Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18720 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 30/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20236-2018 proposto da:

N.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato DE SERIIS GIORGIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 616/2018 della CORl’1- D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – N.H. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona con cui è stata respinta l’impugnazione da lui proposta contro l’ordinanza resa, in materia di protezione internazionale, dal Tribunale del capoluogo marchigiano.

2. – Il ricorso consta di un unico motivo. Il Ministero non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L’istante deduce violazione, falsa applicazione ed errata interpretazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, “laddove il Tribunale di prime cure farebbe derivare l’obbligo di documentare le circostanze rese ed allegate all’istanza di protezione internazionale”. Nell’esporre la censura, si assume che la Corte di Ancona (non quindi il Tribunale, come affermato a pag. 2 del ricorso) “avrebbe dovuto valutare gli clementi peculiari dedotti dal ricorrente e fondanti la propria richiesta di protezione internazionale” e si deduce che risulterebbe “(parimenti carente la motivazione del mancato riconoscimento della cosiddetta protezione sussidiaria e/o umanitaria volta a tutelare i richiedenti protezione internazionale che in un caso non dimostrino di essere vittime di una persecuzione personale e nell’altro caso quando sussistano motivi di garanzia di rilevanza costituzionale dello Stato italiano”.

2. – Il motivo è palesemente inammissibile.

Esso denuncia una violazione o falsa applicazione di legge: ma l’istante omette evidentemente di considerare che tale vizio, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione (Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010). La censura si dirige, invece, in modo confuso e generico, verso l’accertamento di fatto del giudice del merito, che non è sindacabile nella presente sede.

Egualmente non sindacabile è, del resto, il vizio motivazionale, dedotto nel corpo del motivo in termini altrettanto fumosi. La Corte di merito ha dato atto, nella sentenza impugnata, di come il ricorrente avesse concluso in appello per la concessione del permesso di soggiorno quale richiedente asilo e, in via subordinata, per la concessione del medesimo permesso di motivi umanitari; lo stesso giudice del gravame ha poi spiegato le ragioni per cui le domande proposte non potessero essere accolte, valorizzando, sul punto, l’assoluta non credibilità delle dichiarazioni con cui l’istante aveva dato conto della sua vicenda personale. E’ qui appena il caso di rilevare che nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, è mancante ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata, con la conseguenza che è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione: nessuna delle indicate fattispecie ricorre nel caso in esame.

3. – Non vi sono spese da liquidare in favore della parte vittoriosa, che è rimasta contumace.

L’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato esclude che lo stesso sia tenuto al versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 Sezione Civile, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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