Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18713 del 13/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 18713 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: DELL’ORFANO ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso n. 11247-2011 proposto da:
F.LLI PAOLINI S.r.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato
MARCELLO CARDI, rappresentata e difesa dall’Avvocato CARLO CALVIERI
giusta procura speciale estesa a margine del ricorso
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ope legis
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/03/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’UMBRIA depositata 1’11.3.2010
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.5.2018
dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO

Data pubblicazione: 13/07/2018

..

R.G. 11247/2011

RILEVATO CHE
la società F.LLI PAOLINI S.r.L. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate per
la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione
Tributaria Regionale dell’Umbria aveva respinto l’appello proposto avverso
la sentenza n. 17/1/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di
Perugia, in rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso avviso di

fatturati e contabilizzati;
la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre
motivi;
con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma,
n. 4 e n. 3 c.p.c., «nullità della sentenza o del procedimento» nonché
violazione dell’art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992 per avere la CTR
omesso di esaminare integralmente la documentazione prodotta dalla
ricorrente, limitandosi ad un esame a campione;
con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 5 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, lamentando <>;
l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo
l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso
CONSIDERATO CHE
1. il primo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che nel suo
contesto trovano formulazione, al tempo stesso, censure aventi ad oggetto
violazione di legge e nullità della sentenza, senza che sia stata evidenziata
specificamente la trattazione delle doglianze relative alla nullità per «vizi
dell’attività processuale» ed all’interpretazione o all’applicazione delle

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accertamento IVA IRES IRAP 2004 con recupero a tassazione per ricavi non

R.G. 11247/2011

norme di diritto appropriate alla fattispecie, ciò costituendo una negazione
della regola di chiarezza giacché si affida alla Corte di Cassazione il compito
di enucleare dall’unione dei motivi la parte concernente il vizio di nullità e di
violazione di legge, che invece devono avere un’autonoma collocazione;
2.1. il secondo motivo è infondato;
2.2. la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe omesso di esaminare la

comportamento non doloso degli addetti alla emissione degli scontrini di
cassa ed alla cui scarsa competenza e manualità, ancorché non giustificate,
si dovrebbe far risalire la notevole mole di scontrini annullati o corretti che
hanno formato oggetto di attenzione da parte dei verificatori»; si deduce
infatti che la Corte territoriale si sarebbe limitata ad un mero controllo «a
campione» della stessa, trascurando così una serie di documenti che
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