Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18713 del 16/08/2010

Cassazione civile sez. III, 16/08/2010, (ud. 10/06/2010, dep. 16/08/2010), n.18713

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato D’ALESSIO

ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FIACCAVENTO MARIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

PROVINCIA REGIONALE SIRACUSA;

– intimato –

e sul ricorso n. 1820-2006 proposto da:

PROVINCIA REGIONALE SIRACUSA (OMISSIS), in persona del Presidente

della Giunta Provinciale, pro tempore Siq. M.B.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VENEZIA, 11, presso lo

studio dell’avvocato ZANCHINI DI CASTIGLIONCHIO GIAN PAOLO C/O ST

LOVELLS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROMANO

PIETRO giusta delega a margine del controricorso;

– ricorrente –

e contro

A.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1029/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 13/10/04, depositata il 23/10/2004

R.G.N. 931/1002/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/0

6/2010 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rieletto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23 ottobre 2004 la Corte di appello di Catania dichiarava il concorso di colpa – ammissibile anche nel caso di responsabilità della P.A. e del privato – di A.F. nella misura del 40%, conducente di una moto Kawasaky 600 su cui era trasportato P.M.e, e della Provincia di Siracusa nella misura del 60%, ente proprietario della strada su cui, a causa di una buca trasversale all’asse stradale per i lavori in corso, sulla corsia di marcia dell’ A., alla sua destra ed in curva, costituente insidia o trabocchetto perchè all’epoca non adeguatamente segnalata, e quindi obbiettivamente invisibile soprattutto nelle ore serali, questi avendo tentato di evitarla, era finito nella corsia opposta, anche a causa della eccessiva velocità tenuta, rilevabile dalle lunghe tracce di frenata, non riconducibili soltanto alla presenza di brecciolino, e dai notevolissimi danni riportati dal suo veicolo e dalla Fiat Panda contro cui egli era andato a collidere, procedente nella sua carreggiata, finendo rovinosamente a terra insieme a colui che trasportava. Quindi la Corte conformava la liquidazione dei danni effettuata dal giudice di primo grado non avendo l’ A. provato il danno patrimoniale derivato dall’invalidità permanente del 14% riconosciutagli, ed essendo il danno estetico ricompreso in quello biologico, liquidato come il danno morale, entrambi valutabili equitativamente, mentre l’omessa valutazione di ulteriori spese mediche non era dimostrata.

Ricorre per cassazione A.F. cui resiste la Provincia Regionale che ha altresì proposto ricorso incidentale. Il ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente devono esser riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

1.1 – Con il primo motivo – “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 2043 cod. civ. e 1227 cod. civ. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Motivazione insufficiente e contraddittoria: art. 360 c.p.c., n. 5 “- l’ A. lamenta che la Corte di merito abbia ravvisato il concorso di colpa con la sua condotta benchè abbia accertato l’insidia o il trabocchetto della strada, in violazione del principio dell’incompatibilità logica tra le due cause.

Il motivo è infondato.

Costituisce principio consolidato, da riaffermare, quello secondo cui la responsabilità per il comportamento colposo della P.A. in caso di insidia o trabocchetto stradale – che trova fondamento nella General klausel di cui all’art. 2043 del c.c. – è astrattamente compatibile con il concorso del comportamento colposo del danneggiato, che perciò il giudice di merito deve valutare per stabilire la concreta entità dell’apporto causale dell’uno e dell’altro nella produzione dell’evento dannoso poichè, a norma dell’art. 1227 c.c., comma 1, quello cagionato dal danneggiato non è danno ingiusto e perciò non è risarcibile. (Cass. 5445/2006).

1.2 – In subordine il ricorrente principale lamenta l’illogicità e contraddittorietà della motivazione per avergli addossato un rilevante concorso di colpa malgrado l’affermata imprevedibilità ed invisibilità della buca. Ancora in subordine lamenta l’insufficiente ed inadeguata motivazione della Corte di merito in relazione alla presenza di polvere e brecciolino sulla strada che svuotava di significato le tracce di frenata tant’è che il C.T.U. aveva affermato che non era possibile stabilire la velocità tenuta dalla moto.

La censura, volta ad ottenere una diversa valutazione dei fatti, è inammissibile.

2.- il medesimo, con il secondo motivo – “Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall’appellante: art. 360 c.p.c., n. 5” – lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente interpretato la doglianza soffermandosi sulla locuzione “pretermesso” mentre in realtà intendeva lamentare l’insufficienza della liquidazione del danno a punto percentuale – L. 2.500.000 – così come in relazione alle spese la doglianza si riferiva alla documentazione in atti.

Il motivo è inammissibile.

Ed infatti da un lato non indica le ragioni per cui la somma – neppure specificata – liquidata equitativamente è inidonea a risarcire il danno biologico; dall’altro non osserva l’onere di autosufficienza del ricorso omettendo di richiamare i documenti di cui lamenta l’omesso esame.

3.- Con il terzo motivo – “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 2043 e 2059 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3” lamenta il mancato autonomo risarcimento del danno estetico incidendo le cicatrici sul volto sui rapporti interrelazionali.

Il motivo è infondato.

Va riaffermato infatti – Cass. 13391/2007, S.U. 26972/2008 – che in tema di risarcimento del danno, il pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all’interno del danno non patrimoniale, ed in particolare di quello biologico, inclusivo di ogni. pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, ivi compreso il danno alla, vita di relazione, a meno che esso abbia provocato ripercussioni negative non soltanto su un’attività lavorativa già svolta, ma anche su un’attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all’età, a sesso del danneggiato e ad ogni altra utile circostanza particolare, nel quale caso può essere riconosciuto per esse in danno patrimoniale purchè venga fornita una prova rigorosa di una concreta riduzione del reddito conseguente alle menomazioni subite.

A questo principio si è attenuta la sentenza impugnata e perciò il motivo va respinto.

4.- Con il ricorso incidentale – “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e 1227 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) Motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5)” – la Provincia Regionale di Siracusa lamenta che la Corte di merito pur riconoscendo l’eccessiva velocità tenuta dall’ A., non ne ha ritenuto la causa esclusiva nella determinazione del sinistro.

Il motivo, volto ad ottenere una diversa salutazione del nesso di causalità, è inammissibile.

5.- Concludendo i ricorsi vanno respinti. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 agosto 2010

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