Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18725 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/09/2016, (ud. 07/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6133-2011 proposto da:

S.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

BRANCHICELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati SANDRO COSTABILE

e VITTORIO VERCILLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA S.C.A.R.L. ” P.C.”;

– intimata –

avverso la sentenza n. 290/2010 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 11/03/2010, R.G. N. 550/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato MAURIZIO BRANCHICELLA per delega orale SANDRO

COSTABILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 290/2010, depositata l’11 marzo 2010, la Corte di appello di Catanzaro, pronunciando sul gravame proposto da S.G. nei confronti della sentenza del Tribunale di Cosenza che ne aveva respinto la domanda diretta a far accertare la simulazione del rapporto societario con la Società cooperativa a r.l. ” P.C.” e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato dall’1/2/1975 al 15/12/1998, con la condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive, dichiarava il giudizio improseguibile, sul rilievo che, nelle more dello stesso, l’appellante aveva richiesto al Commissario Liquidatore l’ammissione al passivo della Cooperativa in l.c.a. del credito per il riconoscimento del quale aveva agito.

Ha proposto ricorso il lavoratore con tre motivi; la società in l.c.a. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e/o erronea applicazione di norme di diritto (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52, 95, 96 e 201; art. 306 c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censura la sentenza di appello per non avere considerato che la norma di cui all’art. 96 l. fall., là dove prevede (al comma 3, n. 3) che sono ammessi al passivo con riserva “i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento”, deve essere interpretata, secondo il prevalente orientamento, in modo estensivo, e cioè ritenendo che l’espressione crediti accertati comprenda non soltanto i crediti accertati con sentenza positiva ma vada riferita anche alla pronunce di tipo negativo; con la conseguenza che, intervenuta – come nella specie – una sentenza, sia pure di rigetto, rispetto al credito azionato, il relativo giudizio deve essere proseguito innanzi al suo giudice naturale, ovvero innanzi al giudice dell’impugnazione, anche se, nel frattempo, e cioè successivamente all’emanazione di detta sentenza, sia intervenuta una procedura concorsuale.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, la norma introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 in sostituzione del preesistente art. 95, comma 3, l. fall. comporta la prosecuzione (eventuale) del giudizio per l’accertamento del credito in contestazione dinanzi al giudice naturale dell’impugnazione e ciò anche nell’ipotesi in cui la prima sentenza abbia rigettato o accolto solo in parte la domanda del creditore, il quale – al pari del curatore – per ottenerne la riforma è tenuto ad appellarla: cfr. da ultimo Cass. 27 luglio 2015 n. 15796 (ord.); conformi Cass. n. 3338/2015 e Cass. n. 17834/2013.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei motivi secondo e terzo, con i quali, in via subordinata, e per l’ipotesi della ritenuta sussistenza delle condizioni per una pronuncia nel merito da parte di questa Corte, risultano formulate censure, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, nei confronti della sentenza di primo grado, per avere escluso la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato nell’attività prestata dal ricorrente all’interno della cooperativa e per avere omesso di motivare in ordine al rigetto della richiesta di condanna della società al pagamento di differenze retributive.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale provvederà alla decisione di merito sul gravame proposto dal S. avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Cosenza.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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