Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18715 del 11/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/07/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 11/07/2019), n.18715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7868-2018 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO

CESI, 72, presso lo studio dell’avvocato SCIARRILLO ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SGARBI PIETRO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1758/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 28/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE

ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 28 novembre 2017, in accoglimento del gravame del Ministero dell’Interno avverso l’impugnata ordinanza, ha rigettato la domanda di J.A., cittadino del Gambia, di riconoscimento della protezione internazionale;

la Corte ha ritenuto che il racconto del richiedente asilo (di avere subito violenze per avere resistito ad un esproprio da parte delle autorità locali e per avere fatto opposizione al partito vincitore delle elezioni nel 2011) fosse generico, poco credibile e inidoneo a dimostrare l’esistenza di motivi di persecuzione per motivi religiosi, politici ecc., o di pericolo di danno grave in caso di rimpatrio, ai fini della protezione sussidiaria; infine ha negato il riconoscimento della protezione umanitaria, non ravvisando una situazione di vulnerabilità;

l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria; il Ministero dell’interno non ha presentato controdeduzioni.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo, con il quale il ricorrente ha denunciato il mancato riconoscimento dello status di rifugiato, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della Convenzione di Ginevra e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), per avere ritenuto poco credibile il suo racconto, mentre egli aveva spiegato di essere stato accusato di sedizione nei confronti del Presidente e per questo imprigionato, è inammissibile, essendo diretto a sovvertire un apprezzamento di fatto plausibilmente operato dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato, oltre all’irrilevanza del generico rischio paventato rispetto ad un futuro incerto legato alle prossime elezioni politiche, il generale notevole miglioramento delle condizioni di sicurezza del Paese e la situazione di tranquillità in cui viveva la sua famiglia che non aveva subito aggressioni fisiche;

il secondo, il terzo e quarto motivo, con i quali è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b) e c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art.8, comma 3, e art. 27, comma 1 bis, per avere i giudici di merito omesso di valutare la situazione personale del ricorrente alla luce della situazione di instabilità e violenza del Gambia, omettendo di attivare i poteri-doveri officiosi di indagine, è inammissibile, essendo diretti a ottenere una nuova valutazione degli elementi probatori, al fine di sovvertire l’apprezzamento di fatto operato dai giudici di merito, i quali hanno escluso l’esistenza di rischio di danno grave in caso di rimpatrio, sulla base di informazioni aggiornate sulle condizioni socio-politiche del paese di origine di J adama Ansumana;

il quinto motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 10 Cost., per non avere la sentenza impugnata ravvisato una situazione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento della protezione per motivi umanitari, è inammissibile, risolvendosi anch’esso nella censura di apprezzamenti di fatto riservati ai giudici di merito;

il ricorso è quindi inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA