Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1872 del 28/01/2020
Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 04/06/2019, dep. 28/01/2020), n.1872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14998-2018 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANARO 25,
presso lo studio dell’avvocato VISCO FRANCESCO, rappresentata e
difesa dagli avvocati DE MICHELE VINCENZO, CAMMARINO MARIA MICHELA;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati
VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il
08/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
Che:
Il Tribunale di Foggia con provvedimento reso all’udienza 8 marzo 2018 dichiarava improcedibile il ricorso presentato da G.A. ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c. diretto all’accertamento del requisito sanitario utile per conseguire il beneficio dell’indennità di accompagnamento, per mancato rispetto del termine fissato per la notifica del ricorso dal Giudice con ordinanza comunicata.
Il tribunale foggiano, in sede di prima udienza, rilevato il mancato rispetto del termine assegnato per la notifica e la richiesta di rimessione in termini per procedere alla stessa, stante la mancata costituzione dell’Inps, dichiarava improcedibile il ricorso.
Avverso tale statuizione la G. proponeva ricorso affidato ad un unico motivo anche coltivato con successiva memoria cui resisteva con controricorso l’Inps.
Era depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1) – Con unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 111 cost e 6 Cedu, artt. 415, 415-bis 421 e 291 c.p.c., per non aver, il tribunale, concesso un nuovo termine per notificare.
Il motivo è inammissibile in quanto questa Corte ha chiarito che “In materia di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., l’ordinanza di inammissibilità del ricorso per difetto dei relativi presupposti, trattandosi di provvedimento che non incide con effetto di giudicato sulla situazione soggettiva sostanziale – attesa la possibilità per l’interessato di promuovere il giudizio di merito – ed è comunque idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità di cui all’art. 445-bis c.p.c., comma 2, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione” (Cass. n. 8932/2015 conf. Cass.n. 16685/2018)
Il principio enunciato individua gli esatti limiti di ricorribilità in Cassazione del provvedimento in oggetto (escludendo l’ipotesi attualmente in trattazione), anche indicando nella possibilità di instaurare il giudizio di merito la forma di eventuale tutela processuale per il vizio denunciato. II ricorso va dichiarato inammissibile trattandosi di controversia vertente su questioni sulle quali esiste un orientamento consolidato della Corte rispetto al quale non sussistono ragioni per discostarsi (Cass. n. 7155/2017; conf. Cass. n. 4366/2018).
Nulla per le spese essendo presente in atti dichiarazione, sottoscritta dalla parte, inerente le condizioni reddituali utili alla esenzione dalle spese giudiziali (Cass.n. 16616/2018).
Non ussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020