Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18725 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 21/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19676/2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO 2,

presso lo studio dell’avvocato SABRINA ROSSI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cron. 10383/2019 del TRIBUNALE di ROMA,

depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/01/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.S. – cittadino del (OMISSIS) – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Roma avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese poichè era a servizio come domestico presso ricce uomo d’affari,il quale ebbe a chiedergli prestazione sessuale ed, al suo rifiuto, tentò di avvelenarlo per impedirgli di rendere nota la sua omosessualità.

Il Collegio romano ha rigettato il ricorso ritenendo non concorrenti situazioni di persecuzione,presupposto per l’asilo, e nemmeno le condizioni fattuali previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria, stante la non credibilità del racconto reso dal richiedente asilo e l’attuale situazione sociopolitica del Ghana.

L’ A. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale capitolino articolato su unico motivo.

Il Ministero degli Interni, ritualmente, evocato s’è costituito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’ A. s’appalesa siccome inammissibile.

Con l’unico mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione della norma D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, in relazione alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

Anzitutto il ricorrente lamenta che il Collegio romano ebbe ad escludere il riconoscimento della chiesta protezione sussidiaria solo sulla scorta della non credibilità del suo racconto, mentre un tanto non rileva in relazione a situazione di violenza diffusa nel Paese d’origine,che nella specie non è stata ben esaminata dal Tribunale,che neppure s’è avvalso della sua facoltà di acquisire appropriate informazioni al riguardo, nè ha valorizzato i relativi principi di prova versati in atti.

Quanto poi alla protezione umanitaria il Tribunale,ad opinione del ricorrente, non ebbe ad esaminare la questione circa la sua vulnerabilità alla luce dei principi dettati dalla Suprema Corte al riguardo.

La censura elevata s’appalesa generica posto che non si confronta in concreto con la motivazione esposta dal Collegio capitolino,posto che nel decreto impugnato risulta presente puntuale analisi dell’attuale situazione socio-politica del Ghana sulla scorta di fonti di conoscenza fondate su rapporti redatti da organismi internazionali.

Dunque il Collegio romano non s’è limitato a ritenere sufficiente la non credibilità per rigettare la domanda fondata sul D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, bensì ha pure apprezzato in modo puntuale la situazione socio-politica attuale del Ghana per escludere il ricorrere di una situazione interna caratterizzata da violenza diffusa ed indiscriminata.

Con riguardo poi alla domanda di protezione umanitaria, il ricorrente si limita a critica astratta con richiami ad arresti di legittimità, eludendo confronto con la motivazione illustrata dal Tribunale con specifico riferimento alla sua posizione personale.

Difatti il Collegio capitolino ha puntualizzato che l’ A. non ebbe nemmeno ad indicare le sue specifiche condizioni di vulnerabilità e messo in rilievo come il ricorrente neppure abbia fornito elementi utili a ritenere un suo effettivo radicamento nella società italiana.

Dunque anche al riguardo l’argomento critico astratto svolto in ricorso appare generico ed elusivo dell’onere di specificità in relazione alla motivazione portata sul provvedimento impugnato.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione costituita liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente e rifondere all’Amministrazione costituita le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 21 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA