Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18716 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18716

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24120-2012 proposto da:

Z.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,

rappresentata e difesa dagli avvocati FABIO PATARNELLO, FRANCO

DELL’ANNA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE OPERA B.B.L., G.F.,

GA.LU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2885/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 20/12/2011 R.G.N. 817/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato PATARNELLO FABIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Brindisi del 19.1.2005 Z.L.- premesso di avere lavorato dall’anno (OMISSIS) per la Fondazione “OPERA B.B.L.” presso il centro di riabilitazione per malati psichici di (OMISSIS) come educatrice e con compiti amministrativi e di essere stata inquadrata dal (OMISSIS) con contratto di lavoro subordinato part time, agiva nei confronti della Fondazione, del suo Presidente sacerdote G.F. e del direttore amministrativo – colonello Ga.Lu. – chiedendo al Giudice del lavoro di:

Dichiarare la illiceità della modifica dell’orario di lavoro disposta unilateralmente dal direttore amministrativo, con nota nr. 240/2004;

Accertare la vessatorietà ed il carattere mobbizzante dei comportamenti tenuti nei propri confronti – a partire dagli anni (OMISSIS) – dal Presidente e dal direttore amministrativo;

Condannare la Fondazione nonchè in proprio ed in via solidale il suo Presidente ed il direttore amministrativo al risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale ed alla professionalità, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;

Ordinare alle parti convenute di astenersi dal porre in essere comportamenti mobbizzanti ai propri danni.

Il Tribunale di Brindisi – con sentenza nr. 177/2010 – in parziale accoglimento della domanda, dichiarava la illiceità della modifica dell’orario di lavoro ed accertava la natura mobbizzante delle condotte tenute dal Presidente della Fondazione – sacerdote G.F. – cui ordinava di astenersi dal tenere ulteriori condotte vessatorie. Rigettava il ricorso quanto alla condotta ascritta al direttore amministrativo nonchè la domanda di risarcimento del danno.

La Corte d’appello di Lecce – con sentenza del 18 novembre/-20 dicembre 2011 (nr. 2885/2011)- rigettava l’appello della Z..

La Corte territoriale preliminarmente evidenziava la formazione del giudicato interno sull’accertamento – quanto alle condotte del Presidente della Fondazione – di una fattispecie di mobbing.

La domanda di danno era stata tuttavia correttamente respinta dal giudice del primo grado.

Quanto al danno biologico, la fattispecie ricadeva ratione temporis nella disciplina del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 con conseguente esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, nei termini e con i limiti previsti dal D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 10. Sussisteva, pertanto, un preciso onere di allegazione del lavoratore quanto all’ esclusione dalla copertura assicurativa dell’INAIL o, alternativamente, quanto al risarcimento del solo danno differenziale; nella fattispecie di causa mancava invece qualsiasi allegazione, tanto nel senso della richiesta del solo danno differenziale che nel senso della esistenza dei presupposti per la esclusione della assicurazione INAIL. Quanto alla posizione del Presidente della fondazione il ricorso era costruito in termini di mobbing e di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. sicchè l’obbligo di risarcire il danno gravava in via esclusiva sul datore di lavoro e non su altri soggetti. La responsabilità aquiliana del Presidente – sacerdote G. – presupponeva invece la allegazione e la prova degli elementi costitutivi della azione, esposti in ricorso in maniera insufficiente o del tutto carenti.

Analoghe considerazioni valevano quanto alla posizione del convenuto Ga., per il quale peraltro la responsabilità aquiliana non era neppure in astratto ipotizzabile, per la insufficienza delle condotte a lui ascrivibili ad integrare il mobbing.

Quanto al danno alla professionalità, nel ricorso introduttivo mancavano allegazioni specifiche: la lavoratrice si limitava a descrivere alcune mansioni svolte precedentemente alla attribuzione dei compiti di educatrice, che non erano caratterizzate da contenuti elevati o da rapida obsolescenza e, quanto al demansionamento, lamentava un tentativo – non andato a buon fine – di assegnazione di mansioni inferiori (cura ed igiene personale degli ospiti) e la privazione dell’auto aziendale, elementi non idonei a provare il danno alla professionalità.

In ordine al danno esistenziale, era assente in ricorso qualsiasi allegazione dei pregiudizi sofferti alle normali attività relazionali in ambito extralavorativo.

