Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18725 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 18725 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: TRICOMI LAURA

sul ricorso 6611/2014 proposto da:
Globo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Tagliannento n.55, presso lo
studio dell’avvocato Di Pierro Nicola, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati Dal Cero Sergio, Dal Cero Stefania, Rossi
Roberto, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente CO ntro

Teorema S.r.1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della
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R.G.N. 6611/2014
Cons. est. Laura Tricorni

Data pubblicazione: 13/07/2018

Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Rocca
Riccardo, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –

avverso la sentenza n. 2078/2013 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 16/09/2013;

16/02/2018 dal cons. TRICOMI LAURA.

RILEVATO CHE:
La

società

Globo

SPA,

sulla

premessa

di

operare

nella

commercializzazione di giocattoli di importazione da produttori orientali
caratterizzati dal packaging gradevole, grazie a soluzioni grafiche
appositamente studiate per l’attrice con prezzi contenuti attesa l’esclusione
di spese pubblicitarie, con atto di citazione dell’08/07/2008, aveva
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia la società Teorema
SRL, già cliente della Globo (con la denominazione F.11i Canola SRL). Aveva
lamentato che detta società aveva posto in essere atti di illecita concorrenza
per confusione tra prodotti e tra aziende nonché attività parassitaria rispetto
a linee di prodotti e modalità di azione gestionale, denunciando tra l’altro
l’usurpazione di soluzioni grafiche che caratterizzavano alcune linee di giochi
appositamente create per l’attrice.
Aveva altresì denunciato attività di concorrenza sleale per attività
confusoria per uso di segni distintivi altrui, per imitazione servile, per
attività parassitaria e per presentazione in mala fede di domanda di
registrazione di marchi contraffatti.
Aveva ancora lamentato che la Teorema aveva contattato alcuni suoi
agenti o ex agenti per coinvolgerli nell’attività di rappresentanza; che
sempre la Teorema si presentava come società appartenente alla Globo;
che quest’ultima perseguiva le medesime linee di sviluppo aziendali della
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Cons. est. Laura Tricorni

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Globo, quali la creazione di una società a Hong Kong, come si evinceva dalla
nota integrativa del bilancio 2005 che ricopiava quella di Globo
dell’annualità 2004.
Aveva chiesto, pertanto, l’inibitoria di tutti questi comportamenti con
fissazione di una penale giornaliera per il caso di inottemperanza, nonché la
condanna al risarcimento del danno.

La causa, previa acquisizione di chiarimenti sull’accordo transattivo
intervenuto in un distinto procedimento cautelare pendente tra le stesse
parti dinanzi al Tribunale di Bologna e dell’acquisizione del verbale del
provvedimento cautelare n.441/2007 reso in detto giudizio, era stata decisa
con il rigetto di ogni domanda attorea con aggravio delle spese di lite.
La Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello proposto dalla Globo
con la decisione in epigrafe indicata.
Avverso tale sentenza la Globo ha proposto ricorso per cassazione nei
confronti della Teorema, sulla base di nove motivi, corroborato da memoria
ex art.378 cod. proc. civ.; l’intimata resiste con controricorso e memoria ex
art.378 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi
degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art.360,
n.4, cod. proc. civ. in relazione al disposto di cui agli artt.132 n.4 e 118
disp. att. cod. proc. civ. ed all’art. art.112 cod. proc. civ. e/o 183, sesto
comma, cod. proc. civ; la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116
e 117 cod. proc. civ. con riferimento al rigetto dei motivi di doglianza sub 12-3 dell’appello.
1.2. La censura è articolata in più profili che vanno tutti respinti.
1.3. La Corte di appello non ha ritenuto cessata la materia del
contendere in ragione della transazione, ma ha accertato quale ambito della
controversia fosse ancora perdurante, alla luce delle informazioni assunte
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Cons. est. Laura Tricorni

Teorema aveva contestato l’avversa domanda.

