Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18717 del 16/08/2010

Cassazione civile sez. III, 16/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/08/2010), n.18717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore Sig.ra Q.F.,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato BRUNO GIUSEPPE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

IMMOBILIARE 84 S.R.L. IN LIQ.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 173/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 08/11/2005, depositata il 10/03/2006 R.G.N. 1256/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l’Avvocato GIUSEPPE BRUNO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1994 il condominio di via (OMISSIS) e G. M. convenivano la s.r.l. Immobiliare 84 dinanzi al Tribunale di Pescara chiedendone la condanna all’eliminazione dei vizi e difetti, dell’immobile costruito e venduto, ovvero al pagamento dei costi per l’esecuzione dei lavori necessari, oltre al risarcimento dei danni.

La convenuta otteneva la chiamata in garanzia delle imprese Salvati e D’Armi, esecutrici delle opere. Interrotto il procedimento per il fallimento della ditta Salvati, veniva riassunto nei confronti della Immobiliare 84.

Il Tribunale dichiarava l’estinzione del giudizio.

La Corte di appello dell’Aquila rigettava l’appello con sentenza del 10 marzo 2006 rilevando come la riassunzione nei confronti della Immobiliare 84 era invalida perche’ avvenuta nei confronti del suo amministratore anziche’ liquidatore.

Ricorre per cassazione il condominio di via (OMISSIS) che ha altresi’ depositato memoria. L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo- il ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c., con riferimento agli artt. 2449, 2450 cod. civ. nella statuizione antecedente la riforma societaria introdotta con D.Lgs. n. 37 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto invalida la vocatio in ius del legale rappresentante dell’immobiliare 84 anziche’ del liquidatore della stessa, mentre invece, avvenuta la fase di liquidazione, questi e’ il legale rappresentante della societa’ e ad esso, presso i suo difensore, e’ stata notificata la riassunzione ed infatti il liquidatore si era gia’ costituito in giudizio conferendo mandato al medesimo difensore.

Correda quindi il motivo del quesito di diritto.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

In ogni caso il liquidatore si e’ costituito nuovamente sanando cosi’ ogni irregolarita’.

Correda il motivo del corrispondente quesito di diritto.

3.- Con il terzo motivo deduce: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 303, 305 e 291 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

In ogni caso, effettuata la riassunzione con il deposito del ricorso nel termine, ogni decadenza e’ preclusa e l’eventuale nullita’ della notifica di esso impone ’ assegnazione di un termine per il rinnovo.

Correda il motivo del corrispondente quesito di diritto.

I motivi, congiunti, sono fondati.

Va infatti riaffermato che l’eventuale erronea indicazione dell’organo della persona giuridica convenuta che ne ha la rappresentanza in giudizio determina la nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio solo quando si traduca in incertezza assoluta sull’identificazione dell’ente convenuto, mentre qualsiasi insufficienza nell’azione di esso non incidente sulla sua individuazione ne esclude qualsiasi nullita’.

Ribadito ino. tre che il termine perentorio previsto dall’art. 305 cod. proc. civ. ai fini della riassunzione del. giudizio interrotto, e’ riferibile solo al deposito del ricorso in cancelleria, sicche’, eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca piu’ alcun ruolo sulla fissazione successiva, ad opera del giudice, di un ulteriore termine per eseguire la notificazione prescritta dall’art. 303 cod. proc. civ., e che in caso di nullita’ della notificazione dell’atto riassuntivo il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio – come previsto dall’art. 291 cod. proc. civ. – l cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio, va altresi’ ribadito che la rinnovazione della notificazione alla parte e’ superflua se risulta che essa ne ha avuto conoscenza, come nel caso in esame in cui la s.r.l. Immobiliare 84 si e’ nuovamente costituita, dopo l’interruzione, in persona del suo liquidatore e quindi la vocatio in ius ha pienamente raggiunto il suo scopo.

4.- Con il quarto motivo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per omessa pronuncia su un motivo di appello specificatamente dedotto”.

Le spese liquidate erano assolutamente spropositate.

Correda il motivo del corrispondente quesito di diritto.

Il motivo e’ assorbito dall’accoglimento dei motivi che precedono.

5.- Concludendo il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per l’esame di merito. Il giudice di rinvio provvedera’ altresi’ a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di L’AQUILA. Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2010

 

 

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