Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18724 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 23/09/2016), n.18724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26464-2013 proposto da:

Z.V., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FALERIA 17 INT 3, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO RUSSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato VIRGILIO QUAGLIATO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

IMAB GROUP S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato GAETANO LEPORE,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUCIANO ANNIBALI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 170/2023 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/05/2013 R.G.N. 753/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. ELENA POCHETICH;

udito l’Avvocato ANNIBALI LUCIANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Ancona, confermando la sentenza del Tribunale di Urbino, ha dichiarato – con sentenza depositata il 17.5.2013 – legittimo il licenziamento per giusta causa intimato da Imab Group s.p.a. con lettera dell’11.5.2011 a Z.V. per alterco litigioso e tentativo di aggressione in danno ad un collega di lavoro durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. La Corte, per quel che interessa, ha respinto le eccezioni relative alla mancata affissione del codice disciplinare ed alla violazione del principio di immutabilità dell’addebito disciplinare, ed ha ritenuto di notevole gravità l’episodio e proporzionale la sanzione irrogata.

2. Per la cassazione di tale sentenza lo Z. propone ricorso affidato a tre (seppur rubricati come due, ripetendosi la numerazione) motivi. La società resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il lavoratore ricorrente deduce “l’illogicità del ragionamento decisorio”, avendo, la Corte territoriale, ritenuto che la consegna – risalente nel tempo – al lavoratore di copia del regolamento aziendale consentiva di escludere che l’affissione in bacheca del codice disciplinare fosse stata successiva al licenziamento.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, avendo, la Corte territoriale, posto a fondamento del proprio convincimento una riproduzione fotografica (copia del regolamento e ricevuta di consegna da parte del lavoratore) disconosciute dall’avvocato del lavoratore all’udienza del 21.9.2011 (come da trascrizione di estratto del verbale di udienza).

3. Con il terzo (seppur rubricato ancora come secondo) motivo di ricorso il lavoratore denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 nonchè dell’art. 79 del CCNL Legno settore industria, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, avendo, la Corte territoriale, trascurato la valenza della provocazione riceuta dallo Z. da parte del collega M., a sua volta destinatario di sanzione disciplinare conservativa proprio per “i toni offensivi e provocatori” assunti nell’episodio in oggetto.

4. Le doglianze esposte con il primo ed il terzo motivo possono essere esaminate congiuntamente, essendo prospettate censure che (nonostante la deduzione formale, nel terzo motivo, di profili di interpretazione normativa) attengono al controllo di logicità del giudizio di fatto, controllo tuttavia consentito alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella formulazione successiva alla novella introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134 del 2012, trattandosi di sentenza depositata dopo il giorno 11 settembre 2012. Ebbene, come precisato dalle Sezioni Unite (n. 8053/2014) è, in tal caso, denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. E tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori ed i motivi debbono dunque ritenersi inammissibili. In particolare, la Corte territoriale ha esaminato esaustivamente le circostanze dell’affissione del codice disciplinare in azienda ed ha valutato congruamente ed analiticamente lo sviluppo dei fatti che hanno determinato la degenerazione di una discussione verbale in una aggressione fisica (punti da 5.1 e seguenti della sentenza), ritenendo di ravvisare l’estrema gravità dell’episodio nelle specifiche modalità di estrinsecazione del comportamento dello Z. (“non nuovo a simili comportamenti”) tenuto all’interno dell’ambiente di lavoro, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, con progressivo coinvolgimento di più lavoratori e con conseguente interruzione prolungata delle prestazioni di lavoro.

Nel caso di specie, opera, inoltre, la modifica che riguarda il vizio di motivazione per la pronuncia “doppia conforme”.

L’art. 348 ter, comma 5, prescrive che la disposizione di cui al comma 4 – ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all’art. 360, comma 1, -, si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado. Ossia il vizio di motivazione non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme. Nel caso di specie, per l’appunto, la Corte ha confermato la statuizione del Tribunale che aveva rinvenuto la legittimità del licenziamento, con conseguente inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti alla congruità ed esaustività della motivazione della sentenza impugnata.

5. Il secondo motivo è inammissibile in quanto la censura si appunta sul disconoscimento di scritture, prodotte dall’azienda, concernenti l’affissione del regolamento interno senza affrontare, altresì, la seconda ratio decidendi che la Corte territoriale ha enunciato al fine di respingere l’eccezione di mancata affissione del codice disciplinare, consistente nella irrilevanza di tale affissione ove l’infrazione commessa dal lavoratore costituisca grave violazione dei doveri fondamentali (punto 3.5. della sentenza). La Corte ha, invero, richiamato un consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico”, mentre deve essere data adeguata pubblicità al codice disciplinare con riferimento a comportamenti che violano mere prassi operative, non integranti usi normativi o negoziali (cfr. ex plurimis, Cass. nn. 22626/2013, 20270/2009).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per Cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (Cass. S.U. n. 7931/2013).

6. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c..

7. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore della società resistente delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto stante l’esonero dal c.u. della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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