Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18722 del 01/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 01/07/2021), n.18722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35510-2019 proposto da:

G.T., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ADELE CALABRESE;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI VILLAMAINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1702/2019 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 23/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI

MARILENA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.T. ricorre per la cassazione della sentenza n. 1702/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 23 settembre 2019, articolando un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Azienda Sanitaria locale di Avellino.

Il Comune di Villamaina non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorrente espone di aver convenuto, dinanzi al Giudice di pace di Frigento, ora di Sant’Angelo dei Lombardi, il Comune di Villamaina e l’Azienda sanitaria locale di Avellino, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni riportati nel sinistro verificatosi in data 11 novembre 2014, quantificati in Euro 4.952,84, al netto di interessi e rivalutazione.

L’Asl di Avellino, costituitasi in giudizio, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda, per carenza di prova, e, in subordine, domandava la condanna esclusiva del Comune di Villamaina.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 118/2016, dichiarava il Comune di Villamaina e l’Asl di Avellino responsabili in solido del sinistro, li condannava al pagamento di Euro 854,00 e poneva le spese di CTU a carico dell’attore.

G.T. impugnava la sentenza dinanzi al Tribunale di Avellino, al fine di ottenerne la modifica nelle parti in cui riconosceva il danno materiale relativo all’auto, anzichè quello relativo al danno alla persona, collocava il sinistro in una data ed in un orario diversi rispetto a quelli in cui era avvenuto, poneva le spese di lite a suo carico.

La Asl di Avellino eccepiva l’inammissibilità dell’appello e, in subordine, il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 1702/2019, il Tribunale rigettava il gravame, condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite a favore della Asl, ritenendo che l’appellante non avesse fornito alcuna prova circa l’asserita condotta colposa/omissiva degli enti convenuti, rappresentata dalla necessità per gli stessi di porre in essere misure di tutela e di vigilanza per combattere il randagismo.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorrente deduce la “Violazione ed errata applicazione della norma di diritto, in particolare dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il Giudice di Pace, nella sentenza n. 118/2016, avrebbe erroneamente riconosciuto all’attore il risarcimento del danno patrimoniale, già accertato con la decisione n. 102/2015 passata in giudicato, anzichè il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto.

Il Tribunale, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, aveva riconosciuto il vizio della sentenza impugnata, la quale erroneamente aveva negato il risarcimento del danno non patrimoniale sul presupposto della mancanza di domanda sul punto, dovuta al fatto che la copia dell’atto di citazione inserita nel fascicolo di ufficio si riferiva al diverso giudizio instaurato per il ristoro dei danni patrimoniali, ma aveva, secondo il ricorrente erroneamente, ritenuto necessario, al fine di statuire sull’accoglibilità della richiesta risarcitoria, un completo riesame nel merito della controversia, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

Secondo il ricorrente, in particolare, al Giudice di Pace di Sant’Angelo dei Lombardi non poteva essere rimproverato di non avere esaminato il materiale istruttorio, ma di non averlo fatto con la dovuta attenzione, in quanto “altrimenti, in sentenza non avrebbe riportato le dichiarazioni del teste R.P.M., relative alle lesioni subite dal G., e non avrebbe neppure posto a carico della parte attrice la liquidazione della consulenza medico legale”, limitandosi a commettere l’errore di liquidare all’attore il danno all’auto già riconosciutogli dalla precedente sentenza.

La conclusione del ricorrente è che “nessun nuovo accertamento è stato richiesto, ma esclusivamente la dichiarazione di responsabilità delle parti convenute, senza procedere con l’accertamento, peraltro già chiaro, palese ed indiscutibile, anche alla luce della sentenza passata in giudicato, recante n. 102/15, più volte richiamata e offerta in produzione in sede di appello” e che, quindi, il Tribunale sia incorso nel vizio di ultrapetizione, procedendo ad una nuova istruzione, sulla base di una premessa erronea – stante l’assenza della soccombenza dell’attore nel giudizio dichiarato nullo – cioè che dovesse trovare applicazione quanto statuito da questa Corte con la decisione n. 19214/2016.

Le questioni sono due, tra di loro connesse: il giudicato sulla responsabilità degli enti convenuti, posto che il ricorrente, frazionando la domanda, aveva chiesto in un primo giudizio, conclusosi con la sentenza n. 102/2015, passata in giudicato, il risarcimento del danno all’auto; la ultrapetizione in cui sarebbe incorso il Tribunale, nella veste di giudice d’Appello, quando, dopo aver dichiarando la nullità della sentenza n. 118/2016 per avere il giudice pronunciato su una domanda diversa rispetto a quella oggetto dell’atto di citazione, aveva proceduto ad un nuovo accertamento della responsabilità dei convenuti, al fine di verificare se ricorressero i presupposti per il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dall’attore.

E’ sufficiente per risoverle richiamare, innanzitutto, il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice di appello, il quale accerti un vizio di extrapetizione a carico della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e decidere sul merito, nei limiti dell’oggetto delineato dalle effettive domande delle parti, non ricorrendo ipotesi di rimessione al primo giudice, ai sensi dell’art. 354 c.p.c. (Cass. 10/05/2019, n. 12570).

Il Tribunale, in applicazione di tale insegnamento, ha ritenuto di dover procedere ad un completo riesame del merito della controversia “avendo l’appellante insistito nelle proprie richieste, riproponendo espressamente la domanda risarcitoria ed avendo altresì lamentato il mancato esame del materiale istruttorio da parte del primo giudice (dichiarazioni testimoniali e c.t.u.)” (p. 4 della sentenza).

Il ricorrente non ha soddisfatto l’onere di indicare quale fosse l’effettivo contenuto dell’atto di appello, nè di aver messo il Tribunale nella condizione di rilevare l’efficacia di giudicato della sentenza del Giudice di Pace, pronunciata in un altro giudizio tra le stesse parti, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale derivante dal medesimo fatto illecito, quanto all’accertamento della responsabilità dei convenuti.

Il motivo è, pertanto, inammissibile, in quanto la sua illustrazione si fonda su atti processuali, ma non osserva nessuno dei contenuti dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto: a) non ne trascrive direttamente il contenuto per la parte che dovrebbe sorreggere la censura, nè, come sarebbe stato possibile in alternativa, lo riproduce indirettamente indicando la parte dell’atto, in cui troverebbe rispondenza l’indiretta riproduzione; b) non indica la sede del giudizio di merito in cui l’atto ebbe a formarsi; c) non indica la sede in cui l’atto processuale sarebbe esaminabile in questo giudizio di legittimità, in quanto non precisa di averlo prodotto in originale (ove possibile) o in copia (ove trattisi di atto della controparte o del fascicolo d’ufficio, come i verbali di causa) e nemmeno fa riferimento alla presenza nel fascicolo d’ufficio: cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469.

3. Il ricorso dunque va dichiarato inammissibile.

6. Nulla deve essere liquidato per le spese, perchè il controricorso è tardivo. Il ricorso è stato, infatti, notificato il 20 novembre 2019, come, peraltro, riconosce lo stesso ricorrente, il controricorso – che avrebbe dovuto notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso principale (art. 370 c.p.c., comma 1) e quindi, in pratica, entro quaranta giorni dalla notificazione di quest’ultimo – risulta notificato il 26 febbraio 2020.

7. Seguendo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315, si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla liquida per le spese, perchè il controricorso risulta tardivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

 

 

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