Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18717 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 11/07/2019), n.18717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27251-2017 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MANIERI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1543/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 18/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ACIERNO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di l’Aquila ha rigettato la domanda di protezione internazionale proposta da D.A., di nazionalità maliana. A sostegno della decisione è stato dedotto che l’episodio di aggressione e ferimento del ricorrente non è credibile sia perchè generico e confuso sia perchè privo di giustificazione in relazione all’omessa denuncia alle autorità. Inoltre ha sottolineato la Corte d’Appello, l’effettiva portata intimidatoria della riferita aggressione pone dei notevoli dubbi perchè i genitori, morti dopo l’aggressione per un incidente stradale, e la sorella sono rimasti in Mali dopo l’allontanamento del ricorrente. Infine il ricorrente proviene da una regione del Mali, molto distante dall’area, situata a nord del paese, nella quale si sono verificati attacchi jihadisti. Dalle informazioni assunte è emersa una situazione, concentrata nel nord del paese, che pur se caratterizzata da violenze ed episodi terroristici è in via di stabilizzazione, dopo che si è insediata la Commissione verità e riconciliazione nel paese, guidata dal leader del partito dell’opposizione.

Deve, pertanto, escludersi, che la situazione della regione di provenienza del ricorrente, (Il Mali è una nazione con una superficie quattro volte superiore all’Italia e più estesa della Nigeria) integri la fattispecie di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14 lett. c), mentre il riscontrato difetto di credibilità esclude il riconoscimento delle altre ipotesi di protezione sussidiaria ed il rifugio politico.

Non sono state infine allegate situazioni specifiche di vulnerabilità.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero. Non ha svolto difese il Ministero dell’Interno.

Nel primo motivo viene dedotto che il rigetto della domanda di protezione sussidiaria (in particolare, alla luce dello svolgimento della censura, con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 14, lett. c), sia fondata su una motivazione meramente apparente o comunque contraddittoria. Viene aggiunto che non sono state considerate le condizioni di grave pericolosità e violenza diffusa del Mali.

La doglianza è inammissibile in quanto non censura la ratio decidendi relativa alla concentrazione della situazione di pericolosità in una parte diversa da quella di provenienza del ricorrente, tenuto conto dell’ampiezza della superficie del Mali. Essa inoltre è rivolta alla contestazione della valutazione insindacabile svolta dalla Corte d’Appello sulla pericolosità della area geografica di riferimento del ricorrente e più in generale del paese.

Nel secondo motivo viene dedotto il vizio di omessa motivazione in relazione al rigetto della protezione umanitaria. La censura è inammissibile perchè formulata in modo del tutto astratto e generico a fronte di una valutazione compiuta in concreto dalla Corte d’Appello sul difetto allegativo nella prospettazione difensiva del ricorrente.

Il ricorso è in conclusione inammissibile. In mancanza di parte intimata non vi è statuizione sulle spese processuali.

Non sussistono le condizionii per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, perchè il ricorrente risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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