Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18715 del 16/08/2010

Cassazione civile sez. III, 16/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/08/2010), n.18715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.S. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ODERZO 29,

presso lo studio dell’avvocato GREZZI LUCIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato LANZARONE PAOLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CAVOUR 108, presso lo studio dell’avvocato DI TORRICE

ANDREINA, rappresentata e difesa dall’avvocato CALANDRA GIROLAMO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2005 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 28/01/2004, depositata il

24/03/2005 R.G.N. 1123/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 marzo 2005 la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile il gravame di P.S. e M.G. nei confronti di F.G. avverso la sentenza del GOT di Termini Imerese, depositata in data 9 ottobre 2003, per tardivo deposito dei motivi di appello il 27 luglio 2004, essendo stata notificata la predetta sentenza al loro procuratore presso la cancelleria, ai sensi dell’art. 58 disp. att. c.c. e del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, comma 2 il 22 dicembre 2003, atteso che egli era iscritto all’ordine degli avvocati di Palermo e non aveva eletto domicilio nel luogo ove si era svolto il procedimento di primo grado, ne’ essendo idoneo, a tal fine, il domicilio indicato nell’appello immediato avverso il dispositivo di primo grado del 6 maggio 2003 con riserva di motivi, in cui era richiamato il domicilio contenuto nella memoria di costituzione di primo grado, poiche’ detto atto e’ inidoneo ad instaurare il giudizio di secondo grado.

Ricorrono per cassazione P.S. e M.G. cui resiste F.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deduce la ricorrente: a) Violazione e falsa applicazione del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 e degli artt. 285 e 170 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4″.

A norma dell’art. 285 c.p.c. la notifica della sentenza deve effettuarsi al procuratore costituito e poiche’ nell’appello con riserva di motivi costui aveva indicato il nuovo domicilio in Palermo, nel rispetto del dettato del R.D. n. 37 del 1934, art. 82, che impone di eleggere domicilio presso l’autorita’ giudiziaria dinanzi alla quale si svolge il giudizio, ivi doveva esser notificata la sentenza di primo grado.

Il motivo e’ fondato.

Infatti sia la procura conferita al difensore nel fatto di impugnazione immediata – art. 433 c.p.c., comma 2 nei procedimenti soggetti al rito del lavoro – sia l’elezione di domicilio ivi contenuta sono atti validi ed efficaci ad integrare il successivo atto di impugnazione – il cui termine decorre dalla notifica o dalla pubblicazione della sentenza completa di motivazione contenente i motivi. Pertanto, se con l’impugnazione con riserva di motivi il domicilio eletto presso il difensore e’ nel luogo ove ha sede il relativo giudizio, il destinatario della notifica di tale atto se intende far decorrere il termine breve per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 434 c.p.c., comma 2, ha l’onere di notificare la sentenza a detto domicilio, o non presso la cancelleria del giudice di primo grado, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 (ne’ ai sensi dell’art. 58 disp. att. cod. proc. civ. nei procedimenti in cui la parte puo’ stare in giudizio personalmente).

Percio’ la notifica effettuata dalla F. il 22 dicembre 2003 alle parti “e per esse al suo procuratore costituito …

elettivamente domiciliato nella cancelleria del Tribunale di Termini Imerese” e’ inidonea per la decorrenza del termine breve di impugnazione e conseguentemente l’appello di P.S. e M.G. del 27 luglio 2004 avverso la sentenza del GOT di Termini Imprese del 9 ottobre 2003 e’ tempestivo.

E’ assorbito il secondo motivo di ricorso per “Violazione o falsa applicazione artt. 160, 285 e 170 c.p.c., omessa e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della causa, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” con cui i ricorrenti lamentano che la notifica avvenuta presso la cancelleria del Tribunale e’ nulla perche’ effettuata alla parte personalmente anziche’ al procuratore costituito e che tale motivo non e’ stato esaminato dalla Corte di merito.

Concludendo il ricorso va accolto e la causa rinviata per l’esame di merito sull’appello proposto da P. e M..

Il giudice di rinvio provvedera’ altresi a liquidare le spese anche del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso; cassai la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di Appello di Palermo.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2010

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