Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18721 del 13/09/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/09/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 13/09/2011), n.18721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro e legale

rappresentante pro tempore, e SCUOLA MEDIA STATALE

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 144/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/03/2008 R.G.N. 1264/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2011 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Sulmona Pescara S. N., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 sulla base del c.c.n.l. 26 maggio 1999. Sosteneva che, a fini giuridici ed economici, dovesse esserle riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, secondo il sistema della “temporizzazione” (in base al quale viene attribuita al dipendente una integrazione dello stipendio nella nuova qualifica per non far venire meno le maggiorazioni di anzianità maturate nella qualifica precedente), facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4 agosto 1995, da ritenere ancora vigente.

2. Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 26 febbraio 2008, respingeva l’impugnazione.

Riteneva la Corte del merito che:

a) la normativa di settore, che regolamenta l’inquadramento economico e i passaggi di qualifica funzionale dei pubblici dipendenti, prevede (D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13) che, ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura di cui al D.L. n. 370 del 1970, art. 3 convertito dalla L. n. 576 del 1970, mentre restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni se più favorevoli;

b) il c.c.n.l. 4 agosto 1995 del Comparto Scuola ha recepito detta disposizione all’art. 66, comma 6, che all’uopo dichiara confermate le norme del D.L. n. 370 del 1970 e le relative disposizioni di applicazione, come definite dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4. La suddetta disposizione è stata poi confermata dai successivi c.c.n.l.

(art. 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999, art. 19 c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003);

c) si deve evidenziare come il citato art. 142 disponga espressamente che: in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c.c.n.l. con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l.

le quali, invece, continuano a trovare applicazione nel Comparto Scuola… : ….art. 66, commi 6 e 7, c.c.n.l. 4 agosto 1995;

d) ne consegue che la suindicata normativa, e quindi il D.P.R. n. 299 del 1988, art. 4, comma 13, (prevedente l’istituto della ricostruzione della carriera), sono tuttora vigenti, sicchè, ai fini della determinazione dell’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi della Scuola, i servizi preruolo e di ruolo nella carriera inferiore ivi disciplinati sono computabili, sempre che siano più favorevoli rispetto alle altre disposizioni esistenti e nella specie lo sono senz’altro;

e) in ogni caso, non può escludersene l’applicazione al caso di specie sull’assunto secondo cui la suindicata disciplina sarebbe stata sostituita dall’art. 8 del c.c.n.l. Integrativo dei Comparto Scuola sottoscritto il 15 marzo 2001, come è sostenuto dal Ministero, che ritiene sia stata così introdotta un nuova disciplina riguardante specificamente la figura professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

3. Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione il MIUR e la Scuola media statale (OMISSIS), per un unico articolato motivo; S.N. non svolge attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta – in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione delle seguenti norme della contrattazione collettiva del Comparto Scuola:

1) art. 66, comma 6, del c.c.n.l. del 4 agosto 1995; 2) artt. 34 e 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999; 3) artt. 8 e 19 del c.c.n.l. 15 marzo 2001;

4) artt. 87 e 142 del c.c.n.l. 24 luglio 2003.

Si sostiene che l’interpretazione del quadro normativo effettuata dalla Corte d’appello non è condivisibile e si deve considerare il frutto di una “frettolosa e superficiale” lettura della normativa contrattuale, che a partire dall’art. 34 c.c.n.l. del 26 maggio 1999 – ha previsto la figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi come una figura del tutto nuova per il personale ATA, indicando le modalità di accesso ad essa, escludendo che ciò dovesse avvenire per effetto di nuove assunzioni (nomine in ruolo) ovvero per effetto di passaggi di ruolo (ipotesi cui si riferisce il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4).

Con la successiva contrattazione, le parti hanno definito, nel dettaglio, il trattamento retributivo spettante al nuovo profilo professionale.

2.- Il ricorso deve essere accolto in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni ivi prospettate e alla quale il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 1 marzo 2010, n. 4885; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4141; Cass. 21 marzo 2011, n. 6372;

Cass. 23 giugno 2011, n. 13869).

3- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il c.c.n.l. 4 agosto 1995 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del “direttore amministrativo” soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal “responsabile amministrativo”, sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

4.- Con il c.c.n.l. 26 maggio 1999 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado … (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31 agosto 2000, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l. 26 maggio 1999 richiede il diploma di laurea (tabella B); però, “in sede di prima applicazione” (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

5- Al personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede di prima applicazione” ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. 26 maggio 1999, si riferisce il citato art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, determinandone il trattamento retributivo dal 1 settembre 2000 nel seguente modo:

stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, inoltre, che la retribuzione così determinata viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

Il suddetto criterio della cosiddetta “temporizzazione” consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

6- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24 luglio 2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del c.c.n.l. 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1 settembre 2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

7- Questa è la normativa applicata dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1 settembre 2000 per gli inquadramenti nel profilo in oggetto operati “in sede di prima applicazione”, normativa che, invece, secondo l’assunto della Corte d’appello (analogo a quello dei dipendenti interessati), dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

8- La suddetta tesi richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del citato c.c.n.l. 24 luglio 2003, secondo cui nel Comparto Scuola continua a trovare applicazione l’art. 66, comma 4, del c.c.n.l. 4 agosto 1995.

In particolare, in base alla suddetta disposizione: restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970 n. 370, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, art. 4.

Le richiamate norme legislative (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante.

In particolare il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 (intitolato:

“Inquadramento economico -Passaggi di qualifica funzionale”) al comma 13 dispone che: ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

9.- Dalla complessiva lettura delle disposizioni della contrattazione collettiva che rilevano nella controversia si desume che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo “in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinane (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’Amministrazione correlato ad una “promozione” di massa pressochè 0automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

12- Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l, del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il suddetto comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a “regime” per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a “regime” relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

Il comma 9 precisa poi che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo “ai fini dell’ulteriore progressione economica”. Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica.

In altri termini, la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della disposizione in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Viceversa, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva: è proprio il criterio di immediata applicazione, primario e necessario al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche.

11 – Quanto al disposto di cui al D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, ultimo periodo – che, come si è detto, fa salve le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni se più favorevoli – si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 c.c.n.l. 2001, destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).

12 Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 c.c.n.l. 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003).

Tale tesi, infatti, si pone in contrasto con l’art. 1362 cod. civ., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione “continua a trovare applicazione …”, che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante.

Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, c.c.n.l. 4 agosto 1995) era rimasta in vigore ai sensi della “norma di salvaguardia” dettata dall’art. 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999 (secondo cui: le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente c.c.n.l., restano in vigore in quanto compatibili) e della “norma finale” di cui all’art. 19 dello stesso c.c.n.l. 15 marzo 2001 (per la quale: per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del c.c.n.l.

26.5.1999).

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 cod. civ., omettendo di considerare che:

a) lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8;

b) il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la “temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

13- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dal 1 settembre 2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell’anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dal 1 settembre 2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico.

Ciò si evince, in particolare, dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1 novembre 1998 e dal 1 giugno 1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il c.c.n.l. sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15 marzo 2001.

Si è verificato dunque un breve vuoto normativo che è stato colmato, con giustificati effetti retroattivi, appunto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il quale è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del c.c.n.l, del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

14 – D’altra parte, in questa sede, non vengono neppure in considerazione possibili profili di contrasto del citato art. 8 del c.c.n.l. del 2001 con principi e norme inderogabili.

Infatti, i contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 c.c.n.l. del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit).

15 – Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26 maggio 1999 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione – e l’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’I0 settembre 2000.

Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla normativa collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

16- La Corte d’appello dell’Aquila non si è attenuta ai suddetti principi. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Infatti, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, va precisato che il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l.

del Comparto Scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso Comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

17 – La cassazione della sentenza per violazione di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico (equiparate alle norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5), comporta la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con emanazione di pronuncia di rigetto della domanda proposta dal dipendente pubblico.

18.- In ordine alla regolazione delle spese dell’intero processo (art. 385 c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l’intero le spese dei giudizi di merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione e nell’esito dei detti giudizi.

La circostanza che la giurisprudenza di legittimità qui richiamata sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso, costituisce motivo di compensazione anche delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di S.N..

Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2011

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