Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18723 del 10/09/2020
Cassazione civile sez. II, 10/09/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 10/09/2020), n.18723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19879/2019 proposto da:
E.O., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FASCIA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cron. 3049/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,
depositato il 03/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/01/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. E.O., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del decreto del Tribunale di Brescia, sezione specializzata per la protezione internazionale, pubblicato il 3 giugno 2019, che ha rigettato il ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale per la protezione internazionale di Brescia.
2. Il Tribunale ha confermato il giudizio di non credibilità del racconto del ricorrente, ostativo al riconoscimento non soltanto dello status di rifugiato ma anche della protezione sussidiaria per le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), ed ha negato anche la protezione umanitaria.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Con il primo motivo è denunciata “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), g), D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, L. n. 722 del 1954.
Il ricorrente contesta il giudizio di non credibilità del suo racconto relativo alla fuga dal Paese d’origine, la carenza di istruttoria, e, complessivamente, la carenza motivazionale sul punto; lamenta che il Tribunale non avrebbe considerato, ai fini della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), cit., la situazione di violenza generalizzata nell’area di provenienza, Edo State in Nigeria; censura, infine, il diniego della protezione umanitaria sotto il profilo della vulnerabilità, attesa l’integrazione raggiunta in Italia a fronte dell’assenza di parenti nel Paese di origine, e del rischio di morte al quale sarebbe esposto in caso di reimpatrio.
3. Le censure sono prive di fondamento ove non inammissibili.
3.1. L’apprezzamento relativo alla non credibilità della narrazione del richiedente sfugge al sindacato di questa Corte se, come nella specie, congruamente motivato, mentre il dovere di cooperazione istruttoria non sorge per il solo fatto che il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile, con la conseguenza che se manca questa attendibilità neppure sorge quel dovere (ex plurimis, Cass. 07/08/2019, n. 21123; Cass. 05/02/2019, n. 3340; Cass. 27/06/2018, n. 16925).
3.2. Il Tribunale ha esaminato la situazione esistente nell’area di provenienza del ricorrente, l’Edo State, sulla base di report affidabili ed aggiornati, secondo i quali l’area in oggetto non è interessata da conflitti armati o, comunque, da situazioni di violenza indiscriminata, mentre il ricorrente si è limitato a prospettare, in termini generici, una situazione complessiva del Paese di origine diversa da quella ricostruita dal giudice, ma non ha indicato specifici elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, in modo da consentire a questa Corte la verifica della violazione del dovere di collaborazione istruttoria (Cass. 21/10″019, n. 26728).
3.3. Immune da censure risulta anche il diniego della protezione umanitaria, che il Tribunale ha correttamente argomentato sull’assenza di elementi di vulnerabilità soggettiva, tenuto conto dell’età, della condizione di salute e della capacità lavorativa del richiedente, che in Italia non ha legami nè strutture di supporto, se si esclude il centro di accoglienza, mentre la dimostrata volontà di inserirsi nel contesto sociale italiano non è sufficiente da sola a configurare la situazione di vulnerabilità nè di necessità di tutela dei diritti fondamentali. Il giudizio è stato condotto secondo parametri corretti, e altrettanto deve dirsi a proposito della ritenuta assenza di fattori oggettivi di vulnerabilità, con riferimento ai quali il Tribunale ha richiamato report di Amnesty International da cui risulta che la situazione esistente in Nigeria, e specificamente nell’Edo State, non è tale da configurare emergenza umanitaria.
4. Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulle spese poichè il controricorso del Ministero, dal punto di vista contenutistico, è assimilabile ad una memoria. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020