Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18718 del 16/08/2010

Cassazione civile sez. III, 16/08/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 16/08/2010), n.18718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A CHERUBINI & FIGLI SRL (OMISSIS) (gia’ A. CHERUBINI &

FIGLI

S.N.C.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRI DONI

23, presso lo studio dell’avvocato TRABALZA FOLCO, rappresentata e

difesa dagli avvocati NISI FABIO, GUERRA RANIERO giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA TIGRE’ 37, presso lo studio dell’avvocato CAFFARELLI

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PETTOLLLO RICCARDO giusta delega a margine del contro ricorso;

– controricorrente –

e contro

S.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1229/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

emessa il 5/4/2005, depositata il 01/09/2005, R.G.N. 2231/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9/07/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato FABRIZIO VALENZI per delega dell’Avvocato RANIERO

GUERRA;

udito l’avvocato FRANCESCO CAFFARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’1 settembre 2005 la Corte di appello di Firenze accoglieva l’appello proposto da G.L. avverso la sentenza del 21 marzo 2002 del Tribunale di Siena che aveva accolto la domanda della Ditta Cherubini & Figli, condannando il G. e D.G., convenuti dalla Ditta, al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla Ditta per la sottrazione di una trattrice, venduta da essa Ditta al D. con patto di riservato dominio.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione la A.Cherubini & figli (gia’ Cherubini & figli s.a.s.), affidandosi a quattro motivi.

Resiste con controricorso il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Collegio che il punto centrale e preliminare alla decisione e’ costituito da quanto dedotto nel primo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto – art. 360 c.p.c., n. 3 – in relazione all’art. 112 c.p.c. e all’art. 1524 c.c.) e nel secondo motivo (violazione dell’art. 2291 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), che vanno trattati congiuntamente per la loro interconnessione.

Assume la ditta ricorrente che erroneamente il giudice dell’appello avrebbe dichiarato il difetto di legittimazione passiva del convenuto.

Al riguardo, il giudice dell’appello ha affermato che il patto di riservato dominio era stato trascritto ed era, quindi, opponibile al terzo acquirente e poiche’ terzo acquirente era la s.n.c. G., il G. persona fisica difettava della legittimazione passiva.

Questo argomentare, assume la ricorrente, sarebbe errato.

Il legittimato passivo in relazione alla revindica puo’ essere il terzo acquirente; legittimato passivo in relazione ad una pretesa risarcitoria e’ l’autore del danno.

Peraltro (secondo motivo) nella s.n.c, quale quella del G., tutti i soci sono illimitatamente responsabili e rispondono delle obbligazioni solidali, per cui ove legittimata passiva sia la societa’ anche il socio sarebbe legittimato passivo, nella specie il G. persona fisica.

Queste censure sono infondate.

Di vero, la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva (rectius il difetto di titolarita’ del rapporto controverso) – cosi’ si legge in sentenza – in quanto la trattrice fu venduta dal D. alla societa’ G. come risulta dalla fattura emessa dal D., dalla testimonianza dell’impiegata della G., addetta all’amministrazione della societa’ e perche’ il C. non aveva provato in modo rigoroso la titolarita’ del rapporto controverso in capo al convenuto.

Un simile argomentare e’ appagante sotto il profilo logico – giuridico.

Infatti, il socio di una societa’ in nome collettivo, che pur risponde solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali fondatamente – ha statuito la giurisprudenza di questa corte da cui non vi e’ motivo di discostarsi (Cass. n. 8956/06) – eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva qualora venga convenuto in giudizio non nella qualita’ di socio, ma in proprio, non potendo far valere in tal caso, in sede esecutiva, il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.

Restano assorbiti gli altri due motivi, atteso che la decisione impugnata si incentra e si limita a rilevare il difetto di titolarita’ del rapporto controverso, che e’ stato provato sussistere in capo alla societa’ e non al socio persona fisica.

Conclusivamente il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, atteso l’alterno esito delle fasi di merito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2010

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