

depositati alla medesima data, per i quali non è stata fissata udienza
o adunanza in camera di consiglio: nel caso di specie, con
riferimento al ricorso in esame, in base alla documentazione di
cancelleria, non era ancora stata fissata la data dell’udienza o
dell’adunanza camerale con la conseguenza che il ricorso medesimo è
soggetto al procedimento per la decisione camerale dinanzi alla

quale non è previsto il deposito di quella relazione concernente la
concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa
pronuncia, come invece previsto dall’art.380 bis cod. proc. civ.,
vecchio testo, esclusivamente per i ricorsi da trattare in camera di
consiglio davanti alla apposita sezione ex art.376 cod. proc. civ. e nei
casi previsti dall’art.375, primo comma, nn.1 e 5, cod. proc. civ.
1.5. Anche la seconda istanza va respinta perché la Corte ritiene
di dare seguito al condiviso principio secondo il quale «Non sussiste
alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all’esito
dell’adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che
preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di
precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del
rito di cui all’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Invero, una simile
soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione con il rito
camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le
quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del
giorno fissato per l’adunanza, possono esporre compiutamente i
propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei
confronti del P. G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere
osservazioni scritte.»

(Cass. n. 8869 del 05/04/2017): questo

principio, che non prevede l’obbligo, ma neppure vieta, nei casi
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sezione semplice di cui all’art.380 bis 1 cod. proc. civ., nell’ambito del

indicati la remissione alla pubblica udienza, è in linea con il disposto
dell’art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. che parla di “opportunità”
della trattazione in pubblica udienza che, nel caso di specie, non
ricorre.
Tale conclusione, peraltro, non contrasta in modo insuperabile con
altri orientamenti espressi da questa Corte che hanno valorizzato,

pubblica udienza e non la sua obbligatorietà, sottolineando che tale
opzione non era ostacolata dalla assegnazione della causa alle sezioni
ordinarie, in camera di consiglio (Cass. n. 5533 del 06/03/2017;
Cass. n. 19115 del 01/08/2017).
2.1. Quanto al merito del ricorso, con il primo motivo si lamenta
la violazione dell’art.122 della legge 22 aprile 1941, n.633, sulla
durata ventennale del contratto di edizione, e dell’art.1379 cod. civ.,
sul divieto di alienazione, nonché dell’art.1418 cod. civ., per la
mancata dichiarazione di nullità della clausola 7 dell’accordo per la
sua supposta contrarietà a norme imperative, e la violazione
dell’art.1362 cod. civ., per falsa interpretazione della medesima
clausola.
La ricorrente sostiene la nullità di quella clausola perché le
avrebbe impedito di svincolarsi dal rapporto e di cambiare editore alla
scadenza del contratto.
Quindi sostiene: che non era in facoltà dell’editore prevedere una
tale pattuizione, che comportava una elusione della norma imperativa
sulla durata ventennale del contratto, termine finalizzato a preservare
la libertà contrattuale dell’autore; che il patto di prelazione implicava
un divieto di alienazione e doveva ritenersi sottoposto all’art.1379

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appunto, la possibilità di un mutamento del rito a favore della

cod. civ., che prevede che tale divieto sia contenuto “entro
convenienti limiti di tempo”.
2.2. Il motivo è infondato.
2.3. Con accertamento non impugnato, e sul quale si è formato
un giudicato implicito, la Corte di appello ha statuito che il contratto
stipulato nel 1962 si era rinnovato per altri venti anni a far data dal

contratto del 1962, nel rispetto del centrale consenso espresso
dall’autrice. Ne consegue che la clausola di prelazione è transitata nel
contratto rinnovato proprio in virtù dell’accettazione delle medesime
condizioni dell’originario contratto data dalla Garavini, fatta salva la
determinazione di un nuovo compenso forfettario, di guisa che la tesi
della unilaterale previsione della clausola non trova riscontro in
quanto accertato dalla Corte territoriale.
2.4. Ciò detto, va osservato che, contrariamente a quanto assume
la ricorrente, il patto di prelazione, come correttamente affermato
dalla Corte di appello non preclude la libertà dell’autore, né comporta
la violazione dell’art.1379 cod. civ., poiché impone ad uno dei
contraenti che, dopo la conclusione del contratto voglia instaurare un
nuovo rapporto contrattuale con un soggetto terzo, di comunicare
all’altro stipulante le condizioni dell’accordo per consentirgli di
valutare la possibilità di assumere in proprio l’impegno.
In detti termini la previsione della clausola di prelazione non
risulta incompatibile con l’art.122, comma 2, della legge n.633/1941
che prevede la regola secondo cui «Il contratto ” per edizione ”
conferisce all’editore il diritto di eseguire una o piu’ edizioni entro
vent’anni dalla consegna del manoscritto completo.».

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1.1.1987, con integrale richiamo della disciplina contenuta nel

Invero, il patto di prelazione, anche se stipulato senza limiti di
tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgono al
titolare del diritto, senza limitazioni cronologiche, la facoltà di
disporne e di esercitarlo sui suoi beni, in quanto tale patto non
comporta l’annullamento dell’indicata facoltà, restando sempre il
titolare del diritto perfettamente libero di disporre o meno dei suoi

alla libera scelta della persona del soggetto con cui negoziare il
diritto, il quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per
tutto il resto, è indifferente per titolare del diritto. In proposito la
Corte ha avuto modo di affermare che, ai sensi dell’art. 1183 cod.
civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su
istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo
per l’esercizio del diritto di prelazione (cfr. Cass. n. 15709 del
21/06/2013, n.5213 del 28/07/1983), potere che nel caso di specie
non è stato affatto invocato.
Invero, il patto di prelazione non impegna il titolare del diritto a
concludere il contratto, ma solo a preferire

ceteris pari bus

il

contraente che si deciderà ad acquisire il diritto, di guisa che, in caso
di inadempimento del promittente, il patto di prelazione ne comporta
unicamente la responsabilità per danni non essendo suscettibile di
esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. in quanto il bene
oggetto della pattuita prelazione non può essere né trasferito al
promissario dal disponente che lo ha oramai alienato, né restituito dal
terzo acquirente che non è soggetto al riscatto, previsto soltanto per
le prelazioni reali (Cass. n.4116 del 20/06/1986).
Nel caso di specie la clausola che prevedeva che la Garavini
informasse Adelphi della volontà di stipulare un contratto per la
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beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo

pubblicazione dei Saggi con un altro editore a certe condizioni, non
era tale da limitare indiscriminatamente i diritti della autrice.
3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art.1341,
secondo comma, cod. civ. per mancata approvazione specifica per
iscritto del patto di prelazione.
La ricorrente sostiene che detto patto, ponendo a carico

terzi, dovrebbe essere ritenuta inefficace se non specificamente
approvato per iscritto, ai sensi del citato articolo del cod. civ., e
rimarca che, in occasione del rinnovo del contratto, la clausola 7 non
era stata riprodotta e approvata per iscritto.
3.2. Il motivo è infondato.
3.3. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che «Un contratto è
qualificabile “per adesione” secondo il disposto dell’art. 1341 cod. civ.
– e come tale soggetto, per l’efficacia delle clausole cosiddette
vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto – solo quando sia
destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato
predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale
ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso
mediante trattative intercorse tra le parti.»

(Cass. n. 7605 del

15/04/2015) e che anche «qualora le parti contraenti richiamino, ai
fini dell’integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale
predisposto da una di loro in altra sede non è configurabile un’ipotesi
di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la
disciplina richiamata per il tramite di relatio perfecta il valore di
clausola concordata, sicché resta sottratta all’esigenza
dell’approvazione specifica per iscritto di cui all’art. 1341 c.c.» (Cass.
n. 7403 del 14/04/2016).
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dell’autore una restrizione alla libertà contrattuale nel rapporto con i

3.4. Nel presente caso il giudice del gravame ha accertato in
fatto, con puntualità, che tra le parti era intervenuto, in data
23/04/1989, un accordo concordato per l’integrale rinnovo per altri
venti anni del contratto originario, nell’identico testo del 1962,
riprodotto per relationem anche se con efficacia dal 01/01/1987 (fol.
7/8 della sent.), e tale accertamento non è stato censurato. Ciò

legittimità, che possa trovare applicazione nel caso in esame la
disciplina di inefficacia prevista per le clausole vessatorie, atteso che
la clausola in esame non risulta essere stata predisposta
unilateralmente dall’editore ed è stata concordata tra le parti.
3.5. Tale conclusione non è revocabile in dubbio nemmeno
avendo riguardo specificamente al contratto di edizione, poiché
l’esistenza di una sproporzione tra un contraente forte (l’editore) ed
un contraente debole (l’autore) (secondo il diritto vivente elaborato
da questa Corte: Cass. n. 5317 del 09/08/1983, n.14792 del
26/06/2007, n. 25332 del 25/10/2017) non viene aggravata dalla
clausola di prelazione, che non impegna il titolare del diritto d’autore
a concludere il contratto, ma solo a preferire ceteris paribus il
contraente che si deciderà ad acquisire il diritto.
4.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art.119,
comma 4, della legge n.633/1941 per la mancata considerazione
della edizione critica come opera derivata e dell’art.1362 cod. civ.
per falsa interpretazione del contratto Garavini – UTET.
La ricorrente si lamenta del fatto che, a suo dire, la Corte di
appello non si è avveduta della diversità dell’opera realizzata, sia
pure partendo dalla precedente traduzione, sulla scorta dell’edizione

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consente di escludere, alla luce della richiamata giurisprudenza di

critica dei Saggi di Montaigne curata da Andrè Tournon, violando
perciò le norme in oggetto.
4.2. Il motivo è fondato e va accolto.
4.3. Giova ricordare che la traduzione è riconosciuta come
oggetto del diritto di autore dagli art. 4 e art. 7, comma 2, della legge
n.633/1941, che recitano:

sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera
stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in
altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che
costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti
opera originale.»;
art.7, comma 2

-«E’ considerato autore delle elaborazioni

l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.».
Questa tutela si applica alla traduzione a prescindere ed
autonomamente da quella prevista per l’opera in lingua originale, così
come l’art. 107 legge cit. (trasmissione dei diritti di utilizzazione),
secondo il quale i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle
opere dell’ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere
patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i
modi e forme consentiti dalla legge, salva l’applicazione delle norme
contenute nel titolo III, capo II della legge stessa (Cass. n.24872 del
21/11/2014).
4.4. Con il contratto di edizione – come nel caso in esame – il
titolare del diritto di pubblicazione a mezzo stampa, eseguita la
traduzione, concede ad un editore l’esercizio del diritto a pubblicare
l’opera, verso la corresponsione di un compenso e per un tempo
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art.4 – «Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria,

determinato, obbligandosi dal suo canto l’editore a pubblicare e
diffondere l’opera. Anche ove si tratti di una traduzione da eseguire,
l’elemento caratterizzante la causa del contratto di edizione è dunque
la finalità di pubblicazione a stampa dell’opera tradotta, a carico ed a
rischio dell’editore, finalità rientrante nel sinallagma negoziale:
questo essendo il reale e concreto interesse che l’editore intende

4.5. Ne consegue che anche il contratto di edizione concernente
una traduzione è soggetto all’applicazione dell’art.119 legge cit., che
disciplina la portata del contratto di trasferimento dei diritti di
utilizzazione spettanti all’autore e ne definisce i limiti (Cass. n.12086
del 17/05/2013) e che prevede espressamente all’invocato comma 4,
la regola secondo la quale «Salvo pattuizione espressa, l’alienazione
non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali
elaborazioni e trasformazioni di cui l’opera è suscettibile, compresi gli
adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla
registrazione su apparecchi meccanici.».
4.6. E’ tuttavia evidente che, a secondo dello specifico oggetto di
tutela del diritto d’autore, l’applicazione dell’art.119, comma 4, e la
valutazione circa la insussistenza di una “elaborazione” e/o
“trasformazione” dell’opera deve essere necessariamente
commisurata all’opera stessa e va compiuta secondo uno spettro più
o meno ampio, oltre che specifico, rispetto alla primigenia originalità
dell’opera di cui si discute, data l’estrema ampiezza del novero delle
opere tutelate dal diritto d’autore.
4.7. Dal richiamato quadro normativo si desume che
l’applicazione di detta disposizione deve, quindi, necessariamente
tenere conto del fatto che la traduzione è un’opera di secondo livello
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perseguire nel suo progetto imprenditoriale.

che non si esaurisce in un’operazione meccanica ma richiede lo studio
e l’elaborazione dell’opera in lingua originale, allo scopo di renderla
conoscibile e comprensibile ad un pubblico di lingua e cultura diversa,
in alcuni casi anche temporalmente molto distante dall’epoca di
scrittura dell’originale, ed è chiamata ad assicurare una piena
aderenza al contenuto caratteristico dell’opera tradotta e non già una

4.8. Pertanto la valutazione circa la “elaborazione” e/o
“trasformazione” dell’opera intellettuale nota come “traduzione” così come richiesto dall’art.119, comma 4, legge n.633/1941 -, non
potrà non tener conto delle caratteristiche intrinseche di questa
tipologia di opera e del rapporto strettissimo che la lega all’ originale,
dai cui mutamenti, anche a seguito di nuove acquisizioni documentali,
scientifiche, filologiche e/o critiche o da altro, può essere fortemente
incisa.
4.9. La decisione impugnata non ha dato corretta applicazione alla
norma in esame e, correlativamente, al contratto di edizione concluso
con la UTET, sicche’ essa va cassata.
4.10. In particolare la Corte, nell’escludere il carattere di
originalità e diversità dell’opera, ha valorizzato esclusivamente un
passaggio testuale del contratto di edizione con la UTET, quello
relativo all’utilizzo della traduzione già eseguita dalla Garavini per la
Adelphi, ma non ha approfondito i comportamenti delle parti e i
molteplici contatti intercorsi tra le stesse, nell’ambito dei quali le
caratteristiche delle diverse opere erano state più o meno illustrate.
La Corte non si è nemmeno soffermata adeguatamente su quei
passaggi difensivi, che andavano a collocare la diversità e l’originalità
dell’opera da stampare per i tipi della UTET nella necessaria nuova
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Cons. est. Laura Tricorni

rielaborazione originale dello stesso.

elaborazione e trasformazione del precedente lavoro di traduzione,
condotto alla luce delle più recenti acquisizioni filologiche e critiche
del testo di Montaigne, e quindi per quegli elementi di novità
sopraggiunti ma intrinsecamente connessi all’opera oggetto della
traduzione, meritevoli di doveroso approfondimento scientifico e
valutativo alla luce di quanto affermato sub 4.8.

ed in che misura, rilevanza al fatto che l’opera sarebbe stata
realizzata con il testo a fronte in francese, alla luce delle dedotte
nuove acquisizioni filologiche (in particolare, il testo originale, solo da
ultimo scoperto), ed a “quattro mani” con la collaborazione dello
studioso francese che le aveva approfondite e se ciò potesse incidere
sulla applicabilità della clausola di prelazione, concernendo un testo
originario notevolmente diverso a cui erano applicate anche
competenze e il lavoro intellettuale di un autore terzo. Né la Corte ha
illustrato in che misura la lettera dell’Adelphi del 31/10/2007, che
sembra proporre una pubblicazione con testo originale a fronte,
tenesse conto (o potesse tenere conto) dei nuovi “arresti” in merito ai
“Saggi” di Montaigne e degli intenti editoriali perseguiti dalla Garavini
con la traduzione che intendeva rinnovare.
5.1. Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto
decisivo, costituito dalla rinuncia della Adelphi ad esercitare la
prelazione (art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.).
Sostiene la ricorrente che l’editore Adelphi era stato informato
anche nei dettagli della edizione dalla stessa UTET con lettera
(31/10/2007) e, pur essendo titolare del diritto di prelazione, non
aveva mostrato interesse alla pubblicazione dell’edizione critica;
asserisce, quindi, che il diritto di prelazione avrebbe potuto essere
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Ancora, Essa non ha considerato se potesse essere riconosciuta,

esercitato anche dopo la stipula del contratto con la UTET da parte
della propria casa editrice.
5.2. Il quarto motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo.
6.1. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dei principi
sulla liquidazione del danno e dell’art.158 della legge n.633/1941 per
l’erronea compensazione tra un danno dimostrato dal CTU ed un

6.2. Il quinto motivo è infondato, poiché la liquidazione forfettaria
è consentita in questo settore dall’art. 158 legge n.633/1941, vigente
ratione temporis e, conseguentemente, anche la compensazione.

7.1. Conclusivamente, si accoglie il terzo motivo di ricorso,
assorbito il quarto e rigettati i motivi primo, secondo e quinto; la
sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la
controversia va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa
composizione, per il riesame della causa alla luce dei principi
espressi.
P.Q.M.
– accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto; rigetta i
motivi primo, secondo e quinto; cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di
Milano, in diversa composizione, per il riesame della stessa alla luce
dei principi svolti in motivazione.
Così deciso in Roma, il giorno 15 febbraio 2018.

preteso danno privo di supporto probatorio.

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