Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1872 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. un., 27/01/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 27/01/2011), n.1872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

O.G., elettivamente domiciliato in Roma, via Adalberto

6, scala F, presso lo studio dell’avv. Gennaro Orlando, che lo

rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Rete Ferroviaria Italiana spa, elettivamente domicilia in Roma, via

Sesto Rufo 23, presso lo studio dell’avv. Moscarini Lucio V., che la

rappresenta e difende per procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 137/2009, depositata il 6/4/2009

dalla Sezione 3^ Giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti;

Udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio

dell’11/1/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Sentiti gli avv. Orlando e Moscarini;

La Corte:

Fatto

OSSERVA

Preso atto che il consigliere designato ha depositato la seguente relazione: “rilevato che in qualità di ex dipendente dell’Amministrazione ferroviaria, collocato a riposo nel 1993, il ricorrente si è rivolto alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania al fine di ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base degli aumenti economici previsti dal CCNL 1993/95;

che il giudice adito ha, però, rigettato il ricorso e a Sezione Centrale di appello ha respinto il gravame con una sentenza che il ricorrente ha impugnato per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, artt. 43 e 220, sostenendo che la Corte dei Conti avrebbe dovuto accogliere la domanda perchè secondo una corretta interpretazione delle norme sopraindicate, per base pensionabile doveva intendersi l’ultimo stipendio percepito comprensivo anche dei miglioramenti previsti dal nuovo C.C.N.L.;

che la spa Rete Ferroviaria Italiana ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l’infondatezza e, prima ancora, l’inammissibilità del ricorso perchè fondato su motivi diversi dalla giurisdizione e privo di adeguato quesito di diritto;

che l’eccezione è fondata, trattandosi di ricorso diretto, da un lato, ad invocare una diversa lettura del dato normativo senza denunciare rifiuti di pronuncia o sconfinamenti in settori riservati ad atti giudici e, dall’altro, imperniato su di un quesito privo dei necessari riferimenti alla fattispecie concreta, perchè consistente soltanto nel seguente generico interrogativo: “Quale è la corretta interpretazione del D.P.R. n. 73 del 1092, artt. 43 e 220, anche alla luce dell’autorevole orientamento giurisprudenziale suesposto”;

che sembrano perciò sussistere le condizioni per la tra stazione del ricorso in camera di consiglio”;

che trattandosi di considerazioni che il Collegio condivide e ribadisce, va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi 1.700,00 Euro, 200,00 dei quali per esborsi, oltre gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA