Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18718 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27472-2017 proposto da:

C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROMAGNOLI MARCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 749/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dal cittadino gambiano C.I.. A sostegno della decisione ha condiviso il difetto di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente espresso dal giudice di primo grado. Il cittadino straniero ha dichiarato che lo zio, con il quale conviveva dall’età di tre anni, ne avrebbe decretato la condanna a morte, quando aveva compiuto venti anni, per sacrificarlo, essendo uno stregone di una setta ritualista. Aveva mostrato una cicatrice da arma da taglio per dimostrare il tentativo di ucciderlo da parte dello zio. Tale uso era corroborato dalle testimonianze di una cittadina nigeriana residente a Macerata che aveva confermato come la scelta dell’essere umano da sacrificare tra i parenti aumentasse le possibilità di ottenere ciò che si chiedeva alla divinità.

Il difetto di credibilità è stato colto nell’incongruità della lunga durata della convivenza con lo zio stregone in relazione alla decisione di sacrificare la vita del ricorrente all’età di vent’anni dopo averlo cresciuto e nella dedotta non conoscenza della appartenenza dello zio ad una setta che era dedita anche a sacrifici umani.

Doveva pertanto escludersi il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. a) e b).

Quanto alla lett. c) veniva rilevato che alla luce delle informazioni assunte (Commissione nazionale diritto d’Asilo) la situazione del Gambia non presentava situazioni di conflitto di tale intensità da determinare pericolo per la popolazione civile a prescindere da situazioni individuali specifiche.

Infine in relazione alla protezione umanitaria la Corte d’Appello ha rilevato la mancanza di allegazioni specifiche in relazione ai requisiti di legge.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero dell’Interno.

Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Corte d’Appello da rivolgersi ex art. 372 c.p.c. al giudice che ha emesso la pronuncia impugnata.

Nell’unico motivo di ricorso viene dedotta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla specifica censura rivolta anche al giudice d’appello riguardante la mancata informazione del ricorrente in relazione al suo diritto di essere audito da tutto il Collegio che componeva la Commissione territoriale e non solo da un componente. Viene anche lamentata la sottovalutazione del rischio soggettivo e derivante dalle condizioni generali del paese di origine per il rimpatrio del ricorrente.

La censura, da convertire in vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 (altrimenti inammissibile perchè del tutto errata nella indicazione quanto meno formale del vizio) è manifestamente infondata, alla luce della giurisprudenza costante di questa Corte cosi massimata:

In tema di richiesta di protezione internazionale, l’omissione dell’avvertenza allo straniero in merito alla possibilità di essere sentito dall’organo collegiale, anzichè da un singolo componente della speciale commissione amministrativa territoriale, non dà luogo alla nullità dell’audizione, che è pienamente consentita anche in forma monocratica, a meno che il difetto dell’avvertenza di legge – di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 12, comma 1-bis – abbia cagionato al richiedente asilo una specifica e sicura lesione dei suoi diritti fondamentali, circostanza che deve essere allegata in modo puntuale, e denunciata in sede di prima impugnazione giurisdizionale. (Cass. 19040 del 2018).

Infine, deve escludersi, nella specie, in quanto neanche dedotto, che la audizione svolta sia stata carente in relazione al concreto esercizio del diritto di difesa. Per il resto la censura è inammissibile perchè propone peraltro in modo del tutto generico una rivalutazione dei fatti esaminati insindacabilmente dal giudice del merito, alternativa a quella eseguita in sentenza con motivazione ampia ed adeguata.

Il ricorso in conclusione deve essere rigettato. In mancanza di parte intimata non vi è statuizione sulle spese processuali. Non sussistono le condizione per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, perchè il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 aprile 2019

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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