Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18718 del 01/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 01/07/2021), n.18718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17702-2019 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dagli avvocati PRIMO MAURI e CLAUDIA BARZAGHI;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4274/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO

MARIA CIRILLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso al Tribunale di Lecco, Sezione specializzata agraria, C.G. convenne in giudizio M.D., chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di affitto agrario intercorso tra le parti, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei canoni insoluti ed al rilascio dei terreni.

Si costituì in giudizio il convenuto alla prima udienza, eccependo la nullità del decreto di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 415 c.p.c., chiedendo la concessione di un termine per poter correttamente completare il proprio atto di costituzione al fine di dimostrare la sopravvenuta impossibilità della prestazione e la prescrizione del diritto al pagamento dei canoni.

Il Tribunale, rigettata l’eccezione di nullità del decreto e dichiarata la tardività delle eccezioni sollevate dal convenuto, accolse la domanda, dichiarò la risoluzione del contratto e condannò il M. al rilascio dei terreni ed al pagamento dei canoni insoluti, con il carico delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Milano, Sezione specializzata agraria, con sentenza del 30 novembre 2018, ha rigettato l’appello senza provvedere sulle spese del grado, attesa la contumacia dell’appellato.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso M.D. con atto affidato a due motivi.

C.G. non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 415,416 c.p.c., art. 163 c.p.c., comma 3, n. 7), e art. 164 c.p.c., nonchè degli artt. 3,24 e 111 Cost. e dell’art. 6CEDU.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni di cui al primo motivo.

Le due censure, richiamate le argomentazioni già svolte in primo e secondo grado, ribadiscono che la notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell’udienza, non contenendo l’avvertimento di decadenza che è invece previsto dal cit. art. 163, n. 7), sarebbe da considerare nulla, con conseguente nullità della sentenza, sussistendo la violazione del diritto di difesa e pienezza del contraddittorio. Il convenuto, infatti, non sarebbe messo, in tal modo, in condizione di esercitare pienamente il suo diritto di difesa.

Sussisterebbe, perciò, anche l’illegittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 cit., questione sulla quale la Corte costituzionale non si sarebbe in realtà pronunciata, perchè i provvedimenti indicati dalla Corte d’appello non hanno scrutinato la questione anche in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost..

3. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono privi di fondamento. Il ricorrente – pacifica essendo la circostanza della sua costituzione, in primo grado, soltanto alla prima udienza, con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio – lamenta che la mancata previsione, nell’art. 415 c.p.c., dell’avvertimento di cui al cit. art. 163, comma 3, n. 7), determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento, con conseguente lesione dei principi costituzionali suindicati e dell’art. 6 CEDU.

In realtà, come correttamente ha rilevato la Corte d’appello nella sentenza impugnata, la Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi in argomento con la sentenza n. 65 del 1980 e con l’ordinanza n. 191 del 1999. Quest’ultima, in particolare, ha dichiarato manifestamente infondata, con riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c., nella parte in cui non prevedono (diversamente da quanto stabilito per l’ordinario giudizio di cognizione) l’invito al convenuto a costituirsi nei termini di legge con l’espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini importa la decadenza dalle eventuali domande riconvenzionali e dalle chiamate di terzo in causa, in quanto le caratteristiche strutturali e procedimentali che distinguono il rito ordinario e quello speciale del lavoro (applicabile, quest’ultimo, alle controversie agrarie) sono tali da non consentire l’istituzione di raffronti nei quali sia ragionevole assumere il primo a modello di perfezione cui l’altro, pena l’incostituzionalità, sia tenuto ad adeguarsi e viceversa.

Rispetto a tale decisione, il richiamo che il ricorrente compie agli artt. 24 e 111 Cost. – parametri che, non essendo stati esaminati nell’ordinanza citata, giustificherebbero la necessità di un’ulteriore rimessione alla Corte costituzionale – non è tale da porre in luce una qualche effettiva novità della questione posta, tale da giustificare un’ulteriore rimessione al Giudice delle leggi. La circostanza che il ricorso venga notificato alla parte convenuta personalmente senza l’avvertimento che la mancata costituzione nei termini determina le decadenze di legge, infatti, non comporta alcuna lesione del diritto di difesa o del giusto processo; tanto più che la giurisprudenza costituzionale è pacifica nel senso che il legislatore gode di amplissima discrezionalità nella regolazione degli istituti processuali, salvo il limite della manifesta irrazionalità o dell’arbitrio.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, trattandosi di causa esente per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

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