Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18719 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27801-2017 proposto da:

S.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CENTONZE SALVATORE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 469/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Lecce, confermando la decisione del Tribunale(ha dichiarato il difetto di giursdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo in relazione alla domanda proposta dal cittadino Senegalese S.T. volta ad ottenere l’accertamento del diritto al permesso di soggiorno di natura umanitaria, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater e comma 6.

A sostegno della decisione ha affermato che il permesso in questione, fondato sulla condizione di particolare sfruttamento lavorativo prevista nel citato D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater, determini in capo al soggetto richiedente una condizione di mero interesse legittimo.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero censurando con un unico motivo la qualificazione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente come interesse legittimo, trattandosi di diritto soggettivo perfetto, con conseguente affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

Il ricorso, ancorchè attinente alla giurisdizione, è esaminabile dalla sezione semplice, alla stregua dell’art. 374 c.p.c., comma 1, u.p., trattandosi di questione sulla quale è univoco e costante l’orientamento delle S.U. di questa Corte.

La censura è manifestamente fondata alla luce del seguente principio:

L’opposizione avverso il provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno in favore del cittadino straniero vittima di sfruttamento lavorativo, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 12-quater, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale è devoluta la piena cognizione in ordine alla sussistenza dei relativi presupposti, atteso che il parere espresso dal procuratore della Repubblica, cui è condizionato il rilascio del permesso da parte del questore, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed esaurisce la propria rilevanza all’interno del procedimento amministrativo, non vincolando l’autorità giurisdizionale. (Cass. S.U. n. 30757 del 2018; in termini anche 32044 del 2018).

Ne consegue raccoglimento del ricorso, la cassazione della pronuncia impugnata e la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la pronuncia impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA