Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18721 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18721 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GUIDA RICCARDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1378/2012 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore

pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
LUCENTE LUCIANO rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Filippi De
Santis ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Vescovio n. 7, presso lo
studio dell’avv. Raffaella Antrilli.
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo,
sezione n. 1, n. 120/01/11, pronunciata il 12/07/2011, depositata il
6/10/2011.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2018
dal Consigliere Riccardo Guida.

FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un motivo, nei confronti di
Luciano Lucente, che resiste con controricorso, per la cassazione della

Data pubblicazione: 13/07/2018

r.g. n. 1378/2012
Cons. est. Riccardo Guida

sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (hinc: CTR) in
epigrafe, che – in controversia avente ad oggetto il diniego del rimborso,
notificato al contribuente il 21/02/2009, delle somme trattenute dall’erario a
titolo d’IRPEF, sulla pensione privilegiata ordinaria tabellare, di cui Lucente
era titolare in conseguenza dell’infortunio occorsogli in data 29/07/1957,
durante il servizio militare – ha confermato la decisione di primo grado,

La CTR ha riconosciuto il diritto di Lucente all’esenzione dall’IRPEF della
pensione privilegiata percepita in virtù della sussistenza dei presupposti di
fatto del beneficio, ossia perché, come dimostrato dal foglio matricolare,
l’infortunio del militare – costituente il titolo per il riconoscimento della
pensione – si è verificato durante la leva obbligatoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Unico motivo di ricorso: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 34
del Dpr 601/73 – insufficiente motivazione.».
L’Ufficio si duole, innanzitutto, dell’errore di diritto della sentenza che ha
riconosciuto che l’esenzione dall’IRPEF, prevista dall’art. 34, primo comma,
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per le pensioni di guerra, con estensione
del beneficio alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari, per effetto della
sentenza della Corte costituzione 11/07/1989, n. 387, sull’erroneo
presupposto che l’infortunio del militare fosse avvenuto durante la leva
obbligatoria, mentre, in realtà, esso si verificò durante la ferma volontaria,
quando il periodo di leva obbligatoria (pari a 18 mesi) era già terminato.
Addebita, altresì, alla sentenza una carenza nello sviluppo
argomentativo per non avere considerato le prospettate questioni circa la
qualificazione giuridica della pensione privilegiata percepita dal contribuente
e la conseguente inapplicabilità dell’esenzione fiscale alla pensione
privilegiata comune, avente diversa natura rispetto alla pensione privilegiata
tabella re.
Censura, infine, l’insufficienza della motivazione della sentenza
impugnata, sul rilievo critico dell’Ufficio, relativo all’erronea quantificazione
del rimborso, visto che il contribuente aveva preteso la restituzione di tutte
le ritenute operate, ai fini dell’IRPEF, dall’Amministrazione finanziaria sulla

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favorevole al contribuente.

r.g. n. 1378/2012
Cons. est. Riccardo Guida

pensione e non solo, come sarebbe stato corretto, il rimborso della quota
dell’IRPEF trattenuta sulla parte di pensione, pari al 10%, concessa a titolo
di privilegio.
1.1. Il complesso motivo – che si articola nei rilievi della violazione di
legge e del vizio della motivazione – è inammissibile, quanto alla violazione
di legge, e infondato, quanto al vizio motivazionale.

riferimento che la Corte, in passato, ha avuto modo di delineare nei
seguenti termini: «Nella sentenza n. 387 dell’Il luglio 1989 – che ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma primo, del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella
parte in cui non estende l’esenzione dall’Imposta sul reddito delle persone
fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva
– la Corte costituzionale ha distinto: a) la pensione di guerra, che
presuppone l’invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle
forze armate e dei cittadini estranei all’apparato della difesa, è
«commisurata solo all’entità del danno subito» e, quindi, ha carattere
squisitamente risarcitorio e non reddituale, con la conseguenza che è
esclusa dalla base dei reddito imponibile; b) la pensione privilegiata
ordinaria che «presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio,
sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato», è «commisurata alla
base pensionabile, costituita dall’ultimo trattamento economico» e, quindi,
non presenta … carattere risarcitorio, bensì reddituale», donde «la negata
irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra,
quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni,
dall’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in
tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni
privilegiate ordinarie (civili e militari)»; c) la «pensione privilegiata ordinaria
tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio
militare di leva», costituita – osserva la Corte delle leggi – da «un
trattamento del tutto peculiare», sia perché «si innesta su un rapporto di
servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione)», sia
perché «la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo,

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1.1.1. Preliminarmente è opportuno richiamare il quadro normativo di

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Cons. est. Riccardo Guida

ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita in
occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva». Da qui la
natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria «militare
tabellare» (prevista dall’art. 67, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 del 1973):
«natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie «comuni», le
quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita),

funzione risarcitoria». Quindi, la Corte Costituzionale ha limitato l’estensione
della esenzione soltanto alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari erogate
in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva in
ragione della obbligatorietà del rapporto di servizio cui le menomazioni sono
connesse e del carattere non reddituale della erogazione, correlata non al
trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione subita. Tale
natura non reddituale, distingue la pensione privilegiata ordinaria “militare
tabellare” dalla pensione privilegiata ordinaria “comune”, che ha carattere
reddituale, mentre la assimila alle pensioni di guerra, in ragione, appunto,
della comune funzione risarcitoria.» (Cass. 22/04/2016, n. 8129).
1.1.2. Ciò precisato sul piano generale, nel caso di specie il rilievo
concernente la violazione di legge è inammissibile perché esso sollecita la
Corte, in modo non consentito, ad un nuovo giudizio di fatto circa la natura
giuridica della pensione erogata al contribuente.
Tale valutazione, che involge aspetti fattuali della vicenda, è già stata
compiuta dalla CTR che – muovendosi lungo un percorso argomentativo
chiaro, esaustivo ed esente da lacune d’ordine logico – ha ricondotto la
pensione del contribuente alla categoria della «pensione privilegiata
ordinaria tabellare», sulla base del dato, di carattere fattuale, che
l’infortunio occorso al militare il 29/07/1957 (che ha determinato il suo
diritto alla pensione), non accadde durante la ferma volontaria di 28 mesi,
ma durante l’iniziale periodo di leva obbligatoria (che, all’epoca, era di 18
mesi) e, più precisamente, dopo un anno e 10 giorni dall’effettivo
arruolamento.

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mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune

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Cons. est. Riccardo Guida

1.1.3. La medesima considerazione comporta che debba essere,
disattesa, perché infondata, anche la (seconda) censura d’insufficiente
motivazione.
1.1.4.

Neppure è ravvisabile,

infine, il preteso errore nella

quantificazione del rimborso spettante al contribuente; difatti, la CTR non
ha negato che al ricorrente spetti solo il rimborso della quota dell’IRPEF

privilegio, ma si è limitata ad affermare la sussistenza del diritto del
contribuente all’esenzione fiscale, demandando, poi, correttamente,
all’Agenzia delle entrate il compito: «di provvedere alla effettuazione dei
relativi conteggi.» (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata).
2. In definitiva, il ricorso è da rigettare.
3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità che liquida in euro 2.300,00 a titolo di compenso, oltre al 15%
sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, oltre agli
accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018

Il Presidente

trattenuta sulla parte di pensione, pari al 10%, concessa a titolo di

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