dal difensore della Globo all’udienza del 12/07/2010, tanto che la sentenza
è articolata nel merito su molteplici punti e non si esaurisce affatto in una
pronuncia di cessazione della materia del contendere.
1.4. Pertanto, il primo profilo, con il quale ci si duole dell’erroneo
trattenimento della causa a sentenza senza concessione dei mezzi istruttori
sul presupposto che, stante la transazione in precedenza conclusa, l’oggetto

inammissibile perché non chiarisce con la dovuta specificità quali fatti illeciti
fossero intervenuti rispetto alla transazione del 2007 e perchè non coglie la
ratio decidendi.
1.5. Il secondo profilo, con il quale ci si duole che la reiezione della
domanda di Globo sia avvenuta sulla base della transazione, nonostante
Teorema non avesse eccepito tale fatto e nonostante avesse depositato la
transazione solo con la memoria 183, sesto comma, cod. proc. civ., è
infondato alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, alla quale
si dà adesione secondo cui «Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato
non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è
ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti
risultino documentati “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone
in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della
decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio
fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le
eccezioni in senso stretto» (Cass. Sez. U, n. 10531 del 07/05/2013; Cass.
Sez. 2, n. 10728 del 03/05/2017).
1.6. Il terzo profilo, con il quale ci si duole che la Corte di appello
sembri attribuire valore tombale alla transazione in qualche modo
suggerendo l’esistenza di una acquiescenza o non contestazione della
Globo, è inammissibile. Come già ricordato la Corte di appello ha circoscritto
il tema della controversia alla luce delle complessive attività processuali ed
ha valutato la transazione e la sua esecuzione nell’esercizio dei suoi poteri.

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Cons. est. Laura Tricorni

del contendere si fosse ridotto e residuasse solo la questione risarcitoria, è

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione di norme di diritto
ex art.360 n.3, in relazione agli artt. 1965, 1967, 1362, 1364 cod. civ.,
quanto alla asserita “attualità” della transazione nella sede di merito (fol. 46
e SS. del ricorso).
A parere della ricorrente la decisione di appello è incorsa nella
violazione delle norme anzidette in tema di interpretazione del contratto,

indicazione specifica di non produrla nel giudizio di merito e dalla previsione
che l’accordo era stato concluso solo ai fini della definizione del cautelare,
ed erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la transazione,
conclusa tra le parti il 18/09/2007 nell’anteriore giudizio cautelare- avesse
esplicato i suoi effetti anche nel presente giudizio per avere coperto ogni
aspetto della controversia di merito.
2.2. Il motivo è infondato e va respinto.
2.3. Premesso che la transazione è un contratto per il quale valgono le
regole generali sull’interpretazione ex artt. 1362 e ss. cod. civ., la violazione
di tali criteri non è stata allegata con puntualità.
Invero, «La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare
un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una
clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt.
1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto
assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del
merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella
mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta
nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica
astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché,
quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni,
non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi
disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che
fosse stata privilegiata l’altra.» (Cass. n. 28319 del 28/11/2017).

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Cons. est. Lauro Tricorni

perché la transazione era assistita da clausola di riservatezza con

Ciò posto, la censura sviluppata sul criterio letterale risulta
inammissibile perché, laddove sostiene che la transazione era stata mal
interpretata, non specifica quale passaggio sia stato travisato e perché.
La doglianza collegata alla valutazione compiuta con riferimento a dati
esterni è, invece, infondata perché il comportamento delle parti è anche
criterio interpretativo del contenuto di un atto.

contenuto della transazione, ma sulla mancanza di prova di ulteriore attività
concorrenziale, come si desume dalla complessiva statuizione, che risulta
fondata sulla situazione di fatto, conseguente all’esecuzione della
transazione, come accertata a seguito dell’acquisizione di informazioni dal
difensore della Globo verbalizzate all’udienza del 12/07/2010, mediante
raffronto con il contenuto dell’accordo transattivo stesso (fol. 23 della
sent.).
2.4. Quanto alla violazione del patto di riservatezza, il fatto che possa
dar luogo a responsabilità non impedisce al giudice di considerare il
documento che si assume vincolato da esso, di guisa che il motivo, sotto
tale aspetto, è ugualmente infondato.
3.1. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art.360
n.4 in relazione all’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in
riferimento ai punti del ricorso in appello sub 4), sub 5) e sub 6) (3a); la
medesima questione è proposta anche come violazione e/o falsa
applicazione dell’art.116 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art.132
n.4 cod. proc. civ. ex art.360 n.3 cod. proc. civ. (3b) (fol. 51 del ricorso).
La ricorrente lamenta l’omessa considerazione di una serie di
circostanze di fatto e comportamenti della controparte che sarebbero tali da
configurare la concorrenza parassitaria o, comunque, la non corretta
valutazione delle prove, e sostiene che il giudice di appello, ritenuta
assorbente la transazione, erroneamente ha ristretto l’ambito della
controversia ai soli giochi “Identikit” e “Gioco dell’Oca”, mancando di
considerare le ulteriori condotte scoperte e denunciate dopo la transazione

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Cons. est. Lauro Tricorni

La Corte di appello, invero, non ha deciso basandosi sull’esclusivo

ed anche la significativa disponibilità mostrata da Teorema a modificare le
confezioni.
3.2. Il motivo è inammissibile.
3.3. La Corte di appello ha ritenuto circoscritta la controversia ai giochi
“Identikit” e “Gioco dell’Oca” sulla scorta delle precisazioni svolte a dalle
parti al verbale del 12/07/2010, alla luce delle quali solo per tali giochi non

differenziazione è un fatto rispetto al quale non ha senso la distinzione tra
cautelare e merito: occorreva invece allegare e dimostrare che, in spregio
all’accordo, Teorema non aveva differenziato determinati giochi o l’aveva
fatto solo precariamente, salvo riprendere la condotta confusoria oltre la
necessità di smaltimento delle scorte. Ma in punto anche l’allegazione è
tanto insistita tanto generica» (fol.25).
Non è vero, dunque, che ricorre una omessa pronuncia.
La Corte di appello ha infatti chiarito le ragioni della perimetrazione
della domanda ed anche precisato quali sarebbero stati gli oneri probatori non assolti – della Globo, escludendo dallo spettro valutativo circostanze e
fatti ad esso esterni: a fronte di ciò la doglianza – che in realtà ignora detta
statuizione – si limita a riproporre i fatti, che la Corte territoriale ha già
ritenuto irrilevanti perché estranei al tema di causa, in applicazione del
principio secondo il quale «Spetta in via esclusiva al giudice di merito il
compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllare
l’attendibilità e la concludenza delle prove, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare
la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova. Conseguentemente, per potersi
configurare il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, è
necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume
trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere
che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una

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erano intervenute le differenziazioni, ed ha affermato che «la

diversa soluzione della vertenza, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità.» (Cass. n. 10330 del 01/07/2003; n. 25608 del 14/11/2013).
3.4. Va aggiunto che anche la contestazione mossa all’interpretazione
della transazione, laddove sollecita una nuova e complessiva valutazione del
suo contenuto in rapporto ai giochi ipoteticamente trascurati e delle altre
circostanze di fatto emerse nel corso delle fasi di merito del giudizio, è

secondo il quale «In tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della
volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una
indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di
legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione
di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss.
cod. civ. Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati
profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento
alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle
norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,

altresì,

a precisare in quale modo o con quali considerazioni il giudice de-

merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li
abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non
essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità»

(Cass. n.

17168 del 9/10/2012, n.27136 del 15/11/2017).
Come già si è avuto modo di precisare l’interpretazione della
transazione non è stata correttamente censurata, quanto alla eventuale
violazione di regole ermeneutiche, e la statuizione non si fonda solo sulla
transazione, ma anche sulle precisazioni rese dalle parti a verbale, di guisa
che il motivo, che mira ad una diversa ricostruzione del fatto, risulta
inammissibile anche sotto tale profilo.
4.1. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza ex art.360
n.4 in relazione all’art.112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in ordine
alla effettiva modifica degli elementi caratteristici dei giochi “Identikit” e
“Gioco dell’oca” a cui Teorema si era impegnata con la conclusione
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inammissibile in sede di legittimità, alla luce del consolidato principio

dell’accordo transattivo; la medesima questione è proposta anche come
violazione di legge riferita agli artt.132 n.4 e 116 cod. proc. civ., nonché
come omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (fol. 58).
Sostiene la ricorrente che le argomentazioni svolte dal giudice del
gravame in relazione alle doglianze proposte in merito ai giochi anzidetti
erano insufficienti, tanto che la doglianza risultava come non considerata.

pronunciata (fol. 25-26), ed ha sostanzialmente escluso la valenza
confusoria della plancia da gioco, posto che la stessa è quella classica del
gioco dell’oca, e delle faccine, perché contenute all’interno della confezione,
a fronte di una mutata impostazione grafica della scatola del gioco di
Teorema denominato “Profiler”, ritenendo quindi non decisiva la specifica
modifica dalla plancia e delle faccine.
La parte sostanzialmente sollecita un riesame del fatto conforme alle
proprie aspettative, non consentito in sede di legittimità, a fronte di una
motivazione logica ed adeguata.
5.1. Con il quinto motivo si denuncia la violazione degli artt.132 n.4 e
118 disp. att. cod. proc. civ., la nullità della sentenza in relazione all’art.112
cod. proc. civ., l’omessa valutazione di un fatto decisivo discusso tra le
parti, la violazione dell’art.116 cod. proc. civ. e la violazione dell’art.12
codice proprietà intellettuale con riferimento alla tutela dei marchi di fatto
(fol. 61 e ss. del ricorso).
La ricorrente con questo articolato motivo censura la statuizione con cui
la Corte di appello ha escluso la tutela dai marchi di fatto richiesta dalla
ricorrente sulla considerazione che non ne aveva provato la preesistente
commercializzazione, prova che avrebbe dovuto essere particolarmente
rigorosa stante la scarsa capacità distintiva degli stessi pretesi marchi.
5.2. Il motivo è fondato.
5.3. Nel caso in esame la Corte di appello, conformandosi al primo
grado, ha escluso la capacità distintiva dei pretesi marchi di fatto, “Baby &
Baby”, “Geo Natural”, “Gommolosi” e “Carina”, perché derivati da nomi o
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4.2. Il motivo è inammissibile perché la Corte di appello si è

aggettivi di uso comune o dal nome del materiale utilizzato per produrre i
giochi ed ha affermato che la Globo non aveva provato la preesistente
commercializzazione e che tale prova avrebbe dovuto essere rigorosa,
attesa la scarsa capacità distintiva dei pretesi marchi di fatto, ragion per cui
ha escluso la prova per testi articolata. Ha, quindi, sottolineato che, per
ammissione della stessa Globo, detti marchi non erano stati diffusi e resi

27/28 della sent.).
5.4. Tale statuizione non convince.
5.5. Occorre preliminarmente rammentare che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, il preuso di un marchio di fatto tanto ai
sensi dell’art. 18 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (cd. legge marchi), che
degli artt. 12 e 28 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. Codice della proprietà
industriale) che l’hanno sostituito comporta che il preutente abbia il diritto
all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è
distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione
da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di
preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche
per decettività, in rapporto ai segni confliggenti (Cass. 2499 del
01/02/2018; cfr. anche Cass. n. 14342 del 26/09/03, n. 22350 del
02/11/2015, n. 23393 del 16/11/2015).
Inoltre, «la qualificazione del segno distintivo come marchio cd. debole
non incide sull’attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto
sull’intensità della tutela che ne deriva, nel senso che, a differenza del
marchio cd. forte, in relazione al quale vanno considerate illegittime tutte le
modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere
l’identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l’idea
fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine
individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la
confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.»
de124/06/2016).
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(Cass. n. 13170

noti mediante campagne pubblicitarie a mezzo stampa o televisione (fol.

Ciò posto, la debolezza dei marchi in considerazione non esclude che se
ne possa provare il preuso al fine di poterli mantenere ed opporsi alla
registrazione degli altri nel contesto territoriale in cui essi sono stati
preusati, anche a mezzo della prova testimoniale il cui valore,
naturalmente, dovrà essere apprezzata in comparazione alle complessive
risultanze processuali ed in uno agli eventuali riscontri documentali offerti

non potendosi attribuire ex se valore dirimente alla

mancata pubblicizzazione con i mezzi di stampa e televisivi, dato che
la strategia di vendita aziendale non includeva il ricorso a detti mezzi.
La Corte di appello non ha dato corretta applicazione a questi principi in
quanto ha prioritariamente escluso l’ammissibilità della prova testimoniale,
le cui risultanze avrebbe dovuto invece valutare unitamente alle
complessive emergenze istruttorie.
6.1. Con il sesto motivo si denuncia la violazione degli artt.132 n.4 e
116 cod. proc. civ. e 2598 cod. civ.” (fol.66 del ricorso) in relazione alla
fattispecie del tentato storno di dipendenti.
6.2. Il motivo è inammissibile.

6.3. Come già affermato da questa Corte «t incensurabile in sede di
legittimità, se correttamente motivato, l’accertamento del giudice di merito
della responsabilità del preponente per atti di concorrenza sleale (tentativo
di storno di dipendenti qualificati) compiuti dai suoi preposti in danno di
altra ditta.» (Cass. n. 718 del 15/03/1971)
Osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritiene la ricorrente, la
Corte di appello aveva ben chiaro l’oggetto della contestazione ( gli agenti
sarebbero stati contattati non per lasciare la rappresentanza della Globo,
ma per prendere anche quella di Teorema) ed ha considerato i capitoli di
prova, giungendo tuttavia ad escludere il tentativo di storno con una
valutazione degli elementi acquisiti e della irrilevanza delle prove orali
articolate che appare convincente (fol.30) e che la ricorrente censura
esclusivamente riproponendo i medesimi argomenti.
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dalla parte,

7.1. Con il settimo motivo si denuncia l’omessa valutazione di un fatto
controverso decisivo ai fini della decisione, la violazione degli artt. 132 n.4 e
116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 125 c.p.i., la nullità della sentenza in
relazione agli artt. 112 e 116 cod. proc. civ. (fol. 68 del ricorso), con
riferimento alla statuizione concernente la assenza dei presupposti per
l’applicazione dell’art.125 c.p.i. e per la liquidazione del danno in via

Sostiene la ricorrente di avere illustrato con il settimo motivo di
impugnazione in appello la applicabilità dell’art.125 c.p.i. in ordine alla
liquidazione del danno in via equitativa, attesa la fattispecie di
contraffazione del marchio registrato “Sbelletti” e di contraffazione di
marchi di fatto.
Denuncia anche l’omessa valutazione di un fatto controverso in
relazione alla contraffazione del marchio “Sbelletti” mediante l’uso del
simbolo “Trucchetti” con la stessa grafica ed assonanza fonica (fol. 72).
7.2. Il motivo è assorbito in parte dall’accoglimento del quinto motivo,
concernente le questioni connesse alla prova del preuso dei marchi di fatto,
in quanto la statuizione sulla istanza risarcitoria è direttamente condizionata
all’esito del riesame di quella questione.
7.3. Risulta inammissibile quanto alla questione della contraffazione del
marchio registrato “Sbelletti” con il simbolo “Trucchetti” perché non viene
illustrato con la dovuta specificità in che fase del giudizio di merito la stessa
sia stata posta in questi termini.
7.4. Risulta infondato nel resto, giacché la ricorrente si limita a
riproporre i suoi argomenti e la decisione risulta immune dai vizi denunciati.
Invero la Corte di appello ha escluso l’applicabilità dell’art.125 del C.P.I.
sulla considerazione che il marchio registrato “Sbelletti” non intercettava
alcuna delle condotte della Teorema, oggetto del giudizio, posto che il
corrispondente prodotto per il quale era stata denunciata la illiceità in
quanto contraffatto era denominato “Miss Carina”.
Ha quindi escluso che fosse stata provata la perdita dell’avviamento.

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equitativa.

Ancora ha escluso che fosse stato provato il nesso causale tra la
condotta della Teorema – che aveva provveduto a rinnovare il packaging ed
il marketing per differenziare i suoi prodotti a seguito dell’impegno assunto
con la transazione intervenuta a conclusione del cautelare – e le spese
asseritamente sostenute dalla Globo per un radicale rinnovo del proprio
packaging.

informazioni tecniche apposte a corredo dei giocattoli della Teorema, in
parte eseguite secondo le prescrizioni dello I.A.T., potessero integrare una
imitazione servile o un’appropriazione (fol. 31).
La decisione su questi profili è corretta e non è intercettata dalla
doglianza.
8.1. Con l’ottavo motivo si denuncia la nullità della sentenza per
omessa pronuncia ex art.112 cod. proc. civ. e la violazione dell’art.132 n.4
cod. proc. civ. (fol. 73 del ricorso), in relazione ai denunciati profili di
concorrenza sleale per attività confusoria; per imitazione servile; per
imitazione di segni distintivi secondari; per attività idonea a creare equivoca
in ordine all’impresa; per appropriazione di pregi; per attività parassitaria;
per presentazione in malafede di domande di registrazione di marchi
contraffattivi di marchi o segni distintivi altrui preesistenti.
8.2. Il motivo è assorbito in parte dall’accoglimento del quinto motivo,
concernente il preuso dei marchi di fatto, in quanto è direttamente
condizionato all’esito del riesame di quella questione.
8.3. Per il resto il motivo è infondato, in quanto la Corte di appello, sia
pure sinteticamente, si è pronunciata su detti profili richiamando gli
argomenti precedentemente svolti.
9.1. Con il nono motivo si contesta la mancata ammissione dei mezzi di
prova ed i vizi della sentenza di appello per avere omesso la dovuta
valutazione dell’impianto probatorio complessivo con violazione delle
disposizioni circa il prudente apprezzamento dei mezzi di prova,
denunciando la violazione dell’art.116 cod. proc. civ. sia sotto il profilo della
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Infine ha escluso che le avvertenze e le relative traduzioni delle

nullità della sentenza ex art.360 n.4 cod. proc. civ., che della violazione di
legge ex art.360 n.3 cod. proc. civ. (fol.76 del ricorso). Sostiene la
ricorrente che la ammissione dei mezzi istruttori articolati avrebbe condotto
a decisioni diametralmente opposte.
9.2. La doglianza, assertiva e generica nella sua formulazione, va
dichiarata inammissibile.

in parte i motivi settimo ed ottavo nei sensi di cui in motivazione, respinti
tutti gli altri; la decisione impugnata va cassata e la causa va rinviata alla
Corte di appello di Venezia in diversa composizione per il riesame e la
statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti i motivi settimo ed

ottavo nei sensi di cui in motivazione, respinti tutti gli altri;
– Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia
in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 16 febbraio 2018
Il

nte

10.1. Conclusivamente, va accolto il quinto motivo di ricorso, assorbiti

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