Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18714 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18714 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 29421-2011 proposto da:
C.A.L. ASSOCIAZIONE CRESCITA APPRENDIMENTO LAVORO IN
SCIOGLIMENTO, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato MARCO SABATINI, che
lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del
ricorso
– ricorrente –

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 158.28/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO depositata il 27.10.2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 13/07/2018

R.G. 29421/2011

RILEVATO CHE
l’ASSOCIAZIONE C.A.L. – CRESCITA APPRENDIMENTO LAVORO ricorre
contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza indicata in
epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva
accolto l’appello proposto avverso la sentenza n. 224/04/2009 della

proposto dal contribuente avverso silenzio rifiuto su istanza rimborso IRAP,
sul presupposto che dalla dichiarazione presentata per l’anno di imposta
2001 risultava un IRAP a credito, con richiesta, dunque, per aver versato
somme a titolo IRAP anche per l’anno 2006, del rimborso della differenza
tra le due somme;
l’associazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 3, 4 e 5 c.p.c., «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto»
sostenendo che l’appello dell’Ufficio avrebbe dovuto essere dichiarato
inammissibile sia in quanto tardivamente proposto sia perché l’unico motivo
sul quale era fondato non era stato proposto nel giudizio di primo grado;
con il secondo motivo ha denunciato falsa applicazione dell’art. 38, 1°
comma, DPR 602/1973, avendo la CTR accolto l’appello dell’Ufficio
ritenendo che la domanda di rimborso dovesse essere presentata entro il
termine di 48 mesi ivi previsto;
con il terzo motivo ha lamentato violazione dell’art. 92, 2° comma,
c.p.c. per avere la CTR disposto la compensazione delle spese di lite
rigettando la domanda da lite temeraria;
l’Ufficio si è costituito con controricorso, deducendo l’infondatezza del
ricorso
CONSIDERATO CHE
1.1 il primo motivo di ricorso è infondato;
1.2. quanto alla tardività dell’appello, che non sarebbe stata fatta
oggetto di rilievo dalla CTR, si osserva che la ricorrente, in relazione alla
notifica del ricorso in appello (7.11.2008), non ha tenuto conto della

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Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo in accoglimento del ricorso

R.G. 29421/2011

sospensione dei termini feriali nel computo del termine di 60 gg. decorrente
dalla notifica della sentenza (27.8.2008);
1.3. è parimenti infondata la censura relativa all’avere la C.T.R.
erroneamente ritenuto rilevabile d’ufficio, e quindi fondata, l’eccezione di
tardività della presentazione della richiesta di rimborso del credito IRAP per
l’anno di imposta 2001, formulata dall’Ufficio in appello;

compensazione il credito risultante dalla dichiarazione integrativa
tardivamente proposta, prevista in favore dell’amministrazione finanziaria
ed inerente a situazione non disponibile, può essere, infatti, rilevata d’ufficio
ed è, quindi, sottratta al regime delle eccezioni nuove (cfr. ex plurimis,
Cass. n. 5913/2017, 5862/2013);
2.1. è fondato il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente
denuncia violazione dell’art. 38 del DPR. n. 602/1973, che si assume
erroneamente applicato dalla CTR, laddove aveva affermato che la domanda
di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi, sebbene la fattispecie
in esame, di «eccedenza degli acconti rispetto all’imposta liquidata nelle
dichiarazioni», non fosse disciplinata dalla suddetta norma;
2.2. secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema
di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella
dichiarazione un credito di imposta, l’azione volta al relativo recupero è
sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. n.
7706/2013); in particolare, l’indicazione nella dichiarazione di un credito
d’imposta costituisce istanza di rimborso per la somma esposta in
dichiarazione, occorrendo, invece, per un importo superiore, ritenuto
spettante e non indicato in dichiarazione, presentare istanza ex art. 38 del
d.P.R. n. 602 del 1973, nel termine perentorio prescritto, decorrente dalla
data in cui il versamento o la ritenuta sono stati effettuati (cfr. Cass. n.
25256/2017, in cui la Corte ha cassato – decidendo nel merito – la sentenza
impugnata che aveva accolto il ricorso avverso parziale diniego di rimborso
in favore di contribuente che, evidenziato l’errore commesso in
dichiarazione, aveva formulato istanza di rimborso dell’ulteriore somma
decorso il termine perentorio di diciotto mesi);

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1.4. la decadenza del contribuente dalla facoltà di portare in

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2.3. orbene, nel caso di specie, la richiesta di rimborso si riferisce ad
un credito indicato nella dichiarazione annuale IRAP 2000, dalla quale
risultava un credito di imposta di £. 66.182.000 (€ 34.180,15), credito che
non risulta essere stato contestato né rettificato dall’Ufficio;
2.4. si era dunque in presenza di un credito di imposta non contestato
dall’Ufficio e già desumibile dalla dichiarazione presentata dalla contribuente

quindi ritenersi caducate perché non fatte valere nel termine di decadenza
previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, come invece
affermato nella sentenza impugnata, che va conseguentemente cassata e
rinviata alla CTR del Lazio, per decidere nuovamente della vertenza,
attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati;
3.1. in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso è
assorbita la terza censura, con cui la ricorrente si duole che la CTR abbia
compensato le spese di lite, per temerarietà della resistenza in giudizio
dell’Ufficio;
3.2. spetta, invero, al giudizio di rinvio provvedere, anche d’ufficio, alla
regolamentazione delle spese relative a tutte le fasi del giudizio di merito,
secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e 92 c.p.c. da rapportare
unitariamente all’esito finale della causa;
4. in conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo
ed assorbito il terzo, la causa va rimessa, per quanto detto, alla CTR del
Lazio, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente
giudizio di legittimità.

P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso limitatamente al secondo motivo, respinto il
primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa,
anche per le spese di questa fase, alla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione,
Sezione Tributaria, in data 18.5.2018.

per l’anno 2000 e le ragioni dell’associazione contribuente non potevano

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