Analogamente, il danno morale (pur volendo ipotizzare la configurabilità in alcune condotte del G. di una fattispecie di reato) non era in re ipsa ma doveva essere dimostrato in concreto; sul punto le allegazioni erano carenti ed inoltre la circostanza, emersa dalla attività istruttoria, che la ricorrente era stata talvolta notata piangere dai colleghi di lavoro non forniva la prova del nesso di causalità con la condotta mobbizzante. La lavoratrice aveva continuato a mantenere in essere il rapporto di lavoro, evidentemente considerando le condotte denunziate come meri fastidi ed ingerenze nella vita personale e non come sofferenze d’animo di particolare rilievo.

Per la Cassazione della sentenza ricorre Z.L., articolando tre motivi.

La Fondazione e gli intimati G.F. e GA.LU. non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – erroneità ed insufficienza della motivazione sul danno biologico.

Deduce, anche attraverso il richiamo ai motivi dell’appello:

– che l’esonero da responsabilità civile non era stato eccepito dal datore di lavoro e non poteva essere rilevato d’ufficio dal giudice, peraltro in mancanza di allegazioni circa la copertura assicurativa;

– che le condotte configuravano astrattamente fattispecie di reato sicchè la clausola di esonero non poteva essere applicata, dovendo essere accertata in via incidentale dal giudice civile la responsabilità penale;

– che la disciplina del D.P.R. n. 1124 del 1971, artt. 10 ed 11 non doveva essere applicata in caso di condotte illecite del datore di lavoro, poichè il sistema assicurativo- se diversamente ricostruito – si sarebbe esposto a fondati rilievi di incompatibilità con i precetti costituzionali degli artt. 3 e 24 e art. 38, comma 2;

– che in ogni caso il danno differenziale – seppure non espressamente richiesto nel ricorso introduttivo – era implicitamente contenuto nella richiesta di risarcimento del danno biologico sicchè il giudice avrebbe dovuto autonomamente liquidarlo.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile alla fattispecie di causa ratione temporis) prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio” laddove il testo previgente riferiva il medesimo vizio ad un “punto decisivo della controversia”.

Il termine “fatto” non può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo. (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152; nr. 26292/2014; nr. 2107/2012; nr 2805/2011).

Nel motivo la parte non indica un fatto storico rispetto al quale la motivazione sarebbe carente ma richiama le “ragioni” già esposte nel ricorso in appello, relative alla configurabilità di una concorrente responsabilità extracontrattuale dei convenuti ed ai rispettivi oneri di allegazione delle parti di causa nelle fattispecie in cui sia astrattamente configurabile una copertura assicurativa del danno da parte dell’INAIL e dunque la operatività dell’esonero da responsabilità civile del datore di lavoro D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 10.

E’ evidente che tali “ragioni” esulano dalla ricostruzione del fatto storico operata in sentenza, alla quale esclusivamente si riferisce, invece, il vizio della motivazione – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – denunziato con il motivo.

2. Con il secondo motivo la ricorrenza lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – erroneità ed incongruenza della motivazione in ordine al danno alla professionalità, al danno esistenziale ed al danno morale.

In punto di danno alla professionalità la ricorrente contesta, in linea teorica, che il danno debba necessariamente derivare da un “impoverimento mansionistico”, come assunto dalla Corte territoriale.

Deduce, in ogni caso, che la Corte aveva omesso di valutare una serie di elementi, indicati nel motivo: il divieto di partecipare agli incontri in direzione, cui aveva in precedenza costantemente preso parte; il progressivo isolamento dai colleghi; le immotivate e continue variazioni delle mansioni; la sospensione dal servizio disposta nei primi mesi del (OMISSIS) ed il successivo licenziamento del (OMISSIS), cui era seguita la reintegra giudiziaria in via d’urgenza; il mancato esercizio, nelle more della reintegra, delle funzioni di tutore di due minori ospiti della casa famiglia gestita dalla fondazione e la richiesta del Presidente della fondazione al Tribunale dei Minori per la revoca della funzione; la reprimenda fatta dal Presidente agli organizzatori di un corso di volontariato per la sua nomina come presidente del corso; la mancata convocazione, a decorrere dal (OMISSIS), alle assemblee della cooperativa sociale “Il buon samaritano”, costituita dalla fondazione, di cui era socia; la affissione in bacheca di una nota della dott. P. in cui si informava il personale che ella si era rifiutata di svolgere alcune mansioni, inferiori; la imposizione di turni di lavoro onerosi; i rimproveri di vario genere – tutti in forma scritta – e la irrogazione di una sanzione disciplinare, dichiarata illegittima in via giudiziaria; la consulenza di parte- che attestava il danno professionale ingiusto.

Le risultanze probatorie, complessivamente considerate, erano indicative del danno alla professionalità, anche nella forma del danno da perdita di chanches.

