Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18722 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26165-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHFSI 12,

presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.B.M. & C. D.C.B. C. SNC, in persona

del legale rappresentante pro tempore, Attivamente domiciliata in

ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 19, presso lo studio dell’avvocato

BIASCI RENATO PIERO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2067/36/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

PROVINCIALE di ROMA, depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTP del Lazio, meglio indicata in epigrafe, resa nel giudizio di ottemperanza avverso la sentenza della CTP del Lazio n. 3005/36/2016, proposto dalla Società ” G.B. e C d.C.B. e C SNC”, che ha accolto il ricorso di quest’ultima ordinando all’Ufficio del Territorio di provvedere senza alcun indugio all’attribuzione della classe quattro, dell’immobile riportato nel foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), sub (OMISSIS), z.c. (OMISSIS), cat. C/1, classe 4.

La Società G.B. e C d.C.B. e C SNC si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo ed il secondo motivo si lamenta, sotto diversi profili, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, per avere la CTP omesso di pronunciarsi sulla pregiudiziale eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso in ottemperanza per omessa notifica del presupposto atto di messa in mora, ritenuto necessario in quanto non esiste, nella fattispecie, un termine legale ad adempiere dell’Amministrazione.

Entrambi i motivi sono fondati.

Costituisce vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. l’omissione della decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. n. 15255/2019).

Ed infatti, questa Corte (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20202 del 24/09/2010) ha già avuto modo di affermare che “In tema di contenzioso tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l’inerzia dell’Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell’atto posto in essere dalla stessa rispetto all’obbligo processuale di attenersi all’accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo. Ne deriva che, non essendo previsto alcun termine per l’Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dal D.P.R. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 conv. in L. n. 30 del 1997 in quanto previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi del D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, comma 2, u.p..

Ebbene, nel caso di specie ed in applicazione dei superiori principi, la CTP è incorsa nei vizi denunciati, giacchè l’omessa pronuncia sull’eccezione pregiudiziale ha carattere decisivo alla luce della necessità (o meno) – da accertare nel caso di specie – della notificazione del prodromico avviso di messa in mora in assenza di un termine specifico ad adempiere dell’Amministrazione.

Il terzo motivo, col quale si assume violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTP ritenuto inammissibile il ricorso in quanto sprovvisto dei requisiti formali, è infondato.

Il ricorso, seppur non formalmente indirizzato al presidente della commissione tributaria provinciale è pur sempre indirizzato ad essa; contiene i fatti che ne giustificano la proposizione, indica la sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, allegandola.

La Corte, conclusivamente, accoglie il primo ed il secondo motivo; dichiara infondato il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTP del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso; dichiara infondato il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTP del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

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