Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18726 del 01/07/2021

Cassazione civile sez. I, 01/07/2021, (ud. 28/05/2021, dep. 01/07/2021), n.18726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9997/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Carmela Maria Cordaro, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Messina depositato il 12/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/5/2021 dal cons. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il Tribunale di Messina, con decreto del 12 febbraio 2019, rigettava il ricorso proposto da S.A., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

Il giudice di merito, in particolare, dopo aver ritenuto che il racconto del migrante (il quale aveva dichiarato di essere scappato dal proprio paese di origine perchè non era in grado restituire le somme che gli erano state prestate a tassi usurari, motivo per cui lui e i suoi famigliari erano stati più volte minacciati) non fosse credibile, aggiungeva che comunque non vi era motivo per ritenere che lo Stato non fosse in grado di offrire tutela e, di conseguenza, escludeva che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Nè era possibile riconoscere, secondo il collegio di merito, la protezione umanitaria, dato che la condizione di vulnerabilità addotta era stata riferita dal richiedente asilo ai medesimi fatti su cui si fondava la protezione sussidiaria.

2. Per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso Ali S. prospettando quattro motivi di doglianza.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, in quanto il Tribunale ha ravvisato la non credibilità delle dichiarazioni del migrante senza procedere alla sua audizione, così come era stato chiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.

L’audizione era invece indispensabile affinchè la decisione assunta non incorresse in una carenza del proprio impianto argomentativo e di un’indagine individualizzata.

4. Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice di merito, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. 21584/2020).

Il corredo esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per cassazione, in prospettiva di autosufficienza, nel senso che il ricorso, col quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza (Cass. 25312/2020).

Indicazione, questa, che nel caso di specie è stata del tutto tralasciata, discendendone l’inammissibilità del mezzo a motivo della sua genericità.

5.1 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, in quanto il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta di protezione sussidiaria applicando falsamente tali norme: il collegio di merito, pur riconoscendo di dover assolvere un obbligo di cooperazione istruttoria, non ha compiuto – in tesi di parte ricorrente una completa acquisizione documentale, nè ha effettuato una complessiva valutazione della reale situazione del paese di provenienza.

Il Tribunale, inoltre, non avrebbe adeguatamente argomentato nè sull’assenza di grave danno per il ricorrente in caso di rimpatrio, rispetto al fenomeno del debito a tassi usurai contratto prima della partenza per affrontare le spese di viaggio, nè sull’impossibilità di trovare tutela da parte dello Stato, in considerazione della condizione di corruzione, profonda e strutturale, in cui si trova il Bangladesh.

5.2 Il terzo motivo di ricorso si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto il Tribunale ha ritenuto il racconto lacunoso e generico senza considerare le risultanze di un certificato medico in cui si diagnosticava un deficit della memoria.

6. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono ambedue inammissibili.

6.1 Il Tribunale ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal ricorrente non fossero credibili e, nel contempo, ha sostenuto che, comunque, non vi era motivo per affermare che il migrante non avrebbe potuto trovare tutela da parte dello Stato.

Si tratta di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggere la decisione sul piano logico e giuridico.

6.2 La valutazione di affidabilità del dichiarante è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici indicati all’interno del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre che di criteri generali di ordine presuntivo idonei a illuminare il giudice circa la veridicità delle dichiarazioni rese (Cass. 20580/2019).

Il giudice di merito si è ispirato a questi criteri laddove, all’esito dell’esame delle dichiarazioni rese dal migrante, ha rilevato – come previsto dall’art. 3, comma 5, lett. c, appena citato – che il racconto offerto dal richiedente asilo era “apparso lacunoso e soprattutto non del tutto congruente”, oltre che non plausibile (non risultando credibile che chi era assediato dai creditori avesse deciso di sopportare i costi di un viaggio privandosi di terreni utili per produrre reddito e ripianare, con il ricavato, il debito).

La genericità del racconto è quindi soltanto uno dei concorrenti elementi valorizzati dal collegio di merito al fine di ritenere non verosimili le dichiarazioni rese dal migrante.

6.3 Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di portata tale da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 16812/2018).

Il certificato medico asseritamente tralasciato non assume simili caratteristiche, perchè la genericità del racconto è solo uno dei concorrenti caratteri delle dichiarazioni del migrante che, a giudizio del collegio di merito, ne hanno compromesso la verosimiglianza.

6.4 La valutazione di inattendibilità intrinseca delle dichiarazioni del migrante, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 3340/2019), esimeva poi il giudice di merito dall’assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine, in mancanza di una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio.

Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non si deve procedere al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito -, poichè questo controllo assolverebbe la funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (v. Cass. 24575/2020, Cass. 6738/2021).

6.5 La ritenuta infondatezza delle censure mosse alla ratio decidendi relativa al giudizio di non credibilità delle dichiarazioni del migrante rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative all’altra ragione esplicitamente fatta oggetto di doglianza, in quanto quest’ultima non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra, alla cassazione della decisione (v. Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

7. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I., in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 27, comma 1 bis, e art. 35 bis, in quanto il Tribunale ha omesso – in tesi – di svolgere un’effettiva indagine sul paese interessato, onde comparare adeguatamente l’integrazione raggiunta in Italia e la situazione specifica del Bangladesh in funzione della concessione della protezione umanitaria. Il Tribunale avrebbe, invece, dovuto effettuare una argomentata comparazione fra tutti gli aspetti portati alla sua attenzione, del tutto dimenticati e non valorizzati, costituiti dalla situazione generale del Bangladesh, in relazione all’esercizio dei diritti umani fondamentali e alla piaga dell’usura, dalla storia del ricorrente e dal fatto che il medesimo si era pienamente integrato nel paese di accoglienza.

8. Il motivo è inammissibile.

Da un esame del provvedimento impugnato e del motivo di ricorso non risulta che gli aspetti di cui si lamenta la mancata valorizzazione siano mai stati sottoposti al vaglio del collegio di merito (ed anzi il Tribunale ha espressamente constatato – a pag. 5 – che “non è dato desumere dal ricorso alcuna particolare condizione di vulnerabilità del ricorrente, vulnerabilità che lo stesso riferisce ai medesimi fatti (debito nei confronti degli usurai) che fonda la richiesta di protezione sussidiaria”).

Il che comporta l’inammissibilità del profilo di doglianza, posto che è principio costante e consolidato di questa Corte (cfr., fra molte, Cass. 7048/2016, Cass. 8820/2007, Cass. 25546/2006) che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di contestazione che implichino indagini e accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito.

9. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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