Analogamente, in punto di danno esistenziale non erano stati considerati gran parte dei comportamenti che erano alla base del mobbing:emarginazione, insinuazioni sulla sua vita privata, sistematica prolungata presenza nei pressi della sua abitazione nelle ore serali del Presidente della fondazione, sms provenienti della utenza privata del Presidente della fondazione di contenuto offensivo, inviti ad isolarla rivolti a terzi, ripercussioni sulla vita relazionale della patologia depressiva riconoscimento del danno esistenziale nella consulenza di parte.

Gli elementi ignorati erano lesivi della sua personalità e tali da determinare un danno esistenziale, inteso nella più ampia accezione di lesione del diritto alla libera realizzazione della propria personalità (art. 2 C.).

Sul danno morale la Corte di merito aveva rilevato la mancata allegazione ed il difetto di prova del nesso causale, affermando – rispetto alle manifestazioni di pianto – che la permanenza del rapporto di lavoro era indicativa del fatto che le condotte mobbizzanti erano avvertite come semplici fastidi piuttosto che come sofferenze. Tale valutazione era illogica e non teneva conto – neppure in ipotesi – della esigenza di non privarsi di una fonte di reddito. Il danno ed il nesso di causalità emergevano da quanto già esposto e dalle tre consulenze di parte.

Il motivo è inammissibile perchè non conferente rispetto ai contenuti della sentenza impugnata.

La Corte territoriale ha escluso il risarcimento delle voci di danno di cui trattasi per “inesistenza di specifiche allegazioni, tali da consentire il superamento di una valutazione della domanda in termini di apodittica pretesa di risarcimento fondata su un danno in re ipsa”.

Il rigetto della domanda è stato fondato, dunque, sulla ritenuta inesistenza di specifiche allegazioni sul danno sofferto nel ricorso introduttivo del giudizio.

La Corte di merito osserva;

– quanto al danno alla professionalità: “come nel ricorso introduttivo l’attrice si fosse limitata a descrivere alcune mansioni svolte e come con riferimento al preteso demansionamento si fosse limitata ad esporre un tentativo… elementi questi non sufficienti ad inferire un apprezzabile danno alla professionalità”;

– quanto al danno esistenziale: “essere assente in ricorso qualsiasi allegazione in ordine a pregiudizi alle normali attività relazionali svolte dalla Z. in ambito extralavorativo (cambio abitudini di vita ed altri pregiudizi al suo fare aredittuale cagionati dal mobbing) allegazione invece assolutamente necessaria “;

– quanto al danno esistenziale: “oltre alle mancate specifiche allegazioni sul punto, già stigmatizzate dal giudice di primo grado…”.

Onde adeguatamente censurare la statuizione, come richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, la parte ricorrente avrebbe dovuto contrappore a ciascuna delle carenze individuate nella sentenza impugnata le specifiche allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del giudizio, trascrivendo i relativi punti della domanda (e provvedere – poi- al deposito del ricorso introduttivo della lite, ex art. 369 c.p.c.).

Nel motivo invece la ricorrente evoca una serie di elementi di fatto che sarebbero emersi dalla prova sicchè censura un ipotetico difetto di prova e non di allegazione.

In ogni caso la ricorrente, in violazione del canone di specificità, omette di trascrivere (o di localizzare tra gli atti di causa) i verbali delle prove e dei documenti rilevanti e rimette alla Corte il compito di individuarli tra quelli riportati nella esposizione dei fatti di causa.

Non può essere esaminato il vizio denunziato in ordine alla statuizione di mancanza di prova del danno morale (statuizione fondata sulla continuazione del rapporto lavorativo) per difetto di interesse della parte ricorrente: dall’eventuale accoglimento del motivo non potrebbe infatti derivare la cassazione della sentenza, giacchè è già autonomamente idonea a sorreggere la decisione la affermata carenza di allegazione del danno, non adeguatamente censurata.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c. deducendo la omessa pronunzia della Corte di merito in punto di responsabilità extracontrattuale nonostante il motivo di appello specificamente proposto avverso la (parimenti) omessa pronunzia del giudice del primo grado.

Il motivo è infondato.

Non sussiste, infatti, il vizio dedotto giacchè il giudice dell’appello ha esaminato la domanda di responsabilità extracontrattuale (pagina 6 della sentenza impugnata), che ha rigettato, ritenendo carente la allegazione in ricorso degli elementi costitutivi della azione ex art. 2043 cc.: “la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. presuppone la allegazione e la prova, a carico del danneggiato, di tutti i diversi (rispetto alla responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c.) e specifici elementi costitutivi elementi nel ricorso esposti in maniera insufficiente se non addirittura del tutto carenti”.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Nulla per le spese, per la mancata costituzione degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA