Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18721 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16467-2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato PEVERINI LUCA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DILLI ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEA PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8489/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/202() dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

A.M. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su avviso di accertamento per estimi catastali anno 2013, col quale l’Ufficio procedeva alla rideterminazione del classamento dell’immobile della contribuente, sito in (OMISSIS), microzona “(OMISSIS)”, da cat. A/2, a cat. A/1, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR, ha ritenuto congruamente motivato l’atto (di riclassamento), giacchè evidenzia che l’unità immobiliare è ubicata nella microzona (OMISSIS) che si caratterizza per la presenza di un tessuto urbano costituito da tipologia edilizie non intensive che conferiscono all’ambito un aspetto raffinato; comprende parchi e numerose sedi istituzionali e di rappresentanza diplomatica oltrechè di luoghi di aggregazione socioculturale; rilevando altresì una consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, riconducibile ad interventi diffusi di riqualificazione edilizia. In particolare – sempre secondo la CTR – nell’avviso di accertamento si precisa che l’unità immobiliare presenta caratteristiche tali da essere riconducibile alla “qualificazione catastale di abitazione di tipo signorile”.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso è affidato a tre motivi;

1. Con il primo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, in combinato disposto con la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335; artt. 3,23, e 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per aver la CTR ritenuto legittimo l’atto di accertamento motivato con il solo rinvio alla normativa ivi indicata senza alcuna specifica considerazione delle caratteristiche specifiche dell’immobile oggetto di rettifica catastale.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto legittimo l’atto di classa mento senza che l’Ufficio abbia prodotto alcuna prova specifica a supporto della revisione della categoria catastale e della nuova rendita attribuita, rivelandosi generica “la consistente rivalutazione del patrimonio immobiliare e della connessa redditività, riconducibile ad interventi diffusi di riqualificazione edilizia”.

3. Entrambi i motivi sono fondati.

3.1.La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).

3.2. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost.249/17, cit.).

3.3. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

3.4. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335. 3.5. Conclusivamente, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

4. Il terzo motivo, col quale si lamenta l’omesso esame di fatti decisivi del giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è assorbito in virtù della fondatezza dei precedenti motivi.

5. Il ricorso va conclusivamente accolto e la sentenza, che non si è attenuta ai superiori principi, cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, accogliendo il ricorso originario del contribuente.

6. Compensa le spese dei gradi di merito e quelle del presente giudizio di legittimità, in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Compensa integralmente le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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