Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18715 del 10/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/09/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 10/09/2020), n.18715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13613-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10947/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto da parte di P.D., già dipendente del Ministero dell’Economia e delle finanze, dell’istanza di rimborso della maggior IRPEF versata nell’anno 2010, in relazione alla indennità aggiuntiva di previdenza da parte del Fondo di previdenza, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR, ha ritenuto che l’indennità complementare corrisposta dal Fondo di previdenza integrativo, assimilabile a “indennità equipollenti” ai sensi dell’art. 17 TUIR, quando sia formata esclusivamente dalle contribuzioni dei dipendenti, non è assoggettabile ad Irpef; e d’altro canto anche l’indennità supplementare corrisposta all’atto della cessazione dal servizio essendo formata esclusivamente da contribuzioni dei dipendenti, non è assoggettabile a Irpef.

Il contribuente è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 17 e 19 (TUIR), nonchè del D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2 e del D.P.R. n. 211 del 1981, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata sia nella parte in cui ha equiparato l’indennità aggiuntiva di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze alle “indennità equipollenti” al TFR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1; sia nella parte in cui ha ritenuto l’indennità supplementare corrisposta all’atto della cessazione dal servizio non assoggettabile a Irpef.

Il ricorso va accolto nei termini di seguito precisati.

Questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, 12 giugno 2003, n. 9430; Cass. sez. 5, 5 ottobre 2016, n. 19859; Cass. sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2458; n. 25396 del 25/10/2017) ha chiarito – tenuto conto pure della composizione del fondo in questione, alimentato (D.P.R. n. 1034 del 1984, art. 2) dai proventi della vendita di beni confiscati, dalle sanzioni pecuniarie e percentuali delle vincite del gioco del lotto, oltre ad altre indennità perequative pensionabili, e dunque, in massima parte, da premi di produttività e da incentivi legati all’attività d’istituto – che l’erogazione di detta indennità costituisce una forma di retribuzione differita che consente di ricondurla nell’ambito delle indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto, di cui agli artt. 17 – 19 TUIR, con conseguente assoggettamento a tassazione separata.

La sentenza impugnata ha erroneamente affermato la totale esenzione di detta indennità quanto all’IRPEF, laddove, invece, la domanda di rimborso del contribuente avrebbe dovuto essere accolta limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata, quale risultante dagli artt. 17 – 19 TUIR(cfr. in particolare comma 2-bis). (cfr. da ultimo, Cass. Sez. VI-5 n. 25396/2017 cit., conf. Sez. 5 -, n. 13800 del 22/05/2019; Cass. nn. 11126, 11127 e 11128 del 2017).

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, che si adeguerà al seguente principio di diritto: In tema di IRPEF, l’indennità supplementare corrisposta, all’atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, con applicazione di tassazione separata e non integrale.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2020

 

 

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