Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18722 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20908-2018 proposto da:

D.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CALABRESE ALESSANDRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTI ON E INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1197/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso depositato in data 29 settembre 2017, notificato a controparte il 17 gennaio 2018, D.O. domandava la riforma della sentenza pronunciata con cui il Tribunale di L’Aquila aveva respinto la propria domanda di protezione internazionale.

La Corte di appello abruzzese dichiarava inammissibile il gravame: rilevava, in proposito, che l’impugnazione era stata proposta con ricorso e che questo risultava notificato tardivamente, giacchè l’ordinanza del tribunale era stata pronunciata il 12 settembre 2017 e comunicata all’appellante il 18 settembre 2017.

2. – Contro questa pronuncia ricorre, con tre motivi, il predetto D.O.. Il Ministero dell’interno, cui è stato notificato il ricorso, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), nella precedente formulazione, prima dell’abrogazione intervenuta col D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 46 del 2017. Vi si deduce che la Corte aquilana avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile l’appello attribuendo rilievo al momento in cui il l’atto di impugnazione era stato depositato in cancelleria. Assume il ricorrente che la decisione, sul punto, si fonderebbe su di una interpretazione del dettato normativo che non troverebbe fondamento sul piano testuale e sistematico.

Col secondo motivo viene denunciata la motivazione apparente, nonchè, ancora, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, come sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), nella precedente formulazione, prima dell’abrogazione intervenuta col D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 46 del 2017. Rileva l’istante che la motivazione della sentenza impugnata risultava essere contraddittoria laddove la Corte di merito aveva sostenuto che la locuzione “deposito del ricorso”, di cui al cit. art. 27, comma 1, fosse riferita alla sola durata del procedimento e non valesse quindi ad indicare il tipo di atto da utilizzare per la proposizione del gravame.

Il terzo mezzo lamenta, infine, la violazione degli artt. 156 e 159 c.p.c. per contraddittorietà e illogicità manifesta. Deduce il ricorrente che la decisione assunta si poneva in contrasto col principio di conversione degli atti nulli, giacchè il ricorso possedeva i requisiti di sostanza e di forma del diverso atto processuale che si assumeva richiesto e aveva, inoltre, raggiunto il proprio scopo; rileva, altresì, che il principio del giusto processo fissato dall’art. 111 Cost. imporrebbe di negare ingresso alla sanzione processuale dell’inammissibilità del gravarne ove, come nel caso in esame, l’error in procedendo sia dipeso da obiettiva quanto “scusabile incertezza sul corretto strumento impugnatorio dovuta alla vaghezza del legislatore”.

2. – Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f, l’appello ex art. 702-quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575). Ne discende che la tempestività dell’impugnazione andava valutata prendendo in considerazione il momento in cui l’atto impugnatorio (per l’appunto un ricorso) era stato depositato in cancelleria; e la stessa Corte di appello rileva che ciò è avvenuto in data 29 settembre 2017: nel rispetto, quindi, del termine fissato dalla legge per la proposizione del gravame.

3. – La sentenza è allora cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di L’Aquila, la quale deciderà in diversa composizione, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di L’Aquila, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6a Sezione Civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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