Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18718 del 23/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 23/09/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 23/09/2016), n.18718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18652-2011 proposto da:

ELICA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,

presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA

TAMAJO, FRANCO TOFFOLETTO e ANDREA MORONE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI, 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ZUCCHINALI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCO SIGHINOLFI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 621/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/01/2011, R.G. N. 329/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale RAFFAELE DE

LUCA TAMAJO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata l’8.1.11 la Corte d’appello di Brescia, in totale riforma della sentenza di rigetto n. 420/09 del Tribunale di Bergamo, accertava come rapporto di lavoro subordinato quello (formalmente qualificato come di associazione in partecipazione all’atto della stipula del contratto) intercorso fra T.R. ed ELI.CA S.r.l. e condannava la seconda a pagare in favore della prima, per crediti retributivi vari, la somma di Euro 14.328,24 oltre rivalutazione, interessi e spese di lite.

Per la cassazione della sentenza ricorre ELI.CA S.r.l. affidandosi a quattro motivi.

T.R. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2549, 2552, 2553 e 2554 c.c. perchè la Corte territoriale, pur affermando che gli elementi caratterizzanti l’associazione in partecipazione sono il comune rischio d’impresa e il diritto al rendiconto finale, ne ha poi fornito un’errata interpretazione: si obietta in ricorso che – contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito – il primo elemento non richiede necessariamente una partecipazione dell’associato alle perdite (che può essere esclusa dagli stipulanti) e che il secondo non è indefettibile, ben potendo le parti stabilire, anche dopo la stipula del contratto, le concrete modalità di controllo da parte dell’associato. Nel caso di specie – prosegue il ricorso – T.R. godeva d’un fisso mensile in acconto sugli utili, utili che costituivano l’unico corrispettivo dell’associata, che quindi era esposta al rischio d’impresa. Quanto ai rendiconti della gestione dell’esercizio commerciale della società ricorrente rientrante nella catena di franchising “Calzedonia” – conclude il motivo – essi erano regolarmente consegnati all’associata, che di volta in volta li approvava e che comunque era in condizione di verificare da sè.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio là dove la sentenza impugnata ha ritenuto, mediante cattivo governo delle risultanze istruttorie, che il contratto di associazione in partecipazione fra le parti fosse simulato e nascondesse, in realtà, un contratto di lavoro subordinato. In particolare – prosegue il motivo – la gravata pronuncia ha ricavato la prova dell’accordo simulatorio da una presunta compressione dei poteri riconosciuti all’associata da parte d’un contratto di franchising stipulato dall’associante con altra società (Calzedonia) e da un’errata interpretazione dell’esito della prova testimoniale.

Il terzo motivo prospetta vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c. per non avere la sentenza impugnata attribuito valore decisivo al nomen iuris utilizzato dalle parti al momento della stipula del contratto, malgrado l’inesistenza di prova dell’asserita simulazione: in particolare – lamenta la ricorrente – è contraddittorio quanto fatto dai giudici di merito, nel senso che o si dà valore alla volontà manifestata dalle parti o alle modalità attuative del rapporto, pur se contrastanti con l’intento dichiarato. Inoltre – prosegue il ricorso – l’istruttoria non ha evidenziato gli elementi propri della subordinazione, nel senso che la mancanza di prova dell’associazione in partecipazione di per sè non avvalora il carattere subordinato del rapporto, che deve essere dimostrato dalla lavoratrice.

Doglianza sostanzialmente analoga viene svolta nel quarto motivo, sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

2- Il primo motivo di ricorso è infondato.

Dispone l’art. 2553 c.c.: “Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto”.

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata si evince che nel contratto stipulato per iscritto fra le parti non era stata pattuita alcuna deroga all’art. 2553 c.c., sicchè è ad ogni modo ininfluente (anche a tacer d’altro) quanto si afferma in ricorso circa la teorica possibilità d’una totale esclusione del rischio di Impresa in favore dell’associato.

Quanto alla partecipazione dell’odierna controricorrente agli utili, la gravata pronuncia ha accertato in punto di fatto, con motivazione scevra da vizi logici o giuridici, che in realtà T.R. percepiva un fisso mensile (via via aumentato nel corso degli anni), ma senza successivo conguaglio con gli utili maggiori o minori – poi effettivamente realizzati o con le perdite dell’impresa.

Ciò smentisce l’ipotesi che tale fisso mensile costituisse un mero acconto sul 15% di partecipazione agli utili (previsto nel contratto originariamente sottoscritto) e contraddice la natura del rapporto sostenuta in ricorso, poichè esclude del tutto quel rischio di impresa che costituisce elemento causale indefettibile del contratto di cui all’art. 2549 (cfr. Cass. n. 1692/15; Cass. n. 13179/10; Cass. n. 24871/08).

In ordine, poi, ai rendiconti della gestione dell’esercizio commerciale, l’assunto della ricorrente presupporrebbe una verifica delle risultanze istruttorie per accertare se, come e quando i rendiconti medesimi siano stati effettivamente approvati dalla lavoratrice o comunque messi a sua disposizione: ma si tratta di operazione ovviamente preclusa in sede di legittimità.

3- Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati, avendo l’impugnata sentenza accertato, con motivazione immune da vizi logico-giuridici, che il rapporto inter partes si è svolto con modalità del tutto diverse da quelle formalmente previste nel contratto di associazione in partecipazione originariamente stipulato, modalità che, globalmente considerate, depongono (come correttamente ha concluso la Corte d’appello) per la configurazione del rapporto medesimo come di lavoro subordinato e per l’attribuzione alla controricorrente della qualifica di gerente di negozio prevista dal CCNL di settore.

Invero, dalla sentenza impugnata emerge non solo l’esistenza d’una retribuzione fissa mensile con esclusione di ogni partecipazione al rischio di impresa, ma anche una prestazione lavorativa inserita nell’organizzazione aziendale e con uso di mezzi di produzione di esclusiva proprietà della società ricorrente, prestazione svolta entro i margini di autonomia propri della figura di gerente di negozio e del tutto diversi e inferiori a quelli formalmente delineati nel contratto di associazione In partecipazione originariamente sottoscritto.

In breve, non è esatto dire che la Corte di merito abbia qualificato il rapporto de quo come di lavoro subordinato sol per averne escluso la configurabilità in termini di associazione in partecipazione: in realtà i giudici d’appello hanno apprezzato (conformemente ad ampia giurisprudenza sul punto) indici sintomatici della subordinazione che non sono stati smentiti da risultanze di segno contrario.

Nè può ravvisarsi contraddizione alcuna nell’avere la gravata pronuncia esaminato in confronto tra loro, da un lato, il contratto sottoscritto e il relativo nomen iuris e, dall’altro, le modalità attuative del rapporto: è noto che il nomen iuris adoperato dalle parti non è vincolante, ma costituisce soltanto uno dei possibili elementi di cui il giudice può tenere conto nel momento in cui debba qualificare il tipo negoziale. Ed è appena il caso di ricordare che il potere di qualificare giuridicamente il contratto esula dall’autonomia negoziale dei privati (giurisprudenza da sempre costante, fin da Cass. n 2000/71) e dalla stessa potestà del legislatore (che non può fornire una propria interpretazione in contrasto con l’oggettiva natura di determinati contratti: cfr. Corte cost. n. 115/94).

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 212 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

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