Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1872 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 28/01/2010), n.1872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9370/2005 proposto da:

D.J.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso l’avvocato ABBAMONTE ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FUCCI GIOVANNA, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VICO DEL GIGLIO 17 – INT. 3, presso l’avvocato CAROSCIO CIRA

VERONICA, rappresentata e difesa dall’avvocato CAROSCIO ANTONIO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2214/2 004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2009 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANDREA ABBAMONTE, per delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato ANTONIO CAROSCIO che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n.2214 del 29.06 – 1.07.2004, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile la domanda proposta, con citazione dell’11.12.2002, da D.J.M. nei confronti della Provincia di Benevento, condannando l’attore alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.

La Corte di appello di Napoli premetteva che il D.J. aveva:

a) dedotto:

– che a seguito dell’approvazione in data 28-01.1975, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, del progetto per la costruzione della strada a scorrimento veloce denominata Tangenziale (OMISSIS), il terreno di sua proprietà, individuato in catasto alla partita (OMISSIS), era stato assoggettato a procedimenti di occupazione d’urgenza (decreto Prefettizio del 25.10.1975) e di espropriazione e che il 27.01.1999, aveva accettato con riserva l’indennità provvisoria di esproprio, offertagli dalla Provincia espropriante che, successivamente, a decorrere dal 22.07.1998, la medesima Provincia di Benevento aveva approvato il progetto esecutivo di completamento di detta opera viaria dichiarandone la P.U., che il Comune di Benevento, il 15.06.1999, aveva approvato detto progetto ed il 15.12.1999 disposto l’occupazione d’urgenza dei suoli interessati dall’opera, tra i quali erano state ricomprese le porzioni di mq 150 facente parte della particella n. (OMISSIS) e di mq 1500 facente parte della particella n. (OMISSIS), in comproprietà dell’istante.

– che con sentenza del 12.07.2000, il TAR Campania aveva annullato il procedimento di esproprio – che il 14.11.2002 l’espropriante aveva offerto l’indennità provvisoria di esproprio.

b) chiesto:

– l’accertamento dell’esatta superficie delle aree di sua proprietà interessate dall’esproprio, sia con riferimento all’occupazione del 1978 che a quella del 2000. – l’accertamento della natura edificatoria dei suoli interessati con conseguente rideterminazione delle giuste indennità di occupazione e di espropriazione.

– l’accertamento della diminuzione dell’area residua anche con riferimento ad un fabbricato ivi esistente.

Ciò premesso la Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

– che nel corso del giudizio erano stati pronunciati: a) in data 9.06.2003, il decreto di esproprio; b) dalla medesima Corte la sentenza del 10.01.2003 inerente alla prima occupazione del 1978; c) la sentenza del C.d.S., che aveva confermato la sentenza del Tar Campania che aveva annullato la procedura espropriativa.

– che i due procedimenti ablativi posti in essere dall’Amministrazione provinciale dovessero essere tenuti distinti.

– che la domanda del D.J. riferita al primo procedimento, con occupazione dei suoli intervenuta nel 1978 ed accordo bonario del 1979, era inammissibile in quanto le medesime questioni inerenti alla legittimità dell’accordo ed al conguaglio, erano oggetto di altro giudizio definito con sentenza resa dalla stessa Corte d’appello di Napoli il 10.01.2003, avverso la quale non sembrava proposto ricorso per cassazione.

– che con riguardo alla nuova occupazione dei suoli intervenuta nel 1999 l’opposizione era del pari inammissibile per sopravvenuto annullamento del procedimento espropriativo da parte del giudice amministrativo, con conseguente caducazione anche del decreto d’esproprio intervenuto in corso di causa e degli atti del sub procedimento di occupazione d’urgenza.

– che, dunque, le parti dovevano essere rimesse dinanzi al giudice amministrativo, ormai dotato di competenza giurisdizionale anche in ordine alle pretese risarcitorie da occupazione acquisitiva.

Avverso questa sentenza, notificata il 9.02.2005, il D.J. ha proposto ricorso per cassazione notificato l’8.04.2005, affidato a due motivi. L’Amministrazione Provinciale di Benevento ha resistito con controricorso notificato il 12.05.2005. Entrambe le parti hanno depositato memorie Nella memoria il D.J. deduce anche di non avere interesse alla cassazione della sentenza d’appello a seguito della sentenza n. 2947 del 25.07.2000, resa dal Tar Campania e confermata dal C.d.S. nel 2004. In subordine e per l’ipotesi che questa Corte ritenga persistente il suo interesse insiste nell’accoglimento del ricorso e segnatamente della censura di erronea individuazione delle aree cui ha inteso riferire l’opposizione (mq 150 della p. (OMISSIS) e mq 1500 della p. (OMISSIS)), diverse da quelle oggetto dell’altro giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo deve escludersi, che per effetto delle due richiamate (ma non allegate) sentenze amministrative (n. 2947 del 25.07.2000 resa dal Tar Campania e confermata dal C.d.S. nel 2004) sia cessata la materia del contendere, dal momento sia che il ricorrente, sebbene per loro causa affermi il suo sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione, non ha formalmente rinunciato al presente gravame e sia che sono state entrambe già considerate nella pronuncia impugnata e, dunque, non integrano sopravvenienze influenti sulle ragioni di contrasto tra le parti.

A sostegno del ricorso il D.J. denunzia:

1. “Error in iudicando – Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – Violazione degli artt. 39 e 324 c.p.c. – omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Censura la statuizione d’inammissibilità inerente alla prima procedura espropriati va, con conseguente sua condanna al pagamento delle spese processuali, in sintesi contestando di avere chiesto la rideterminazione degli indennizzi inerenti a detta prima procedura di espropriazione, e di avere riproposto in questa sede domande già oggetto del diverso giudizio già definito in sede gravame dalla medesima Corte di merito, con pronuncia assoggettata a ricorso per cassazione, sostenendo anche che immotivata è la riconduzione della domanda di individuazione delle aree oggetto dei due procedimenti alla diversa domanda già svolta nell’altro giudizio e che diversità di domande e pendenza anche dell’altro giudizio non consentivano il richiamo al principio del ne bis in idem.

2. “Violazione di legge – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.

Censura la sua condanna alle spese processuali, per inconfigurabilità di soccombenza. Il primo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, dal momento che, quand’anche le domande inerenti alla prima procedura non potessero essere ricondotte a quelle svolte nel primo giudizio, in ogni caso esulavano dalla speciale competenza in unico grado della Corte di appello e, quindi, non avrebbero conseguito sorte diversa. Questa conclusione legittima anche la statuizione di condanna del D.J. al pagamento delle spese del precedente grado e, dunque, il rigetto del secondo motivo del ricorso.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del soccombente D.J. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione t liquidate come in dispositivo, in favore della provincia di Benevento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il D.J. al pagamento in favore della Provincia di Benevento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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