Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1872 del 25/01/2018
Civile Sent. Sez. 2 Num. 1872 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: CORRENTI VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 22702-2015 proposto da:
IMMOBILIARE
DORA
SRL,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio
dell’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ENRICO IANNOTTA;
– ricorrente –
2017
contro
2872
FALLIMENTO FIMROMA IMMOBILIARE SPA,
elettivamente
domiciliato in NAPOLI, VIA DEPRETIS, 51, presso lo
studio
dell’avvocato
rappresenta e difende;
FEDERICA
SANDULLI,
che
lo
Data pubblicazione: 25/01/2018
- controricorrente nonchè contro
DI CESARE SERGIO, IMMOBILIARE FLEMING SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3024/2015 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 18/05/2015;
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato
IANNOTTA Enrico,
difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso,
deposita visura catastale, cartolina di mancata
notifica alla Soc. Immobiliare Fleming;
udito l’Avvocato SANDULLI Federica difensore del
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
FATTO
Con preliminare 22.10.1998 Fimroma Immobiliare si impegnava a
trasferire a Di Cesare Giorgio un immobile in Roma via Flaminia 803/805
e con sentenza 15.4.1994 il Tribunale, decidendo sulla domanda del Di
Cesare ex art. 2932 cc, gli trasferiva la proprietà subordinatamente al
28.3.1995.
Instaurato il giudizio di appello dalla soccombente, la stessa veniva
dichiarata fallita, il curatore dichiarava la volontà
di sciogliersi dal
contratto ex art. 72 L.F. e la Corte di appello rigettava la domanda.
Il successivo ricorso per cassazione veniva rigettato.
Con contratto 25.7.2002 il Di Cesare vendeva il bene alla Immobiliare
Fleming srl e questa il 6.11.2002 lo vendeva alla Immobiliare Dora.
Il Tribunale di Roma, adito dal fallimento Fimroma Immobiliare contro il
Di Cesare e le due società, con sentenza 31.8.2007, dichiarava
l’inefficacia dei contratti, condannava Immobiliare Dora all’immediaterilascio, respingeva la domanda di usucapione abbreviata di ques’ultima,
dichiarava inammissibili le riconvenzionali, decisione appellata da
Immobiliare Dora nella resistenza del fallimento e la contumacia degli
altri appellati.
La Corte di appello di Roma, con sentenza 18.5.2015, rigettava il
gravame statuendo essere domanda nuova quella sulla mancata
trascrizione della declaratoria di invalidità formulata dal fallimento,
peraltro domanda di inefficacia , ed il difetto di trascrizione deve essere
eccepito dalla parte; la sentenza del Tribunale era stata riformata in
k
pagamento del residuo prezzo di lire un miliardo, sentenza trascritta il
appello, comunque era subordinata alla condizione mai verificatasi del
pagamento del prezzo.
Ricorre Immobiliare Dora con due motivi, resiste il fallimento.
Le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
domanda diretta a far dichiarare la nullità dell’atto di compravendita
6.11.2002 non può pregiudicare i diritti del terzo in buona fede, e 345
cpc perché diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello la
nullità è rilevabile di ufficio, con ampi riferimenti alla cronologia degli
avvenimenti. 2) violazione dell’art. 72 I.f. perché la facoltà di sciogliersi
dal contratto va trascritta, con richiami giurisprudenziali.
Parte ricorrente ha chiesto anche il rinnovo della notifica del ricorso alla
immobiliare Fleming ma il Collegio ritiene di non dar luogo alla richiesta
posto che le censure non meritano accoglimento perché non risolutive per
cui l’incombente si tradurrebbe in un inutile allungamento dei tempi del
processo.[
Sostanzialmente si ripropongono i motivi di appello sui quali la sentenza
ha dato sufficiente risposta ma è preliminare ed assorbente, pur non
ignorando la Corte l’evoluzione giurisprudenziale sul diverso tema
dell’opponibilità al fallimento della trascrizione del preliminare, la
circostanza che la domanda del Di Cesare è stata rigettata in appello ed il
successivo ricorso per cassazione è stato rigettato , donde il giudicato sul
punto.
Il ricorso denunzia 1) violazione degli artt. 2652 n. 6 cc, perché la
I successivi atti di trasferimento da parte di quest’ultimo e dall’avente
causa all’attuale ricorrente tamquam non essent, con la conseguenza che
ogni contestazione sulla nullità dell’atto del 2002 e sulla facoltà del
curatore di sciogliersi dal rapporto contrattuale sono irrilevanti e
richiedono un inammissibile riesame del merito su aspetti non decisivi
la novità della censura sulla mancata trascrizione, da parte del fallimento,
della domanda giudiziale di declaratoria di invalidità delle compravendite
rilevando che il difetto di trascrizione non è rilevabile di ufficio ma deve
essere eccepito dalla parte ( Cass. 27.5.2011 n. 11812) e, che,
comunque, la trascrizione non ha efficacia costitutiva di diritti ma si limita
a determinare la prevalenza nell’eventualità di conflitti.
In ogni caso l’efficacia del trasferimento inizialmente statuito dal
Tribunale era subordinata alla condizione, mai verificatasi del pagamento
del prezzo.
Tale complessiva statuizione non è congruamente censurata.
In particolare, quanto al primo motivo, va osservato che trattasi di
declaratoria di inefficacia e non di nullità mentre apodittico è il
riferimento al terzo di buona fede.
Quanto al secondo motivo, la questione andava eventualmente proposta
in primo grado.
Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso , condanna parte ricorrente alle spese,
liquidate in euro 7200 di cui 200 per spese vive oltre accessori e spese
della controversia rispetto ad una sentenza che ha correttamente sancito
forfettarie nel 15% dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr
115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile della Corte suprema di Cassazione, l’8 novembre 2017.