Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18716 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18716 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GUIDA RICCARDO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28428/2010 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore

pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
IMPRESA EDILE DI MAZZA GIUSEPPE E C. SAS, TOMAINO ANGELO,
ROCCA ANGELA, MAZZA GIUSEPPE, TOMAINO SERAFINA.
– intimati avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria, sezione n. 8, n. 270/08/09, pronunciata il 19/06/2009, depositata
il 27/10/2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2018
dal Consigliere Riccardo Guida.

FATTI DI CAUSA
Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro
l’Impresa Edile di Mazza Giuseppe & C. Sas impugnava la cartella di

Data pubblicazione: 13/07/2018

RG n. 28428/2010
Cons. est. Riccardo Guida

pagamento, per ILOR 1992, chiedendone l’annullamento perché non
preceduta dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Con autonomo ricorso i soci Angelo Tomaino e Angela Rocca
impugnavano l’avviso di accertamento, per IRPEG 1992, emesso in rettifica
del reddito di partecipazione alla summenzionata società, cui essi
partecipavano nella misura del 25% ciascuno, deducendone l’illegittimità

dell’avviso di accertamento all’Ente commerciale.
L’Ufficio resisteva in giudizio deducendo che l’avviso di accertamento
diretto alla società era stato ritualmente notificato nel comune di San Pietro
Apostolo, in via della Repubblica, presso la sede legale della società,
coincidente con il domicilio del suo legale rappresentante Giuseppe Mazza;
in replica a tale linea difensiva la società, integrando con le controdeduzioni
i motivi di ricorso, eccepiva la violazione dell’art. 139 cod. proc. civ., in
quanto la consegna dell’atto era stata fatta a Eugenio Cittadino, qualificatosi
come genero convivente di Mazza Giuseppe, che tale non risultava in base
ai dati anagrafici del comune.
Il giudice di primo grado, riuniti i ricorsi, li accoglieva e la sua decisione
era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Calabria (hinc:
CTR), con la sentenza in epigrafe.
L’Ufficio ha proposto ricorso, con un motivo, per la cassazione della
pronuncia della CTR; la società e i soci coevocati Angelo Tomaino e Angela
Rocca, sono rimasti intimati.
Come disposto dalla Corte, con ordinanza interlocutoria 8/06/2017, n.
16743, l’Agenzia delle entrate ha esteso il contraddittorio ai soci Giuseppe
Mazza e Serafina Tomaino, quali parti del giudizio di merito; questi ultimi
non si sono costituiti in giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Unico motivo di ricorso: «Violazione dell’art. 60 del DPR 600/73 in
combinato disposto con gli artt. 139 e 145 c.p.c., in relazione all’art. 360
comma 1 n. 3 c.p.c.».
La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata, per avere respinto
l’appello in quanto l’avviso di accertamento nei confronti della società,

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per omessa indicazione dell’aliquota applicata e per difetto di notifica

RG n. 28428/2010
Cons. est. Riccardo Guida

indirizzato al legale rappresentante (quale atto presupposto rispetto
all’emissione della cartella impugnata), notificato mediante consegna a
persona di famiglia non convivente, è in contrasto con le norme appena
citate, secondo cui la notifica degli atti tributari è valida mediante la
consegna a persona di famiglia, dovendosi presupporre il rapporto di
parentela.

La CTR ha ritenuto che la notifica alla società, eseguita ai sensi del
combinato disposto degli artt. 60, d.P.R. n. 600/1973, 145 cod. proc. civ.,
139 cod. proc. civ., non si sia perfezionata perché l’atto è stato consegnato
a Eugenio Cittadino che, testualmente: «non ha mai convissuto con il
contribuente». (cfr. pag. 2 della sentenza).
Destinataria della notifica (seppure eseguita, come consentito dall’art.
139 cod. proc. civ., presso il suo legale rappresentante), in qualità di
contribuente, era la società, cosicché è erronea l’asserzione della CTR che
Eugenio Cittadino, cui è stato consegnato l’atto, non aveva mai convissuto
con il contribuente.
Ciò precisato, in ogni caso, ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod.
proc. civ., se il destinatario (ossia il legale rappresentante della società) non
viene trovato presso l’abitazione o l’ufficio etc., l’ufficiale giudiziario
consegna la copia (per quanto qui interessa) «a una persona di famiglia».
Nella specie – come suaccennato – è incontestato che colui che ha
ricevuto la consegna dell’atto (Eugenio Cittadino), in quanto genero di
Giuseppe Mazza, legale rappresentante dell’Impresa Edile di Mazza
Giuseppe & C. Sas, fosse «una persona di famiglia»; tanto era sufficiente,
quindi, per il perfezionamento della notifica ex art. 139 cod. proc. civ., che
non richiede che la persona di famiglia sia convivente con colui al quale
l’atto è indirizzato.
Si reputa di dare continuità all’orientamento della Corte, secondo cui:
«Ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ., la validità della
notificazione non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il
destinatario dell’atto (intesa, stricto sensu, come appartenenza allo stesso
nucleo familiare), poiché l’espressione usata dalla norma comprende non

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1.1. Il motivo è fondato.

RG n. 28428/2010
Cons. est. Riccardo Guida

soltanto ogni persona in rapporto di stabile convivenza con il destinatario /
ma anche i soggetti a lui legati da vincoli di parentela comportanti diritti e
doveri reciproci e, con questi, la presunzione che l’atto sarà da essi subito
consegnato al destinatario. Ne consegue che, nel caso in cui la persona di
famiglia, reperita dall’ufficiale giudiziario nella casa d’abitazione del
destinatario, accetti di ricevere l’atto senza riserve, la validità della

avere ricevuto l’atto, dia la dimostrazione che la presenza in casa del
familiare era del tutto occasionale e momentanea, non essendo invece
sufficiente ad inficiare la validità della notificazione dell’atto da lui ricevuto
la prova di una diversa residenza anagrafica (Cass. 939/1988).» (Cass.
31/10/2017, n. 25984).
Accolta la censura, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR, in diversa
composizione, per il riesame della vicenda, nel rispetto del principio di
diritto appena enunciato, e anche per la decisione sulle spese del giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale
della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di
legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2018

Il Presidente

notificazione può essere esclusa soltanto se il destinatario, il quale neghi di

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