Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18722 del 13/07/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 18722 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CENICCOLA ALDO

Ud. 9.3.2018

SENTENZA
sul ricorso n. 25373\2013 proposto da
CALZATURIFICIO ROMAGNOLI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (CF
00452890197), in persona del liquidatore Romagnoli Angelo, rapp.to e
difeso per procura in calce al ricorso dall’avv. Erminio Orlando Mola,
presso il quale elettivamente domicilia in Cremona al Corso Vittorio
Emanuele II n. 30
– ricorrente contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -I.N.P.S.- (CF
80078750587), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per
procura in calce al controricorso dagli avv. Giuseppe Matano, Antonino
Sgroi, Lelio Maritato, Carla D’Aloisio ed Emanuele De Rose, elettivamente
domiciliati in Roma alla v. della Frezza n. 17 presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto

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Data pubblicazione: 13/07/2018

- controricorrente e
AGENZIA DELLE ENTRATE, I.N.A.I.L., A2A ENERGIA S.P.A., BOMBELLI
GIANCARLO S.P.A., CONCERIA BIOLO GIOVANNI S.R.L., GAMAR ITALIA
S.R.L., TERMOAGRICOLA DI A. FERRARI & F.LLI S.N.C., CONCERIA
NUOVA ETRURIA S.R.L., CONCERIA TIRRENA S.P.A., LENZI TECNOLOGIE

DEL CONCORDATO PREVENTIVO CALZATURIFICIO ROMAGNOLI S,R.L. IN
LIQUIDAZIONE
– intimati –

avverso l’ordinanza del 13.9.2013 della Corte di Appello di Brescia;
sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9
marzo 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. L. Salvato
che ha dichiarato di essere a conoscenza della dichiarazione di fallimento
del Calzaturificio Romagnoli s.r.l. ed ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo
Con ordinanza del 13.9.2013 la Corte di Appello di Brescia rigettava il
reclamo proposto dal Calzaturificio Romagnoli s.r.l. avverso il decreto con
il quale il Tribunale di Cremona aveva negato l’omologazione di un
concordato preventivo che contemplava la falcidia del credito Iva.
Osservava la Corte che l’Agenzia delle Entrate doveva considerarsi
legittimata a proporre l’opposizione all’omologazione, essendo stato il
dissenso comunicato dopo l’adunanza ma entro i venti giorni previsti
dall’art. 178 I.fall. e consentendo l’art. 1801.fall. l’opposizione a qualsiasi
interessato.
Correttamente, poi, il Tribunale aveva negato l’omologazione ritenendo il
credito Iva intangibile.

S.R.L., T.P. S.R.L., PADANIA ACQUE S.P.A., COMMISSARIO GIUDIZIALE

Avverso tale decisione il Calzaturificio Romagnoli s.r.l. in liquidazione
propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, sollevando la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.
160 e 182 ter I.fall. con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; resiste l’Inps
mediante controricorso.
Con ordinanza interlocutoria n. 5272 del 2016 la sesta sezione civile

Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
del disposto di cui agli artt. 178 e 180 I.fall nel testo precedente alle
modifiche apportate dal d.l. 22.6.2012 n. 83 conv. con modif. in I.
7.8.2012 n. 134 (in relazione al disposto di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c.),
avendo erroneamente la Corte territoriale ritenuto legittimata
all’opposizione l’Agenzia delle Entrate in quanto “soggetto interessato”
all’esito del concordato sol per il fatto di essere creditore della ricorrente
e nel non considerare che la legittimazione a partecipare al giudizio di
omologazione non coincide affatto con la legittimazione a proporre
opposizione; nel caso in esame, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha
espresso un voto contrario solo in data 4.4.2012, quindi successivamente
alla chiusura dell’adunanza, e dunque non poteva essere considerata
creditore dissenziente legittimato ad opporsi all’omologazione; i voti
espressi dopo l’adunanza, ai sensi dell’art. 178 I.fall. nel testo vigente al
momento del concordato di cui si discute, non potevano essere
conteggiati quali voti contrari.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione del disposto di cui agli artt. 182 ter e 160 I.fall. (in relazione
all’art. 360 n. 3 I.fall.) avendo la Corte omesso di considerare che la
falcidia del credito Iva era nota sin dalla data di deposito della proposta
concordataria e dunque avrebbe dovuto ‘ab origine’ non ammettere la
ricorrente alla procedura di concordato preventivo; in ogni caso il
soddisfacimento del credito Iva, in sede fallimentare, sarebbe di molto

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rinviava la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.

inferiore a quella prospettata dalla domanda concordataria, la quale
prevedeva l’apporto di finanza esterna per circa un milione di euro.
L’esame dei predetti motivi è preclusa dal rilievo dell’improcedibilità del
ricorso.
Nel corso della pubblica udienza, infatti, il P.G. ha dichiarato di essere a
conoscenza della dichiarazione di fallimento della ricorrente.

fallimento comporta che i motivi di impugnazione proposti contro il
diniego di omologazione del concordato si traducono necessariamente in
motivi di impugnazione della sentenza di fallimento, in quanto il giudizio
di reclamo ex art. 18 I.fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi
di impresa.
Una volta riconosciuta (da SU n. 27073 del 2016) l’immediata
impugnabilità del decreto con cui la corte d’appello definisce in senso
positivo o negativo il giudizio di omologazione del concordato preventivo,
l’evenienza che, nel corso del giudizio per cassazione, sopravvenga la
sentenza di fallimento ha reso necessario chiarire il rapporto tra il giudizio
di impugnazione del diniego di omologazione del concordato ed il giudizio
di impugnazione della dichiarazione di fallimento, all’uopo precisandosi
che la sopravvenuta apertura della procedura concorsuale rende
inammissibili, e se già proposte improcedibili, le stesse impugnazioni
autonomamente proponibili contro il decreto di rigetto della domanda di
omologazione del concordato in quanto, “non ricorrendo un’ipotesi di
pregiudizialità necessaria, il rapporto tra concordato e fallimento si
atteggia come un fenomeno di conseguenzialità (eventuale del fallimento,
all’esito negativo della pronuncia di concordato ) e di assorbimento (dei
vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo
fallimento) che determina una mera esigenza di coordinamento tra i due
procedimenti” (cfr. anche S.U. n. 1521 del 2013).
Se dunque il decreto di rigetto della domanda di omologazione del
concordato è stato impugnato, le relative censure devono essere
riproposte nel separato giudizio di impugnazione della sentenza di

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Secondo quanto statuito da SU n. 9146 del 2017 la sopravvenienza del

fallimento ed il pendente giudizio di omologazione del concordato diverrà
improcedibile (SU n. 9146 del 2017).
L’applicazione di tale principio impone dunque la necessità di dichiarare
l’improcedibilità del ricorso; le spese del giudizio di legittimità, nei
rapporti tra il ricorrente e l’Inps, seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo; nulla per le spese nei confronti delle parti rimaste

P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Pone le spese del giudizio di
legittimità a carico del ricorrente, liquidandole in C 4.200, di cui C 200
per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali in
favore dell’Inps. Nulla per le spese nei confronti degli intimati.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2018.

intimate.

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