Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18713 del 23/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 23/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 23/09/2016), n.18713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7313-2014 proposto da:

A.A., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 798/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 03/05/2013, R.G. N. 1223/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO per delega ALESSANDRO

CARRUBBA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il 3 maggio 2013), nella contumacia del Ministero dell’Economia e delle Finanze (d’ora in poi: MEF), riformando la sentenza n. 4312/2007 del Tribunale di Messina, rigetta la domanda azionata dai lavoratori e compensa le spese relative ad entrambi i gradi di merito.

La Corte d’appello di Palermo, per quel che qui interessa, precisa che:

a) i ricorrenti – tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, con mansioni di ufficiali giudiziari o aiutanti ufficiali giudiziari – con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, hanno chiesto di ottenere, per il periodo successivo al 1999, l’erogazione della voce stipendiale come prima loro erogata in base al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, comma 2, rilevando che la relativa corresponsione aveva subito una interruzione dall’1 gennaio 1998 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 237 del 1997), ma che, per gli anni (OMISSIS), la questione è stata risolta con la L. 13 febbraio 2001, n. 11, che ha riconosciuto agli interessati una erogazione corrispondente nella misura a quanto corrisposto per il 1997;

b) nel complesso quadro normativo in cui si inscrive la presente controversia, la suddetta L. n. 11 del 2001 si configura come un intervento derogatorio del legislatore, finalizzato alla definizione delle questioni sorte a causa della mancata liquidazione dei compensi in favore dei singoli ufficiali giudiziari, con riguardo agli anni (OMISSIS);

c) per gli anni successivi al 1999 – e quindi per il periodo che qui interessa – non esiste analoga disposizione che consenta di applicare il criterio individuato dal legislatore del 2001 come strumento transattivo di carattere alternativo rispetto all’espletamento della procedura delineata dal D.P.R. n. 1229 del 1959;

d) pertanto la sentenza appellata non risulta conforme a diritto, in quanto ha riconosciuto il credito degli attuali appellati nello stesso importo loro attribuito per l’anno 1997, oltretutto facendo erroneamente applicazione della liquidazione in via equitativa, che si può applicare solo in caso di impossibilità della determinazione dell’importo dovuto;

e) tale ultima condizione, infatti, non ricorre nella specie in quanto il Ministero della Giustizia e il MEF avevano sottolineato di aver liquidato ai lavoratori quanto dovuto per l’emolumento in oggetto con decreti del 14 marzo 2003 e del 30 gennaio 2004 e gli interessati non hanno validamente contestato la addotta incompletezza dei dati relativi a quanto riscosso, essendosi limitati a denunciarne la non “veridicità” soltanto con riguardo alla entità dell’importo inferiore rispetto a quella precedentemente prevista.

2.- Il ricorso di M.M. e degli altri numerosi litisconsorti indicati in epigrafe, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per tre motivi; resiste, con controricorso, il Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi dei motivi di ricorso.

1.- Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1.- Con il primo motivo si denunciano: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c.; b) violazione del giudicato formatosi su un capo autonomo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato; c) violazione dell’art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di appello.

Si sostiene che la Corte territoriale, nell’affermare che i ricorrenti in primo grado non hanno provato l’inesattezza dell’adempimento ministeriale, non ha considerato che il Tribunale aveva specificamente preso in considerazione l’allegazione difensiva del Ministero resistente e, anche sulla base della contestazione dei lavoratori, non l’aveva accolta, considerando provato l’inesatto adempimento del datore di lavoro.

Di conseguenza, il primo Giudice, dopo aver rilevato che il Ministero aveva proceduto alla liquidazione della voce stipendiale in contestazione sulla scorta di dati frammentari e incompleti, aveva ritenuto applicabile l’art. 432 c.p.c., procedendo alla liquidazione equitativa di quanto richiesto, nella motivata impossibilità di determinare l’esatto ammontare della voce stipendiale medesima.

Il suddetto capo autonomo della sentenza di primo grado, nel quale è stato considerato provato l’inesatto adempimento, non è stato specificamente impugnato dal Ministero, pertanto esso è passato in giudicato e non poteva più essere posto in discussione dalla Corte d’appello.

1.2.- Con il secondo motivo si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Si rileva che la questione decisiva del presente giudizio è quella riguardante l’esatto o inesatto adempimento da parte del Ministero convenuto per effetto dei D.Dirig. 14 marzo 2003 e D.Dirig. 30 gennaio 2004.

Tale questione decisiva non sarebbe stata esaminata dalla Corte territoriale che, senza adeguata motivazione, ha affermato che i calcoli ivi contenuti non sarebbero stati contestati, mentre il ricorso introduttivo era incentrato proprio su tale contestazione e, d’altra parte, il giudice di primo grado aveva ritenuto la contestazione stessa fondata.

1.3.- Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 342, 112 e 432 c.p.c..

Si sostiene che la Corte d’appello dove ha dichiarato non conforme a diritto la liquidazione in via equitativa effettuata dal primo Giudice prendendo come riferimento i dati di riscossione del 1997, che peraltro erano gli unici pacifici tra le parti: a) si sarebbe pronunciata ultra petita – perchè il Ministero, nel proprio atto di appello, ha censurato il ricorso alla liquidazione equitativa in quanto tale, ma non il criterio equitativo applicato dal Tribunale; b) inoltre avrebbe travisato il ragionamento operato dal primo giudice ai fini dell’applicazione dell’art. 432 c.p.c..

2 – Esame delle censure.

2.- Il ricorso non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte.

3.- In ordine logico vanno esaminati in via prioritaria – e insieme, in quanto propongono questioni connesse – il primo e il terzo motivo, che non sono fondati.

3.1.- Al riguardo va ricordato che, per consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, ai sensi dell’art. 342 c.p.c. – di cui si denuncia la violazione in entrambi i suddetti motivi – il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicchè non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (vedi, per tutte: Cass. 26 gennaio 2016, n. 1377; Cass. 11 gennaio 2011, n. 443; Cass. 12 maggio 2006, n. 11039; Cass 16 gennaio 2002, n. 397).

A ciò va aggiunto che, per altrettanto fermo indirizzo, la formazione della cosa giudicata per mancata impugnazione su un determinato capo della sentenza investita dal gravame, può verificarsi soltanto con riferimento ai capi della stessa sentenza completamente autonomi, in quanto concernenti questioni affatto indipendenti da quelle investite dai motivi di impugnazione, perchè fondate su autonomi presupposti di fatto e di diritto, tali da consentire che ciascun capo conservi efficacia precettiva anche se gli altri vengono meno, mentre, invece, non può verificarsi sulle affermazioni contenute nella sentenza che costituiscano mera premessa logica della statuizione adottata, ove quest’ultima sia oggetto del gravame (vedi, tra le tante, Cass. 8 gennaio 2015, n. 85 e Cass. 4363 del 2009).

Pertanto, l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata si verifica solo quando le parti della sentenza siano del tutto autonome l’una rispetto all’altra e non anche quando la parte non impugnata si ponga in nesso consequenziale con l’altra e trovi in essa il suo presupposto, perchè in tal caso gli effetti dell’accoglimento dell’impugnazione si estendono ai capi dipendenti o che ne costituiscano un consequenziale sviluppo, pur se non espressamente e direttamente investiti dall’impugnazione e dalla pronuncia (Cass. n 6494 del 1988, n. 438 del 1996, n. 2747 del 1998, n. 2062 del 2001, n. 9141 del 2007, n. 85 del 2015 cit.).

3.2.- In base ai suddetti principi – diversamente da quel che sostengono i ricorrenti – è da escludere che, nella specie, si sia formato il giudicato sia sulla inesattezza dell’adempimento ministeriale (primo motivo), sia sul parametro della liquidazione equitativa applicato dal primo giudice (terzo motivo), in quanto:

a) l’affermazione e valutazione dell’inesattezza dell’adempimento da parte ministeriale costituisce il necessario presupposto su cui è stata basata la scelta del Tribunale di procedere alla liquidazione in via equitativa, sicchè è da escludere che si tratti di una statuizione costituente “capo autonomo della sentenza”, come tale suscettibile di formare oggetto di giudicato (anche) interno, in quanto essa non ha di per sè certamente risolto una questione controversa, avente una propria individualità ed autonomia, si da integrare astrattamente una decisione del tutto indipendente rispetto alla applicazione della liquidazione in via equitativa (vedi, in tale senso, ex plurimis: Cass. 17 maggio 2001, n. 6757; Cass. 23 gennaio 2002, n. 738; Cass. 3 luglio 2003, n. 10527; Cass. 5 settembre 2005, n. 17767);

b) priva della suddetta autonomia è, all’evidenza, anche la scelta operata dal primo giudice di adottare come parametro per la suddetta liquidazione l’importo attribuito ai lavoratori per l’anno 1997, in quanto tale scelta risulta meramente strumentale rispetto alla liquidazione equitativa effettuata.

Come si afferma nella sentenza della Corte d’appello di Palermo attualmente impugnata non contestata sul punto – nell’atto di appello, il Ministero della Giustizia, ha sostenuto l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della liquidazione in via equitativa, deducendo, per tale ragione, l’erroneità della sentenza di primo grado.

E’ chiaro, pertanto, che una simile impugnazione, per la sua ampiezza, coinvolgeva sia il presupposto sia lo strumento adoperato dal primo giudice per effettuare la liquidazione del danno in via equitativa.

3.4.- Di qui l’infondatezza dei profili prospettati – sia nel prima sia nel terzo motivo – in ordine al supposto giudicato interno che si sarebbe formato sui due anzidetti aspetti della sentenza di primo grado.

Tale infondatezza ha carattere assorbente rispetto a tutte le altre censure proposte con il primo e il terzo motivo stessi.

4.- Il secondo motivo è, invece, inammissibile, in quanto, al di là della formulazione della rubrica, nella sostanza le censure con esso proposte risultano prospettate in modo non conforme all’art. 360 c.p.c., n. 5 – nel testo successivo alla modifica ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis – in base al quale la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 9 giugno 2014, n. 12928).

Nella specie tale evenienze non ricorrono.

4.1.- Va precisato, peraltro, che la Corte palermitana ha ritenuto, con congrua e logica motivazione, inesistenti gli stessi presupposti per fare ricorso al liquidazione equitativa, in conformità con l’indirizzo consolidato di questa Corte secondo cui il giudice può decidere discrezionalmente di applicare soltanto quando sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, avendo la suddetta liquidazione la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso (vedi, per tutte: Cass. 8 gennaio 2016 n. 127; Cass. 19 dicembre 2011, n. 27447).

Ed ha anche aggiunto di considerare la scelta del parametro utilizzato per effettuare tale liquidazione in sè contraria a diritto, visto che per gli anni successivi al 1999 – e quindi per il periodo che qui interessa – non esiste una disposizione analoga a quella derogatoria ed eccezionale prevista dalla L. 13 febbraio 2001, n. 11, la quale ha riconosciuto agli interessati, per gli anni (OMISSIS), una erogazione di uguale entità a quanto corrisposto per il (OMISSIS).

4.2.- Deve essere sottolineato, infine, che la Corte d’appello, ha desunto la insussistenza della condizione imprescindibile per fare ricorso al suddetto tipo di liquidazione – rappresentato dalla impossibilità della determinazione dell’importo dovuto – dalla circostanza che il Ministero della Giustizia e il MEF avevano sottolineato di aver liquidato ai lavoratori quanto dovuto per l’emolumento in oggetto con Decreti 14 marzo 2003 e Decreto 30 gennaio 2004 e aggiungendo che gli interessati non hanno validamente contestato la addotta incompletezza dei dati relativi a quanto riscosso, essendosi limitati a denunciarne la non “veridicità” soltanto con riguardo alla entità dell’importo.

Quest’ultima statuizione, comunque, non viene neppure validamente contestata nel presente ricorso, nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione da intendere alla luce del canone generale “della strumentalità delle forme processuali” – in base al quale il ricorrente che denunci il difetto di valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare nel ricorso specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito (trascrivendone il contenuto essenziale), fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, che è quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verificare la sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifiche degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia chiaro e sintetico (vedi, per tutte: Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726).

3. – Conclusioni.

5.- In sintesi, il ricorso deve essere respinto.

La peculiarità fattuale della controversia in esame, la natura delle questioni trattate e la diversa soluzione, rispettivamente, adottata dai giudici dei due gradi di merito giustificano la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa, tra le parti, le spese del presente giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione lavoro, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA