Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18715 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18715 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 29414-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– ricorrente –

contro
AVIS AUTONOLEGGIO S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO
CAIAFA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a
margine del controricorso
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 191/37/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO depositata il 12.10.2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 13/07/2018

R.G. 29414/2011

RILEVATO CHE
l’Agenzia delle Entrate ricorre contro la società AVIS S.p.A. per la
cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione
Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello proposto avverso la
sentenza n. 141/16/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma
in accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente avverso cartella di

dovute, ai sensi dell’art. 36 bis DPR 600/73 e art. 54 DPR 633/72 «per
omesso o carente versamento di imposte e/o tardivo versamento>>,
sostenendo la contribuente che, essendo il bilancio infrannuale, ovvero
dall’1.7.2002 al 30.6.2003, l’aliquota IRPEG 2002 – 2003 erano,
rispettivamente, del 36% e del 3 4 °/o , mentre l’Ufficio aveva applicato
l’aliquota del 36% ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 388/2000 che aveva
ridotto l’aliquota a decorrere dall’1.1.2003, ivi incluso l’anno contabile
dall’1.7.2002 al 30.6.2003;
la CTP aveva dunque accolto il ricorso ritenendo che l’aliquota ridotta si
applicasse per le imposte dall’1.1.2003, e quindi anche alla presente
fattispecie;
l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 4 L. 289/2002, 1 L. n. 97/1977, 91 DPR
916/1986, in quanto erroneamente la CTR non aveva rilevato che l’acconto
sul reddito delle persone giuridiche, nel caso ci si avvalga, come nella
specie, del cd. metodo storico, deve essere calcolato assumendo come
imposta quella relativa all’anno precedente, così come indicata, al netto
delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nella
dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per contraddittorietà tra
motivazione e dispositivo, laddove nel dispositivo era stato accolto l’appello
della Società (proposto invece dall’Ufficio), e nella motivazione, da una
parte si confermava la validità dell’operato dell’Ufficio e dall’altra si
dichiarava di accogliere le tesi della Società;

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pagamento IRPEG 2002 a seguito del controllo automatizzato per imposte

R.G. 29414/2011

la società si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità
per tardività della notifica e l’infondatezza del ricorso
CONSIDERATO CHE
1. va esaminata preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso, che
è infondata, considerato che, essendo stata pubblicata la sentenza
impugnata in data 12.10.2010, il termine lungo di impugnazione, vigente

durante il periodo feriale, scadeva il 28.11.2011, e la notifica postale risulta
avviata il 28.11.2011, quindi in tempo utile;
2.1. il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la
contraddittorietà tra dispositivo e motivazione della sentenza gravata, va
esaminato per primo in quanto si risolve in una deduzione di nullità della
sentenza ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.;
2.2. questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di contenzioso
tributario, il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo (nella
specie, accoglimento dell’appello della contribuente, in luogo di rigetto
dell’appello dell’Ufficio) e pronuncia adottata in motivazione (nella specie,
rigetto delle doglianze dell’Ufficio appellante), che non incida sull’idoneità
del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue
componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione
giudiziale, non integra un vizio attinente al contenuto concettuale e
sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, emendabile con la
procedura prevista dall’art. 287 c.p.c. (applicabile anche nel procedimento
dinanzi alle commissioni tributarie), e non denunciabile con l’impugnazione
della sentenza (cfr. Cass. nn. 22433/2017, 29490/2008, 16488/2006);
2.3 nel caso di specie, dalla lettura della motivazione della sentenza
impugnata si coglie l’esplicita mancata condivisione del Giudice di merito
alle critiche esposte dall’Agenzia avverso la sentenza di primo grado che
aveva accolto il ricorso della società annullando la cartella di pagamento
impugnata («La Commissione … accoglie la tesi della società per quanto
riguarda gli acconti non precisi, ma già ridotti alle nuove aliquote IRPEG
34% … Dichiara non dovute le sanzioni ed interessi pretesi dall’ufficio…»);

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ratione temporis, aumentato di 46 gg. per la sospensione dei termini

