Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18721 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20474-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FROLDI LUCA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. R.G. 5577/2017de1 TRIBUNALE di ANCONA,

depositata 111/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – D.S. proponeva impugnazione avverso il provvedimento, a lui sfavorevole, emesso dalla competente Commissione territoriale per la protezione internazionale. Assumeva di aver diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

Il Tribunale di Ancona respingeva il ricorso.

2. – Il predetto D.S. ricorre ora per cassazione facendo valere due motivi di impugnazione. Il Ministero, intimato, si difende con controricorso.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo è lamentata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il provvedimento impugnato viene censurato per il mancato adempimento, da parte del giudice di prime cure, all’obbligo di cooperazione istruttoria che grava sull’autorità giudiziaria chiamata a pronunciare sulla domanda di protezione internazionale.

Il secondo mezzo prospetta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Assume l’istante: “Sebbene il Gambia sia uscito di recente da una lunga dittatura questo non significa nè che il contesto sociopolitico di riferimento sia oramai stabile, nè che le condizioni (…) del paese siano mutate”. Viene rilevato che la vicenda del richiedente asilo “non possa essere ricondotta a una mera vicenda di natura privata, stante il comprovato stato di violenza generalizzata presente in tutto il paese Guinea (scilicet. Gambia).

2. – Entrambi i motivi sono inammissibili.

Se è vero che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell’allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carico dell’autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d’origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (Cass. 10 aprile 2015, n. 7333; Cass. 16 dicembre 2015, n. 25319), è incontestabile che la spendita di un tale potere officioso di indagine trovi, nella fattispecie che interessa, effettivo riscontro.

Ciò posto, il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni, non acquisite dal giudice del merito, che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso. La censura attinente alla mancata spendita dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione internazionale risulta pertanto connotata da assoluta genericità e appare, per conseguenza, pure priva di decisività.

Quanto al secondo motivo, è fin troppo evidente che esso veicoli una doglianza che non può avere ingresso in questa sede, in quanto inerente a profili fattuali, sottratti al sindacato di legittimità. Il ricorrente lamenta infatti la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), laddove il Tribunale ha escluso, sulla base di una puntuale ricognizione della situazione politica e sociale del Gambia, che la semplice presenza in detto paese sia produttiva di un pericolo per la vita e l’incolumità delle persone. In tal modo il giudice di prima istanza ha fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di protezione sussidiaria dello straniero prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. c), l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che l’istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale, ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia (Cass. 23 ottobre 2017, n. 25083). Altra è la questione attinente all’apprezzamento delle risultanze di causa, che non può essere ricondotta alla censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3: come è ben noto, infatti, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

3. – Nulla deve statuirsi in punto di spese processuali.

PQM

I,a Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-qualer, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6a Sezione Civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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