Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18723 del 01/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 01/07/2021), n.18723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37245-2019 proposto da:

G.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati MASSIMILIANO MARCO MARIA SCUZZARELLA e GIORGIO BORGETTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 682/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 682/2018 della Corte d’Appello di Caltanissetta, pubblicata il 29 ottobre 218, articolando un solo motivo.

Il Ministero della Salute si è costituito al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa, ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 249/2012, accertatane la condotta colposa omissiva rispetto al dovere di esercitare i necessari controlli sul sangue e sugli emoderivati al fine di prevenire la diffusione delle patologie, condannava il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a corrispondere a G.A. la somma di Euro 463.198,56, a titolo di risarcimento per aver contratto, a seguito di una trasfusione eseguita nel 1984, I’HCV.

Il Ministero convenuto impugnava la decisione, deducendo la insussistenza di sua responsabilità, l’erronea quantificazione del danno e l’erroneo calcolo degli interessi sulla somma liquidata.

G.A., costituitosi, contestava l’appello principale e, con appello incidentale condizionato, chiedeva la riforma della sentenza gravata nella parte in cui aveva riconosciuto una personalizzazione del danno nella misura massima del 33%.

La Corte d’Appello, con la sentenza n. 682-2018, oggetto dell’odierno ricorso, rigettava il primo motivo dell’appello principale, quindi, riconosceva la responsabilità del Ministero, rigettava anche il terzo motivo di appello, accoglieva, invece, il secondo motivo, facendo risalire la data di manifestazione del danno non al momento della emotrasfusione, bensì al 1993, quando la sintomatologia della malattia ebbe a manifestarsi, accoglieva l’appello incidentale, riconoscendo all’odierno ricorrente il danno alla vita di relazione, rideterminava l’ammontare del danno applicando le tabelle milanesi che riconoscevano nel valore del punto anche il danno morale e confermava il danno biologico nella misura del 10%, disponeva che dalla somma liquidata fosse detratto quanto percepito da G.A. a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente deduce la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; illegittima disposizione dello scomputo delle somme ricevute a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992 dalla somma riconosciuta a titolo risarcitorio, per difetto assoluto di prova sul punto”.

La Corte d’Appello (p. 8) statuisce che sulla somma liquidata, a titolo di risarcimento, comprensiva di rivalutazione ed interessi “andrà scomputata quella – la cui entità non è nota a questa Corte – erogata a G.A. a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992”.

Il ricorrente lamenta che la detrazione delle somme già percepite da G.A., ed ora dall’erede, a titolo di indennizzo, ai sensi della L. n. 210 del 1992, sia avvenuta senza alcuna prova da parte del Ministero onerato di provare l’an e il quantum corrisposto a tale titolo.

Il motivo è fondato.

L’orientamento di questa Corte, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, è nel senso che la compensazione (mediante scomputo dall’importo residuale dovuto) non può operare qualora l’indennizzo indicato dalla legge non sia stato corrisposto, ovvero non sia quanto meno determinato o determinabile nel suo preciso ammontare. Difatti, l’astratta spettanza di una somma eventualmente suscettibile di essere compresa tra un minimo e un massimo, a seconda della patologia riconosciuta, non equivale alla sua corresponsione e non fornisce elementi per individuarne l’esatto ammontare. Nè potrebbe soccorrere, a tal fine, il carattere predeterminato delle tabelle indicate nella legge di riferimento per individuare, in mancanza di dati specifici della cui prova è onerato chi eccepisce il lucrum, il preciso importo da portare in decurtazione dal risarcimento (Cass. n. 8866 del 31/03/2021; Cass. n. 21837 del 30/08/2019; Cass. n. 804326 del 14/02/2019; Cass. n. 20909 del 22/08/2018). Se una delle due poste tra cui deve operare la compensazione è rimasta incerta, non può operare lo scomputo imposto dalla sentenza.

Pur dovendosi riconoscere al risarcimento del danno natura diversa rispetto all’attribuzione di somme a titolo indennitario, nell’ambito del giudizio proposto nei confronti del Ministero della Salute, allo scopo di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’omessa adozione delle cautele dovute in materia di emoderivati infetti, l’indennizzo eventualmente corrisposto deve essere scomputato dalle somme percepite a titolo risarcitorie, allo scopo di evitare che la vittima percepisca un arricchimento ingiustificato, ponendo a carico del Ministero due attribuzioni patrimoniali originate dal medesimo fatto lesivo (Cass. Sez. Un. 584 dell’11/1/2008; Cass. n. 20111 del 24/9/2014; Cass. n. 991 del 20/1/2014; Cass. n. 6573 del 14/03/2013), ma l’astratta spettanza di una somma non equivale alla sua effettiva corresponsione nè fornisce elementi idonei ad individuarne l’esatto ammontare.

La Corte territoriale ha disposto lo scomputo dalla somma finale erogata a titolo risarcitorio di quella, di entità ignota, erogata a titolo di indennizzo ed aggiunge che “la detrazione andrà operata rendendo omogenei alla stessa data l’indennizzo ed il risarcimento, cioè rivalutando la somma liquidata a titolo di indennizzo dalla data di pagamento all’attualità, aggiungendovi gli interessi via via prodotti, e detraendo l’importo così ottenuto dalla somma complessivamente liquidata con la presente pronuncia”. E’ del tutto evidente, dunque, che la somma da portare in compensazione è rimasta del tutto incerta e che ciò non consente la compensazione, la quale non opera rispetto ad un fatto, l’avvenuta corresponsione dell’indennizzo o la prevedibile corresponsione dell’indennizzo, ma richiede la coesistenza di due debiti aventi titoli diversi.

2. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Caltanissetta, in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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