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2.4 la statuizione di accoglimento dell’appello della società, espressa in
dispositivo, era dunque frutto univoco di errore materiale emendabile con la
procedura summenzionata;
2.5. la seconda censura va quindi disattesa;
3.1. il primo motivo di ricorso è invece fondato;
3.2. l’Agenzia, nella presente controversia, attinente l’insufficienza degli

d’imposta 2002, censura la sentenza della CTR per aver «individuato
erroneamente nell’art. 4 della Legge n. 289/2002 la norma regolatrice della
fattispecie laddove ha affermato … che “le norme tributarie da esaminare
relative agli ACCONTI IRPEG dichiarano che la base su cui calcolare gli
acconti d’imposta sarebbe l’anno d’imposta precedente ai sensi della legge
2002 n. 289 art. 4 e che eventualmente l’aliquota sarebbe quella relativa
all’anno in corso, tenuto conto che nel caso di specie l’anno contabile e
fiscale inizia l’1/07/2002 e termina il 30/06/2003, ove per l’anno 2002
l’aliquota IRPEG era del 36% e per l’anno d’imposta 2003 era del 34%”»;
3.3. orbene, sul piano normativo, l’art. 1 della L. n. 97/1997 vigente
ratione temporis dispone, a carico dei contribuenti soggetti all’Irpef o
all’Irpeg, l’obbligo di versare nel mese di novembre di ciascun anno, a
titolo di acconto dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in corso, un
importo pari al 98,5 °A) per cento dell’imposta relativa al periodo
precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti
d’imposta e delle ritenute d’acconto, nella dichiarazione dei redditi
presentata per il periodo stesso; è previsto, inoltre, che i soggetti all’Irpeg
il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l’anno solare
debbano effettuare il versamento nell’undicesimo mese dell’esercizio o
periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione
iniziato dopo il 30 giugno 1976;
3.4. la base per il calcolo dell’importo da versare a titolo di acconto,
come sopra indicato, è quindi l’imposta dovuta l’anno precedente a quello in
corso e la determinazione dell’acconto è effettuata in misura percentuale di
detta imposta pregressa; è questo il cosiddetto «metodo storico o
matematico» di calcolo dell’acconto d’imposta che, secondo quanto

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acconti IRPEG versati dalla società Avis Autonoleggio S.p.A. per l’anno

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disposto dal comma 4 dell’art. 2 della legge n. 97/1977 può essere
sostituito dal «metodo previsionale» nell’ipotesi di previsione di minori
redditi rispetto all’anno precedente; più in particolare, se il contribuente
ritiene che l’imposta dovuta per l’anno in corso sia inferiore a quella
dell’anno precedente, a causa della percezione di minori redditi ovvero per
effetto di maggiori detrazioni o crediti d’imposta o maggiori ritenute subìte,

determinare l’acconto sulla base dell’imposta stimata (metodo previsionale),
applicando ad essa la medesima misura percentuale che avrebbe dovuto
applicare all’imposta dovuta per l’anno precedente;
3.5. in base all’art. 91 del DPR n. 917/1986, modificato dalla L. n.
289/2002, art. 4, (vigente

ratione temporis)

l’imposta era inoltre

commisurata al reddito complessivo netto con l’aliquota del 36 per cento, a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001, e del 34 per
cento, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2003;
3.6. nella fattispecie, incontestato che la società contribuente abbia
utilizzato il primo dei metodi sopra indicati (ovvero quello basato sul c.d.
«dato storico»), la stessa risulta aver versato un importo, a titolo di acconto
IRPEG, assumendo a riferimento il reddito «risultante dalla precedente
D.U. Mod. Unico bil. al 30 giugno 2002», applicando la minore aliquota
IRPEG del 34% prevista per gli esercizi in corso all’1.1.2003;
3.7. considerato, tuttavia, che il metodo storico prevede che i
versamenti da effettuare a titolo di acconto siano determinati sulla base
delle imposte dovute per il periodo d’imposta precedente, basandosi
dunque, per la determinazione degli acconti, sui risultati dell’anno
precedente, la società contribuente era ~ tenuta a versare l’acconto
applicando l’aliquota dell’imposta liquidata per il precedente periodo
d’imposta (1.7.2001-30.6.2002), mentre nella specie risulta aver
commisurato i versamenti in acconto sulla base dell’imposta, con aliquota al
34%, che si prevedeva di determinare per l’anno di competenza (1.7.200230.6.2003);
3.8. la sentenza impugnata non risulta quindi conforme a tali principi di
diritto laddove ha ritenuto corretta la suddetta modalità di determinazione

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può, per il calcolo dell’importo dell’acconto, abbandonare il metodo storico e

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degli acconti IRPEG, «già ridotti alle nuove aliquote IRPEG 34%>>,
dovendo invece essere fatta applicazione dell’aliquota per l’anno di imposta
precedente (36%);
4. alla stregua di quanto fin qui illustrato va accolto il primo motivo di
ricorso, respinto il secondo, e la sentenza va cassata con rinvio alla CTR del
Lazio, in diversa composizione, che rivaluterà la vicenda processuale alla

delle spese del presente giudizio di legittimità
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, cassa la
sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità,
alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, in data 18.5.2018.
Il Presidente
(Giuseppe Locatelli)

stregua dei principi sopra enunciati e provvederà anche alla liquidazione

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