Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18717 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36604-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3030/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lazio, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione cartelle di pagamento per IRPEF-ALTRO, ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio.

F.P. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992l, art. 31, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione dell’udienza.

Il motivo è fondato.

Va premesso che la data di trattazione dell’udienza deve essere comunicata dalla segreteria della Commissione Tributaria alle parti costituite almeno 30 giorni liberi prima (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31). Le comunicazioni alle parti sono eseguite: con posta elettronica certificata (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, e D.M. economia e finanze 26 aprile 2012);con avviso della segreteria della Commissione Tributaria, consegnato a mano o mediante spedizione postale in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16).

Nella fattispecie, a seguito di verifica del fascicolo dei gradi di merito, consentito a questa Corte in relazione all’error in procedendo dedotto, ha consentito a questa Corte di accertare che è stato inviato un elenco di documenti, fra cui l’avviso di trattazione udienza, comunicato all’Ufficio in data 13 marzo 2018 con rif. Mecc. 1902181-1, senza però una copia di detta comunicazione e dell’indirizzo di posta elettronica cui sarebbe stato inviato ovvero della ricevuta di ritorno della raccomandata che lo conteneva.

Tale indice non è di per sè idoneo a comprovare l’effettivo invio della comunicazione di trattazione udienza.

Va sul punto ribadito il principio di questa Corte secondo cui “nel contenzioso tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dell’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. (cfr. Cass. n. 18279/2018; 1786/2016, Cass. n. 11487/2013, Cass. n. 502/2017)

A tale principio non si è conformato il giudice di appello, che ha trattato il giudizio definendolo con la sentenza ivi impugnata, seppur in parziale accoglimento del gravame dell’Ufficio.

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza, conseguentemente, cassata con rinvio alla CTR della Lazio che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio che provvederà, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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