Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18715 del 01/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 01/07/2021), n.18715

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15912-2019 proposto da:

D.P.P., D.P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato VANNICELLI

FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CINQUEMANI SILVIA MARIA;

– ricorrenti –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 668/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO

FRANCESCO MARIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’avv. B.F. convenne in giudizio D.P.R. e D.P.P., davanti al Tribunale di Foggia, chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di compravendita dell’11 giugno 2008 col quale il primo aveva alienato al secondo un immobile di sua proprietà.

A sostegno della domanda espose, tra l’altro, di essere creditore della somma di Euro 11.333,08 nei confronti di D.P.R. a titolo di competenze professionali; che l’unico altro immobile di proprietà dello stesso era di valore irrilevante e comunque già assoggettato ad ipoteca; che entrambi i convenuti erano consapevoli del pregiudizio che l’atto arrecava alle sue ragioni di creditore e che era evidente l’intento fraudolento dell’atto compiuto.

Si costituirono in giudizio entrambi i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di vendita in questione e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dai convenuti soccombenti e la Corte d’appello di Bari, con sentenza del 15 marzo 2019, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Bari ricorrono D.P.R. e D.P.P. con un unico atto affidato ad un solo motivo. L’avv. Frederico Bitetti non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria.

In particolare, la doglianza rileva che l’atto oggetto di revocatoria sarebbe anteriore al sorgere del credito e che, pertanto, si sarebbe dovuta dimostrare l’esistenza della dolosa preordinazione al fine di pregiudicare le ragioni del creditore; tale prova non era stata fornita e il prezzo dell’immobile sarebbe stato pagato regolarmente, come da bonifici bancari prodotti e non contestati.

1.1. Il motivo, quando non inammissibile, non è comunque fondato.

La sentenza impugnata, con un accertamento in fatto adeguatamente motivato e sottratto a riesame in questa sede, ha rilevato che il credito dell’avv. Bitetti era anteriore di almeno un anno rispetto all’atto di vendita oggetto dell’azione revocatoria; che era irrilevante la natura litigiosa di quel credito; che l’atto arrecava un sicuro pregiudizio alle ragioni del creditore, posto che l’unico altro bene residuo in proprietà del venditore era di modesto valore ed ipotecato; che nessuna prova era stata data dell’effettivo pagamento del prezzo da parte del presunto acquirente; che la consapevolezza dell’evento dannoso da parte del terzo può consistere anche nella sola conoscenza generica del pregiudizio, che nella specie certamente sussisteva, posto che l’acquirente era il figlio di Raffaele Di Pace, il quale era a conoscenza delle vicende giudiziarie che riguardavano suo padre e l’avv. Bitetti.

1.2. A fronte di siffatte argomentazioni, la Corte osserva, innanzitutto, che il ricorso è formulato con una tecnica non rispettosa dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), perchè pone a fondamento della doglianza una serie di atti e di documenti senza dire se, come e dove essi siano stati messi a disposizione della Corte.

Oltre a ciò, il ricorso è evidentemente teso al riesame del merito, perchè sollecita l’accertamento di circostanze (quali l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto all’atto di compravendita, l’avvenuto versamento della somma della compravendita con bonifici etc.) che la Corte d’appello ha verificato in senso opposto rispetto a quello indicato dai ricorrenti.

Ciò premesso, è utile ricordare che questa Corte ha affermato che in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonchè, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (ordinanza 18 giugno 2019, n. 16221). Così come la giurisprudenza ha stabilito che la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1286).

E’ perciò evidente che la lamentata violazione di legge non sussiste.

Il motivo di ricorso, del resto, insiste nel ribadire, senza significative aggiunte o novità, le medesime censure già vagliate e ritenute infondate dalla Corte d’appello, senza provare il fondamento delle lamentate violazioni e non cogliendo con esattezza il complesso delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA