Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1872 del 29/01/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 1872 Anno 2014
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
SENTENZA
sul ricorso n. 28496/07 proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
Centrale
pro tempore,
elettivamente domiciliata in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente
contro
12)
Trade
Service
rappresentante
S.r.l.,
in
pro tempore
persona
del
legale
Degennaro Emanuele,
elettivamente domiciliata in Roma, Viale del Vignola n.
5, presso lo Studio dell’Avv. Livia Ranuzzi,
rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo Ciminiello,
Data pubblicazione: 29/01/2014
giusta delega in calce al controricorso;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 42/05/06 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, depositata il 21
settembre 2006;
udienza del 12 dicembre 2013, dal Consigliere Dott.
Ernestino Luigi Bruschetta;
udito l’Avv. Livia Ranuzzi, per la controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 42/5/06, depositata il 21
settembre 2006 la Commissione Tributaria Regionale
della Puglia, rigettato l’appello dell’Ufficio,
confermava la decisione n. 594/2/2004 della Commissione
Tributaria Provinciale di Bari che aveva annullato
l'”Avviso Recupero n. 19699/2004 Rec. Credito. Imp.
2002 2003″ col quale l’Amministrazione recuperava nei
confronti della contribuente Trade Service S.r.l.
crediti d’imposta in relazione ad investimenti ritenuti
non “fruenti di agevolazione” ex art. 8 1. 23 dicembre
2000, n. 388; l’Ufficio, difatti, all’esito di
operazioni di controllo condotte presso il contribuente
e conclusesi con processo verbale di constatazione,
riteneva che le “due ville” acquistate per totali
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica
1.136.205,00, oltreché il telefonino e la bandiera
acquistati per e 551,00, non presentassero il requisito
della strumentalità e mentre i computers acquistati per
4.531,45 erano risultati “in uso ad altra ditta”.
Nel motivare il rigetto dell’appello la CTR, respinta
la preliminare eccezione sollevata dalla contribuente
“comunque sanato col successivo ricorso”, dopo aver
affermato che non doveva “sottacersi l’importanza della
norma di cui all’art. 12, comma 7, 1. 212/00”, nel
merito statuiva che “l’esame delle risultanze del PVC
portava a ritenere legittimo il credito d’imposta
utilizzato sugli acquisti dei beni strumentali … in
quanto l’esistenza degli immobili era stata certificata
dagli stessi verificatori”,
che le attrezzature
potevano “essere usate come strumentali”, che i
computers “erano stati rinvenuti tutti nella sede della
Società” e che perciò doveva dichiararsi anche
“l’illegittimità delle sanzioni irrogate” e pur se era
anche da giudicarsi irrituale lo stesso “procedimento
seguito per violazione delle norme d.lgs. 472/97”.
Contro la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate
proponeva ricorso per cassazione affidato a numero
cinque complessi motivi.
La contribuente Trade Service S.r.l. resisteva con
controricorso,
in limine
eccependo l’inammissibilità
dell’avversaria impugnazione ed avvalendosi altresì
della facoltà di depositare memoria.
Diritto
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di nullità della notifica dell’atto impugnato perché
1. Come anticipato in narrativa, la contribuente Trade
Service
S.r.l.
ha
preliminarmente
eccepito
l’inammissibilità del ricorso sotto vari profili.
E’ stata così dapprima eccepita l’inammissibilità del
ricorso per violazione dell’art. 366, comma l, n. 1,
c.p.c. per mancata indicazione delle parti perché il
la notifica del ricorso era stata fatta presso lo
Studio degli indicati difensori e che però non erano
più tali.
Il profilo è infondato, poiché parte contribuente è
stata esattamente indicata nel ricorso per cassazione e
quest’ultimo è stato esattamente notificato presso il
domicilio eletto nello Studio dei difensori.
2.
E’ stata altresì eccepita l’inammissibilità del
ricorso per violazione dell’art. 366, comma l, n. 5,
c.p.c. per mancanza di indicazione, nel ricorso per
cassazione, della procura speciale.
L’eccezione è infondata, perché ex art. 1, comma 2,
r.d. 1611/33 gli Avvocati dello Stato non abbisognano
del rilascio della procura speciale. Ed anche se un
incarico vi deve essere, sol che non c’è bisogno della
procura processuale da indicarsi a’ sensi dell’art.
366, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. sez. un. n. 2320 del
2005; Cass. sez. trib. n. 14785 del 2011; Cass. sez.
trib. n. 8071 del 2010).
3. La contribuente ha eccepito l’inammissibilità dei
motivi di ricorso di cui ai numeri l, 2, 3 dello
stesso, per difetto di interesse processuale ex art.
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mandato difensivo era limitato al secondo grado, mentre
100 c.p.c. e per il che deduceva che coi suddetti
motivi di ricorso, tutti quanti relativi alla
regolarità ed eventuale sanabilità della notifica
dell’atto fiscale
sub ludice,
l’Agenzia delle Entrate
aveva in realtà impugnato un capo di sentenza a sé
favorevole e dappoiché la CTR aveva in effetti statuito
recupero d’imposta era stata “comunque sanata col
successivo ricorso”.
L’eccezione appare fondata perché in effetti, come si è
avuto cura di trascrivere in narrativa, la CTR ha
affermata la sanatoria della nullità in discorso
specificatamente statuendo che l’atto di revoca
dell’agevolazione e recupero dell’imposta ritenuta
dall’Ufficio indebitamente compensata era “comunque
sanato col successivo ricorso”.
4. Col quarto motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate
censurava la sentenza ex art. 360, comma l, n. 3,
c.p.c., deducendo, in rubrica, “Violazione e falsa
applicazione dell’art. 12, comma 7, 1. 27 luglio 2000,
n. 212”; questo perché, secondo l’Agenzia delle
Entrate, l’atto fiscale
sub ludice,
peraltro non
consistente in un avviso di accertamento, poteva
notificarsi, come nella specie era in effetti avvenuto,
anche prima del trascorrere del termine dilatorio di
giorni sessanta stabilito dall’art. 12, comma 7, 1.
212/00 a favore del contribuente per far pervenire
all’Amministrazione osservazioni o richieste e ciò in
quanto per la violazione della norma non era stabilita
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che la nullità della notifica del provvedimento di
alcuna sanzione; il quesito era: “se possa ritenersi
nullo ed improduttivo di effetti il provvedimento con
cui l’Ufficio tributario accerti l’insussistenza del
diritto a fruire dei benefici dall’art. 8 1. 388/00,
qualora tale provvedimento sia notificato prima del
decorso del termine di sessanta giorni dalla redazione
Il motivo è infondato.
Come noto le Sez. un. di questa Corte hanno risolto il
conflitto insorto nella sua sez. V, nel senso di
stabilire che il mancato rispetto del termine dilatorio
di giorni sessanta fissato all’art. 12, coma 7, 1.
212, cit. debba comportare nullità dell’avviso. E che
sola scriminante prevista sia quella dell’urgenza,
questa peraltro da valutarsi in concreto e non bastando
una motivazione semplicemente formale della stessa
(Cass. sez. un. n. 18184 del 2013). Nella sostanza le
Sez. un. hanno ricavato la nullità in parola, pur in
assenza d’un’espressa previsione in tal senso,
considerando che la violazione del termine dilatorio in
discorso realizzerebbe un modello procedimentale
difforme da quello legale.
5. In ragione del giudicato formatosi sulla nullità per
la violazione dell’art. 12, comma 7, n. 212, cit.,
resta assorbito il quinto motivo, col conseguente
rigetto del ricorso.
6.
Nella novità della richiamata giurisprudenza,
debbono farsi consistere le ragioni che inducono questa
Corte a compensare integralmente le spese.
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di un prodromico PV di constatazione”.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le
spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
giorno 12 dicembre 2013