Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18720 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 23/09/2016), n.18720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22488-2010 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ALESSANDRO RICCIO, MAURO RICCI e ANTONELLA PATTERI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BERGAMO 43, presso lo studio dell’avvocato ROSAMARIA CIANCAGLINI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCELLA ROSSI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6371/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/09/2009, R.G. N. 3846/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN per delega orale ANTONELLA PATTERI;

udito l’Avvocato MARCELLA ROSSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata il 24.9.2009, la Corte d’appello di Roma confermava la statuizione di prime cure che aveva riconosciuto il diritto di B.C. ad aver ricalcolata la quota in pro-rata dell’assegno ordinario d’invalidità corrispostogli in regime di convenzione internazionale con il computo, nella c.d. pensione virtuale, dell’integrazione al trattamento minimo.

La Corte, in particolare, riteneva che l’INPS non aveva tempestivamente contestato la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai redditi posseduti dall’assicurato, prodotta in primo grado, e che, di conseguenza, la prova dei requisiti di accesso all’integrazione al trattamento minimo doveva considerarsi pienamente raggiunta.

Avverso questa pronuncia ricorre l’INPS con due motivi. Resiste B.C. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

Con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia nullità della sentenza e violazione degli artt. 112, 115, 416, 420 e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale riconosciuto la fondatezza della domanda esclusivamente in virtù della non contestazione del contenuto di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai redditi posseduti nel 1997, che l’assicurato aveva depositato successivamente all’introduzione del giudizio.

Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta inoltre violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e artt. 116 e 414 c.p.c., per avere la Corte riconosciuto valenza probatoria ad una dichiarazione proveniente dalla parte.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, stante l’intima connessione delle censure svolte, e sono fondati nei termini che seguono.

Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui il difetto di contestazione (che vale anche in materia di prestazioni previdenziali, nonostante l’indisponibilità dei diritti che le concernono, rilevando la mancata contestazione in ordine alla prova dei fatti costitutivi del diritto alla prestazione: Cass. n. 15326 del 2009) può assurgere a fatto processualmente rilevante soltanto in quanto i fatti costitutivi della fattispecie ovvero le circostanze dalla cui prova inferirne l’esistenza siano stati tutti esplicitati nel ricorso introduttivo del giudizio, non potendosi logicamente pretendere che il convenuto contesti ciò che non è stato detto (cfr. Cass. S.U. n. 11353 del 2004, sulla scorsa di Cass. S.U. n. 761 del 2002).

Codesto insegnamento è stato palesemente disatteso dalla Corte di merito nel decidere la vicenda oggetto del ricorso. Si evince infatti dalla sentenza impugnata che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai redditi percepiti dall’odierno intimato, datata 15.12.2005, è stata acquisita agli atti del processo soltanto successivamente al deposito del ricorso introduttivo (1.7.2005). E se può convenirsi con l’odierno controricorrente nel rilievo secondo cui la produzione documentale relativa al reddito posseduto si era resa nelle more necessaria a seguito della decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 21.7.2005 (C-30-04, Koschitzki c/INPS), che innovando rispetto al quadro giuridico consolidato al tempo del deposito del ricorso – aveva affermato la rilevanza del reddito posseduto ai fini della verifica della fondatezza della domanda oggetto del presente giudizio, non può per contro non rilevarsi che ha errato la Corte di merito nell’attribuire efficacia preclusiva al fatto che l’Istituto non avesse contestato il contenuto della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa ai redditi percepiti nell’anno 1997: anzitutto perchè, giusta il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 11353 del 2004, la mancata contestazione può avere codesta efficacia soltanto a fronte di una specifica allegazione di fatti che sia contenuta in ricorso, non essendo per contro il convenuto tenuto a contestare il contenuto di documenti che siano stati prodotti in funzione probatoria (cfr. da ult. Cass. n. 6606 e 12099 del 2016, entrambe sulla scorta di Cass. n. 18046 del 2014); in secondo luogo perchè, proprio per l’inconfigurabilità in specie degli effetti vincolanti tipici della non contestazione, la Corte ha finito per attribuire efficacia probatoria ad una mera dichiarazione dell’interessato, disattendendo il principio secondo cui la prova delle circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell’avente diritto, anche se rilasciata con formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è invece privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale (cfr. tra le tante Cass. n. 25800 del 2010; più recentemente v. nello stesso senso Cass. nn. 19833 del 2013 e 547 del 2015).

Non essendosi la Corte di merito attenuta ai superiori principi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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