Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18725 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 11/07/2019), n.18725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel.Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7384-2018 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PRATICO’ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1772/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 31/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. GENOVESE

FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Torino, su appello del Ministero dell’Interno, ha riformato la decisione adottata dal Tribunale di quella stessa città che, a sua volta, aveva parzialmente respinto il ricorso proposto dal sig. F.A., cittadino del Mali, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Torino, con riguardo alle sole richieste di protezione internazionale e sussidiaria ma non anche a quella di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: le prime due, perchè le tutele erano state invocate sulla base di una intricata vicenda personale, ritenuta poco credibile e di tipo privato, e sulla base della situazione politica dello Stato di provenienza, dove i focolai residui di instabilità e di violenze non riguardavano l’area di sua provenienza (Kouakorou); mentre quella umanitaria, riconosciuta in prime cure perchè il richiedente, ormai integratosi in Italia dove aveva studiato la lingua, frequentato una scuola di falegnameria e trovato lavoro presso una cooperativa, era stata esclusa in appello sulla base dell’inesistenza dei corretti presupposti per il suo accertamento in iure.

Secondo il giudice del gravame, andavano respinte tutte le richieste del ricorrente ed anche quella di riconoscimento della protezione umanitaria, atteso che la vicenda narrata non era credibile e, comunque, non poteva formare oggetto di protezione umanitaria l’avvenuto suo inserimento lavorativo e la acquisita conoscenza della lingua italiana.

Avverso tale provvedimento ricorre il sig. F.A. con tre mezzi con i quali lamenta plurime violazioni di legge: a) TU di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art.. 5, comma 6, e art. 8 CEDU; b) il medesimo art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c); c) vizio di motivazione.

Il Ministero si è costituito solo ai fini di svolgere difese in sede di PU.

Considerato che non ricorrono le condizioni per la decisione camerale di sesta civile in considerazione della remissione di una analoga questione, relativa ai presupposti per il corretto riconoscimento della protezione umanitaria, alle SU (ordinanze n. 11750 e 11751 del 2019);

che è opportuno che la causa sia rinviata a NR in attesa della soluzione che le SU vorranno dare alla questione dell’inserimento sociale e lavorativo del richiedente asilo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ove la pregressa disciplina sia applicabile nonostante il ius superveniens.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-1a sezione civile, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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