Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18719 del 16/08/2010

Cassazione civile sez. III, 16/08/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 16/08/2010), n.18719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA S. PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA

FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato BRAGLIA GIORGIO giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

F.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell’avvocato MARINI BALESTRA

ANDREA STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2223/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

SEZIONE QUARTA CIVILE, emessa il 24/5/2005, depositata il 23/09/2005,

R.G.N. 1359/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/07/2010 dal Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio;

udito l’Avvocato GIORGIO BRAGLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 settembre 2005 la Corte di appello di Milano riformava integralmente la sentenza del 23 giugno 2001, con la quale il Tribunale di quella citta’ aveva accolto le domande proposte da R.C. nei confronti di F.P., tendenti a dichiarare validi l’offerta reale e il deposito eseguito dalla R. nei confronti del F. a seguito dell’attribuzione, per sentenza della Corte di appello di Milano del 30 gennaio 1979, a favore dell’attuale ricorrente dell’intera proprieta’ di un appartamento indiviso.

Avverso siffatta decisione ricorre per cassazione la R. affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso il F..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che la questione centrale del ricorso concerne la necessita’ o meno, in ipotesi del genere, di offrire, oltre la somma stabilita dal giudice con gli interessi anche la rivalutazione, senza la quale, come statuito dal giudice dell’appello, l’offerta e il deposito della somma non possono essere considerati validi.

La questione va risolta con la conferma della impugnata sentenza.

E’, infatti, ed e’ jus reception, il conguaglio dovuto dal condividente, cui sia attribuito per intero l’immobile comune, costituisce debito di valore, che si determina in riferimento al momento della decisione della causa di divisione e, quindi, va rivalutato non gia’ secondo gli indici ISTAT, bensi’ con parametri equi, tenuto conto che gli immobili si rivalutano con un ritmo piu’ elevato o comunque diverso da quello di svalutazione della moneta (Cass. n. 1245/01, richiamata in sentenza; Cass. n. 17487/06, in motivazione; Cass. n. 10624/10).

E’ pacifico in atti e tra le parti che la somma offerta dalla R. e il deposito non erano accompagnati da questa rivalutazione, ma comprendeva solo gli interessi (v. p. 3 sentenza impugnata).

Pertanto, nessuno dei vizi denunciati nei due motivi puo’ essere ritenuto fondato.

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi, dato l’alterno esito delle fasi di merito, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2010

 

 

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